Cos’è il DURC
Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, serve per controllare così se un’azienda o un lavoratore autonomo sono in regola nel versamento dei contributi. La disciplina del DURC è regolamentata dall’art. 4 del DL 34/2014, che specifica anche la funzione principale del DURC, un certificato unico che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili.
Cosa cambia da prima
Per controllare il DURC online basterà inserire il codice fiscale del soggetto da verificare, nell’apposito sistema che è raggiungibile dai portali inps e Inail attraverso le credenziali già rilasciate per l’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it.
La risultanza dell’interrogazione avrà validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituirà ad ogni effetto il DURC. L’applicativo Sportello unico previdenziale rimane attivo per effettuare solo le seguenti richieste di DURC:
- DURC in presenza di certificazione dei crediti
- DURC per pagamenti di debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012
- DURC richiesti dagli “Sportelli unici per l’immigrazione” per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari
- DURC ricostruzione privata sisma Abruzzo
Le richieste del DURC presentate anteriormente al 1° luglio 2015 e ancora in corso di istruttoria saranno definite con l’emissione del relativo certificato in Sportello unico previdenziale, applicando la nuova disciplina della regolarità contributiva contenuta nel decreto ministeriale 30 gennaio 2015..
Chi può accedere al DURC online
Le verifiche sul DURC online possono essere effettuate da imprese, pubbliche amministrazioni, Soa, banche e intermediari finanziari. Le banche e gli intermediari finanziari, così come gli altri soggetti delegati alla verifica, devono dotarsi di un apposito atto di delega che il delegante dovrà comunicare agli Istituti. Per questa tipologia di servizio l’accesso sarà al momento possibile solo dal portale dell’Inps, che ha realizzato una funzionalità apposita.
La commissione nazionale paritetica per le casse edili (Cnce), in una nota, ha anticipato le regole operative che saranno a breve approvate dal comitato per la bilateralità.
I soggetti abilitati alla verifica, precisa la Cnce, sono i“soggetti delegati”, ossia chiunque abbia interesse alla verifica, oltre a banche e intermediari finanziari previa delega. Quest’ultima, in particolare, deve essere comunicata agli istituti (Inps o Inail) dal soggetto delegante e conservata dal soggetto delegato.
Per il momento, come anticipato sopra, il sistema di delega è sospeso sino a nuove implementazioni informatiche, salvo che in relazione ai soggetti delegati di cui alla legge n. 12/1979 (primi fra tutti i consulenti del lavoro) i quali, invece, sono immediatamente abilitati all’effettuazione delle verifiche.
I soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva
Quando ci sarà lo sblocco, quindi, potranno verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’NAIL e delle Casse edili i seguenti soggetti:
- le amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti;
- gli Organismi di attestazione SOA;
- le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- le banche o gli intermediari finanziari.
In caso di incongruenze
Nel caso in cui vengano rilevate delle incongruenze sul DURC online e la situazione contributiva, gli uffici territoriali competenti devono verificare entro 72 ore se le inadempienze sono reali o se sono prodotte da un’archiviazione non corretta.
In quest’ultimo caso sarà possibile certificare la regolarità dell’impresa forzando la procedura. Se, al contrario, l’inadempienza viene confermata, l’irregolarità dovrà essere comunicata entro 72 ore, concedendo 15 giorni per la regolarizzazione.
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