Dpcm covid 14 gennaio: consulta e scarica il testo, articolo per articolo

Elena Bucci 20/01/21
Il dpcm firmato il 14 gennaio dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, valido dal 16 dello stesso mese fino al 5 di marzo, riconferma molte disposizioni già in atto nelle precedenti settimane, ma con alcune modifiche.

Nuove regole del Dpcm covid del 14 gennaio

Ecco nel dettaglio, articolo per articolo, il contenuto del decreto.

Dpcm covid 14 gennaio: Articolo 1

Il primo articolo del nuovo provvedimento sottolinea e ribadisce in primis l’obbligo di “avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie” (mascherine) e di indossarli in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e nei luoghi all’aperto.

SPOSTAMENTI

  • rimane in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, orario in cui sono consentiti solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità;
  • allo stesso modo dovranno essere motivati anche eventuali spostamenti tra regioni e province autonome;
  • è consentito, una volta al giorno e in qualsiasi fascia di colore, spostarsi in ambito regionale verso un’altra abitazione privata, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone (oltre ai minori di 14 anni, persone disabili o non autosufficienti conviventi);
  • indipendentemente dal colore della regione di partenza, sarà sempre possibile rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione. Questo implica la possibilità, per esempio, di raggiungere le seconde case.

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ATTIVITÀ SPORTIVE

  • è consentito svolgere attività sportive all’aperto anche presso apposite aree attrezzate e parchi pubblici, ove sia possibile rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
  • sono permessi solo eventi sportivi e competizioni di natura agonistica, riconosciuti dal Comitato olimpico internazionale italiano (CONI) o dal Comitato italiano paralimpico (CIP);
  • rimangono sospese le attività di palestre, piscine, centri benessere e termali, ad eccezione di attività riabilitative o terapeutiche insieme ai centri sociali e ricreativi;

SALE GIOCHI, DISCOTECHE, LUOGHI DI CULTO E MUSEI

Ben salda anche in questo decreto la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, sale teatrali, sale cinematografiche, sale da concerto, sale da ballo, discoteche e tutti i locali assimilati, sia al chiuso che all’aperto. La sospensione riguarda anche i convegni e i congressi, ad eccezione di quelli svolti a distanza.

  • L’accesso ai luoghi di culto è consentito nella misura in cui si tenga conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei suddetti luoghi, per garantire ai visitatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.
  • Allo stesso modo, l’apertura al pubblico di musei, mostre e luoghi di cultura dovrà tenere conto delle dimensioni dei locali e dei flussi di visitatori, per evitare assembramenti di persone e per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza.

SCUOLA

Un importante cambiamento si registra nell’ambito delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado: dal 18 gennaio, dunque, si ritorna a scuola. L’organizzazione in questo caso prevede la ripresa dell’attività didattica in presenza almeno al 50 per cento e fino a un massimo di 75 per cento.

  • nessuna modifica, invece, alla precedente sospensione di viaggi di istruzione, di progetti di scambio o gemellaggio, di visite guidate e uscite didattiche.

RISTORAZIONE

Uno degli argomenti centrali del nuovo provvedimento del 14 gennaio si articola attorno le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pub, pasticcerie), settore aspramente colpito dalle violente conseguenze della pandemia:

  • le attività sono consentite a partire dalle ore 5 del mattino fino alle ore 18, mentre il consumo al tavolo è permesso ad un massimo di quattro persone, ameno che siano tutte conviventi;
  • nessuna restrizione per quanto riguarda la ristorazione con consegna a domicilio;
  • l’asporto è consentito fino alle ore 22 (non è permesso, invece, consumare sul posto o nelle adiacenze del locale), ma dopo le 18 scatta il divieto di consumazione di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • rimangono aperti i servizi di somministrazione di cibi e bevande nelle aree di servizio lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti;

Dpcm covid 14 gennaio: Articolo 2

In combinazione con le ordinanze del Ministro della Salute, il nuovo dpcm del 14 gennaio è scandito sulla base della ormai consueta divisione dell’Italia in zone, stabilita a partire dal dpcm firmato il 3 novembre 2020, a seconda dei diversi scenari di bassa, elevata o massima gravità.

MISURE IN ATTO IN ZONA ARANCIONE

  • sono vietati gli spostamenti dalle 22 alle 5 del mattino e quelli oltre il proprio Comune e la propria regione, a meno che siano giustificati dalle solite eccezioni concesse: motivi di lavoro, di salute o di necessità.
  • nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti è permesso effettuare spostamenti in un raggio di 30 chilometri.
  • come specificato nel precedente paragrafo, è consentito lo spostamento verso un‘abitazione privata da un massimo di due persone, una sola volta al giorno, e nella fascia oraria esclusa dal coprifuoco;
  • sono sospesi i servizi di ristorazione, ma fino alle 22 è permesso l’asporto; per quanto riguarda la consegna a domicilio, non è indicata alcuna limitazione;
  • gli esercizi commerciali rimangono aperti negli orari abituali; i centri commerciali, invece, restano chiusi durante le giornate festive e prefestive ad eccezione dei negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie;
  • sono sospesi i servizi di apertura al pubblico di musei, mostre e luoghi di cultura.

