Durata malattia: periodo di comporto, assenze totali, licenziamento

Paolo Ballanti 20/02/20
La durata della malattia ha conseguenze non solo dal punto di vista economico ma anche sulla conservazione stessa del rapporto di lavoro. Esiste infatti un limite, cosiddetto periodo di comporto, durante il quale viene garantito al dipendente il mantenimento del posto di lavoro.

Una volta oltrepassato il comporto, definito dalla legge o dal CCNL applicato, è concesso all’azienda di licenziare il dipendente per il semplice fatto che l’assenza si è protratta per un periodo di tempo tale da far venir meno l’interesse alle prestazioni del dipendente.

Può accadere, ad esempio, che sia già stato assunto un sostituto, per sopperire alle numerose assenze del dipendente.

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Vediamo nel dettaglio come la durata della malattia incide sul rapporto di lavoro e in quali casi è legittimo licenziare il dipendente per superamento del comporto.

Cosa significa periodo di comporto in malattia 

Quando parliamo di periodo di comporto ci riferiamo al periodo di tempo massimo concesso al dipendente in malattia per non essere licenziato. Si tratta in pratica il numero massimo dei giorni di assenza accettati prima che possa scattare il licenziamento del dipendente. Licenziamento che, badate bene, non è obbligatorio. Il datore può tranquillamente soprassedere e decidere di non licenziare il dipendente.

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Durata malattia: quando dura il periodo di comporto

L’azienda è tenuta a conservare il posto di lavoro del dipendente per un determinato periodo di tempo, il cosiddetto periodo di comporto. La durata del comporto è fissata dalla legge, dal CCNL o dagli usi.

Per gli impiegati è la legge a stabilire la durata del comporto, in base all’anzianità di servizio maturata in azienda:

  • 3 mesi se l’anzianità di servizio in azienda non supera i dieci anni;
  • 6 mesi se l’anzianità di servizio in azienda supera i dieci anni.

Sono fatte salve eventuali condizioni di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva o dagli usi aziendali.

Discorso diverso per gli operai. In questo caso la durata del comporto è stabilita dalla contrattazione collettiva. Anche per loro, sono fatte salve condizioni di miglior favore da parte degli usi aziendali.

Facciamo l’esempio del CCNL Alimentari – industria. L’accordo prevede, indipendentemente dal fatto che si tratti di operai o impiegati, un periodo di comporto pari a:

  • 6 mesi in caso di anzianità di servizio fino a 5 anni;
  • 12 mesi se l’anzianità supera i 5 anni.

Inoltre, si intenderà superato il comporto anche se, per effetto di più eventi di malattia, il dipendente abbia:

  • Totalizzato nei 17 mesi precedenti più di 6 mesi di assenza;
  • Totalizzato nei 24 mesi precedenti più di 12 mesi di assenza.

Malattia: come viene calcolato il periodo di comporto

Il comporto può essere calcolato prendendo a riferimento un arco temporale pari a:

  • Anno di calendario, quindi dal 1° gennaio al 31 dicembre;
  • Anno solare, da intendersi come un periodo di 365 giorni decorrenti dal primo evento di malattia.

Esistono poi due tipi di comporto:

  • Comporto “secco”, quando la conversazione del posto è calcolata e si riferisce ad un’unica e ininterrotta malattia;
  • Comporto “per sommatoria” o “frazionato”, quando in un determinato arco temporale la somma dei giorni di assenza non può superare il limite previsto dal CCNL.

Malattia: come interrompere il comporto con le ferie

Il dipendente può interrompere il decorso del comporto fruendo delle ferie maturate. La richiesta dev’essere inoltrata per iscritto, specificando il momento a partire dal quale l’assenza dev’essere convertita da malattia a ferie.

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In capo all’azienda non opera alcun obbligo di interrompere il decorso del comporto. Deve comunque tener presente da un lato le esigenze e i bisogni del dipendente, dall’altro i risvolti produttivi ed economici.

Durata malattia: quando è possibile licenziare

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto, intimato quando il limite alla conservazione del posto non è stato ancora oltrepassato, è nullo.

Al contrario, una volta scaduto il periodo di conservazione del posto, il rapporto di lavoro prosegue a meno che l’azienda non decida di recedere dal contratto.

Il licenziamento dev’essere intimato tempestivamente dal momento che l’inerzia del datore di lavoro, eventualmente accompagnata da comportamenti che indirettamente escluderebbero un’interruzione del rapporto (ad esempio l’attribuzione di nuovi compiti), equivarrebbe ad una rinuncia al recesso stesso.

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Tuttavia, la tempestività dev’essere intesa non in maniera rigida, concedendo comunque all’azienda, dopo il superamento del comporto, un periodo di tempo (seppur breve), per stabilire con certezza se è legittimo procedere al licenziamento.

Durata malattia: come opporsi al licenziamento

Il dipendente può opporsi al licenziamento dimostrando che il periodo di tempo trascorso dal superamento del comporto alla comunicazione di recesso ha oltrepassato i limiti di adeguatezza e ragionevolezza, tali da testimoniare la volontà tacita dell’azienda di rinunciare al recesso.

Se il contratto collettivo nulla prevede in merito, l’azienda non è tenuta ad avvertire il dipendente dell’imminente scadenza del comporto.

Durata malattia: come comunicare il licenziamento

Nella comunicazione di licenziamento per superamento del comporto l’azienda non deve specificare particolari motivi a sostegno della propria decisione, dal momento che il protrarsi della malattia oltre i termini previsti implica di per sé una fattispecie di recesso.

La giurisprudenza è divisa sulla necessità di dettagliare o meno, nella lettera di licenziamento, i singoli giorni di assenza. Prudenzialmente, è bene specificare nella missiva le giornate di malattia anziché limitarsi all’indicazione complessiva del numero di assenze.

La lettera dovrà indicare anche l’ultimo giorno di lavoro, nel rispetto del periodo di preavviso riconosciuto ai contratti a tempo indeterminato.

Licenziamento durante la malattia

Il licenziamento può essere legittimamente intimato durante la malattia solo in presenza di una giusta causa o giustificato motivo oggettivo determinato dalla sopravvenuta impossibilità nel rendere la prestazione o per la cessazione totale dell’attività d’impresa.

Durata malattia: licenziamento illegittimo

Il licenziamento intimato per superamento del comporto è illegittimo quando la malattia è stata causata o aggravata dalle condizioni nocive dell’ambiente di lavoro, di cui l’azienda è direttamente responsabile per non aver posto in essere le misure atte a sanare la situazione.

Paolo Ballanti

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