Questa volta, con la sentenza 10864/11 sottoriportata, rivolgono l’attenzione al termine entro cui l’attore (o l’appellante) deve iscrivere a ruolo la causa.
Gli articoli all’attenzione della corte sono rispettivamente l’art. 165 (“L’attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell’art. 163 bis, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale .Se la citazione è notificata a più persone, l’originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione”) e l’art. 347 (“La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. L’appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata. Il cancelliere provvede a norma dell’art. 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado“).
Curioso che nell’ordinanza di rimessione dopo esser stati riassunti i due orientamenti, ovvero:
1) quello definito “liberale”, seguito dalla Cassazione fino al 1997, secondo cui il termine dei dieci giorni decorreva dall’ultima notifica,
2) quello definito “restrittivo”, secondo cui il termine per la costituzione dell’attore decorre dalla prima delle notificazioni dell’atto di citazione, seguito dal 1997 in poi;
la Sezione rimettente ha preso espressamente posizione per la tesi “liberale”, e ciò in forza di quattro motivi.
a) Costituzionale, giaccchè “l’art. 111 Cost. impedisce di ritenere conformi a costituzione interpretazioni che, sanzionando ritardati adempimenti, finiscono per incidere sul diritto di difesa, precisando che l’adesione alla tesi più rigorosa, e finora dominante, non giova affatto alla speditezza del processo, perchè in ogni caso l’improcedibilità della domanda (o del gravame) andrebbe dichiarata con sentenza”;
b) Logico, in ordine all’inutilità dei risultati cui conduce la tesi tradizionale, in quanto anche se l’appello fosse dichiarato improcedibile per essersi l’attore costituito oltre il decimo giorno dalla prima notificazione, egli potrebbe comunque proporre una nuova impugnazione, se il termine per impugnare non sia scaduto;
c) Letterale, per essere le ipotesi di improcedibilità dell’appello, in quanto eccezionali, tassative e di stretta interpretazione;
d) Sistematico, (A tal fine, l’ordinanza richiama, sia il processo amministrativo (R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 36, n. 4; R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 18; L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21, comma 2), sia quello contabile (L. 14 gennaio 1994, n. 19, art. 5, come interpretato da C. conti, sez. riun. 25.3.2005 n. 1).
Invece la decisione finale è di segno opposto, ovvero sposa la tesi “restrittiva”.
La motivazione decisiva è relativa alla possibile compressione del diritto di difesa del convenuto (“perchè il convenuto ha diritto di conoscere, quanto prima possibile, se l’attore si sia costituito o meno, al fine di stabilire le opportune strategie difensive, sul presupposto che, nella prassi, la mancata tempestiva costituzione dell’attore è sintomo della volontà di non dare più seguito all’esercizio dell’azione”).
Quindi, riassumendo, il principio sancito è quello secondo cui nel caso di più convenuti il termine dei dieci giorni (ex art. 165 ovvero 347 c.p.c.) va computato dalla prima notifica.
Peraltro, va detto che il processo civile, già notoriamente “scassato” di suo, di tutto avrebbe bisogno, fuorchè di revirement relativamente all’interpretazione delle norme processuali…
Qui la sentenza della Cassazione civile, Sezioni Unite, 18 maggio 2011, n. 10864
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