Dpcm covid 14 gennaio: Articolo 3

Nelle regioni identificate dalle ordinanze del Ministero della salute come zone rosse, caratterizzate da uno scenario di alto rischio, le regole sono ancor più severe e stringenti.

MISURE IN ATTO IN ZONA ROSSA

  • in questa casistica la circolazione non è vietata (salvo per le motivazioni sopra elencate) solamente al di fuori della regione o del proprio Comune, ma anche al suo interno. Rimangono tuttavia consentiti gli spostamenti a partire da piccoli Comuni con meno di 5.000 abitanti e, solo una volta al giorno e per un massimo di due persone, verso altre abitazioni private;
  • il ritorno presso la residenza, abitazione o domicilio è sempre consentito;
  • sono sospese le attività di ristorazione, ma è concesso l’asporto fino alle ore 22
  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di negozi di generi alimentari e di prima necessità (aperti anche nei centri commerciali);
  • possono aprire i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, le edicole, le lavanderie, i parrucchieri e i barbieri;
  • i centri estetici rimangono chiusi;
  • è consentito lo svolgimenti di attività sportiva all’aperto e in forma individuale;
  • le attività scolastiche (escluse la scuola dell’infanzia, quella primaria e il primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado) devono essere svolte a distanza. È inoltre sospesa la frequenza in presenza di attività formative universitarie.

Dpcm 14 gennaio: Articolo 4

In questa sede si evidenzia il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus garantito dalle attività produttive industriali,  commerciali, di trasporto e di logistica.

Dpcm 14 gennaio: Articolo 5

L’articolo 5 del nuovo dpcm elenca le varie misure di informazione e prevenzione in uso in tutto il territorio italiano: nelle pubbliche amministrazioni, nelle strutture sanitarie e in tutti i locali ad accesso pubblico, sono messe a disposizione degli addetti e degli utenti soluzioni disinfettanti per le mani; le aziende di trasporto pubblico devono garantire interventi periodici di sanificazione dei mezzi; negli ambienti aperti al pubblico sono esposte le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie.

Dpcm 14 gennaio: Articolo 6

Sono vietati gli spostamenti da e per gli Stati inclusi nell’elenco E, a meno che ricorrano motivi di: esigenza lavorativa, motivi di salute, di studio, di rientro al proprio domicilio, residenza o abitazione o situazioni di massima urgenza.

Dpcm 14 gennaio: Articolo 7

Coloro che rientrano in Italia, provenienti da Stati degli elenchi B, C, D ed E, devono presentare un’autocertificazione che dichiari: i Paesi dove la persona ha soggiornato, il motivo dello spostamento, i dati anagrafici, e in caso di transito in Stati degli elenchi D ed E, anche l’indirizzo dell’abitazione in Italia in cui sarà svolto il periodo di isolamento fiduciario.

Dpcm 14 gennaio: Articolo 8

Le persone che hanno soggiornato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno Stato degli elenchi D, ed E, devono: raggiungere la propria abitazione con un mezzo privato e sottoporsi ad un isolamento fiduciario di quattordici giorni.

Dpcm 14 gennaio: Articolo 9

I vettori e gli armatori sono tenuti a:

  • richiedere e verificare l’autodichiarazione;
  • misurare la temperatura di ogni passeggero;
  • vietare l’imbarco a chi manifesta uno stato febbrile;
  • garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro tra i passeggeri;
  • assicurarsi che equipaggio e passeggeri siano dotati e utilizzino i mezzi di protezione individuali.

Dpcm 14 gennaio: Articolo 10

Il nuovo dpcm decreta il via libera alle crociere, solo nel rispetto delle delle linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico. Possono fruire dei servizi di crociera coloro che non sono sottoposti a misure di sorveglianza sanitaria o isolamento fiduciario.

Dpcm 14 gennaio: Articolo 11

Le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, ferroviario, marittimo e aereo rimangono in funzione.

Dpcm 14 gennaio: Articolo 12

Le attività di natura socio-assistenziale, socio-educativo, sanitario, vengono svolte secondo l’organizzazione adottata dalle Regioni, nel rispetto delle norme per la tutela della salute degli operatori e degli stessi utenti.

Dpcm 14 gennaio: Articolo 13

Il prefetto territorialmente competente assicura la messa in atto delle sopra citate misure attraverso l’impiego delle Forze di polizia, con il possibile intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Comando carabinieri e delle Forze armate.

Dpcm 14 gennaio: Articolo 14

Per concludere, l’ultimo articolo indica che le disposizioni di questo decreto si applicano a partire dal 16 gennaio 2021, in sostituzione al precedente decreto del 3 dicembre 2020, e sono in vigore fino al 5 marzo 2021.

Scarica qui il dpcm del 14 gennaio

Consulta gli Elenchi  B, C, D, E

(Fonte Governo Italiano)

Elena Bucci

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