La tutela della privacy, da almeno un ventennio, ha fatto il suo ingresso nel novero dei diritti della personalità, che sulla base della “clausola aperta” rappresentata dall’articolo 2 della Costituzione, gode secondo diversi Autori di una “tutela costituzionale”. Lecito è, pertanto, evitare la diffusione di informazioni sgradite e non desiderate sulla propria persona. Ne consegue naturalmente che tali azioni devono essere poste nel rispetto della legge.
Il caso che mi propongo di esaminare vede come parti in lite un fotografo e una guardia del corpo, questione portata innanzi ai giudici di legittimità.
Con la sentenza n. 37407, la Seconda Sezione della Cassazione ha confermato la condanna definita dalla Corte d’Appello di Lecce che vede come parte soccombente il ricorrente del presente giudizio, la guardia del corpo della famosa presentatrice televisiva, Michelle Hunziker.
Il comportamento del bodyguard della soubrette svizzera, che nell’estate del 2006, mentre la Hunziker trascorreva le sue vacanze nel territorio salentino, aveva cercato di recuperare alcuni scatti destinati ad essere venduti a riviste di gossip, definiva gli estremi del reato di tentata rapina aggravata, così come stabilito in Appello e confermato in Cassazione.
Il ricorso era stato presentato nel tentativo di annullare la condanna o di ottenere la riqualificazione del reato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, o in subordine, nella violenza privata. Le motivazioni del ricorrente vertevano su vari punti: in particolare, si sottolineava l’insistenza del fotoreporter, che seguiva la presentatrice da giorni, e il fine delle sue azioni, ossia “la tutela della privacy della Hunziker”.
Secondo gli ermellini, il fatto in esame si inquadra precisamente nel reato ascritto, in considerazione delle modalità con cui l’azione era stata messa in atto.
In questo specifico caso, la guardia del corpo si rendeva responsabile per la violenza esercitata nei confronti del paparazzo. La “richiesta”, decisamente poco cortese, di ottenere la macchina fotografica era stata avanzata da più soggetti, al termine di un vero e proprio inseguimento. Il bodyguard aveva cercato più volte di ostacolare la corsa della vittima, ponendo di traverso alla carreggiata il suo veicolo per ben tre volte. La vicenda si era conclusa solo con la minaccia concreta di chiamare le forze dell’ordine.
L’elemento che in questa precisa circostanza ha portato i giudici della Suprema Corte a rigettare il ricorso e a confermare la condanna di secondo grado è rappresentato dal comportamento tenuto della guardia del corpo. La severa decisione si giustifica sulla base di un’attenta riflessione sulla vicenda e, in particolare, sul comportamento del soccombente, che tradisce le motivazioni addotte dal bodyguard. Ad essere condannato è l’eccessivo “zelo” della guardia del corpo. L’inseguimento e le minacce subite avevano generato agitazione e timore nella vittima, come confermato dalla testimonianza di un giornalista e di un carabiniere.
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