Prima di dare una risposta agli interrogativi, cercherò, con questo breve excursus, di chiarire la differenza tra acquisto e vendita di sostanza stupefacente, tra uso personale e spaccio.
Sostanze stupefacenti: uso personale e spaccio
Il Legislatore, in alcune ipotesi, cerca di giustificare colui che acquista la droga per un uso personale, mentre non ha nessuna compassione per chi vende, consegna o cede ad altri, anche se gratuitamente, una quantità anche minima di sostanza stupefacente. Difatti, il soggetto che vende è punito con la pena della reclusione e rischierà di scontare la sua condanna in carcere.
Sostanze stupefacenti: il reato
A seguito della novella introdotta dalla L. 49/2006, l’uso personale di stupefacenti è stato depenalizzato; esso costituisce un illecito amministrativo non penalmente rilevante e non sanzionabile con strumenti rieducativi o repressivi di rango penalistico. Dopo l’entrata in vigore della L. 49/2006, è reato penalmente rilevante, ai sensi dell’art. 73 comma 1 bis TU 309/1990, spacciare ( rectius : importare, esportare, acquistare, ricevere o detenere ) quantità non modiche di sostanze stupefacenti o psicotrope, tranne nel caso dell’ uso terapeutico delle droghe alienate o acquistate ( Art. 72 TU 309/19904 ).
Acquisto di droga: quando si considera per uso personale
L’acquisto di droga – come la detenzione, la ricezione, l’esportazione ed importazione delle sostanze stupefacenti – non costituisce reato, ma solo un illecito amministrativo solo se è per uso esclusivamente personale. Nel nostro ordinamento non esiste una nozione chiara di “uso personale”, il Legislatore si è limitato a dettare una serie di criteri dai quali il magistrato giudicante dovrà individuare se, nel caso su cui è chiamato a giudicare, sussiste o meno il cosiddetto “uso personale”.
Sono stati individuati tre criteri:
- la quantità della sostanza, se inferiore o superiore ai limiti massimi fissati nelle tabelle ministeriali;
- le modalità di presentazione della stessa;
- ogni altra circostanza in qualche modo considerata significativa (per esempio le modalità della custodia della droga, il rinvenimento di sostanze di natura differente…)
Con riferimento alle tabelle ministeriali, la quantità massima detenibile perché si possa parlare di uso personale – e non di spaccio – si ottiene moltiplicando la dose media singola (D.M.S.), cioè la quantità di principio attivo che produce l’effetto stupefacente in chi la assume, per un numero stabilito detto moltiplicatore.
Attenzione!!!! Se viene superato il limite o quantità massima detenibile non si potrà parlare di “uso personale”, ma di spaccio, ma è anche vero che al di sotto del limite non si ipotizzerà in automatico l’uso personale in quanto occorrerà escludere la presenza di elementi indicativi dello spaccio.
Si ha, infatti, spaccio di droga, in tutte le ipotesi di cessioni di droga, sia quelle realizzate attraverso la vendita, sia quelle realizzate gratuitamente mediante la semplice cessione e/o consegna della sostanza.
Insomma, colui che detiene o spaccia sostanza stupefacente di qualsiasi tipo commette un reato, la mera detenzione per uso personale configura, invece, un illecito amministrativo.
Spaccio di droga: quali sanzioni?
L’art. 73 del c.d. Testo Unico in materia di stupefacenti sanziona come reato tutte le condotte di spaccio e detenzione a fini di spaccio, cioè qualsiasi attività di cessione e destinazione ad un’altra persona, anche a titolo gratuito: regalare una “canna” o fornire una “riga” ad un amico è, infatti, considerato dalla legge spaccio e, quindi, reato.
Il soggetto che realizza uno spaccio di sostanza stupefacente, ovvero una detenzione per tale finalità è punito, a seconda del tipo di sostanza, con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da € 26.000 a € 260.000.
Nell’ipotesi in cui i fatti siano considerati di lieve entità per i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, la pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da € 1.032 a € 10.329 (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990).
Nel caso di detenzione per uso personale, si realizza un illecito amministrativo che viene punito con una o più sanzioni amministrative previste dall’art. 75 d.P.R. 309/1990:
- sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla per un periodo fino a tre anni;
- sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
- sospensione del passaporto e di ogni altro documento assimilabile o divieto di conseguirli;
- sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se è cittadino extracomunitario.
Attenzione!!!!La persona sottoposta a tali sanzioni, in quanto detentore di droga per uso personale, non subisce alcun procedimento penale e rimane incensurata. Il casellario giudiziale non riporterà questo tipo di segnalazione. Tale segnalazione comparirà, invece, nella banca dati delle forze dell’ordine che elenca i precedenti di polizia ad esempio in caso di controllo patente, è possibile che il soggetto venga sottoposto a controlli più penetranti (es. perquisizione).
Sostanze stupefacenti: i poteri delle forze di polizia.
Le forze di polizia dispongono di incisivi poteri di propria iniziativa, anche senza un previo mandato da parte dell’autorità giudiziaria. Infatti, ai sensi dell’art. 103 del Testo Unico in materia di stupefacenti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all’ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali, quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell’esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al Procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Inoltre, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza, possono, altresì, procedere a perquisizioni. Gli operanti sono, peraltro, tenuti a rilasciare immediatamente all’interessato copia del verbale di esito dell’atto compiuto.
Da ultimo, per completezza espositiva, chi scrive ritiene precisare, come costantemente ribadito dai Giudici di Piazza Cavour, che non è l’imputato o la difesa a dover dimostrare l’uso personale della droga detenuta così da essere punito con le “sole” sanzioni amministrative, ma, al fine di ritenere un soggetto responsabile del reato di spaccio, è l’accusa, secondo i principi generali, a dover dimostrare la detenzione della droga per uso diverso da quello personale.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento