Interessante articolo pubblicato oggi sul sito www.asaps.it dall’amico Ugo Terracciano *, il quale scrive che lo sanno bene gli operatori della polizia stradale, lo capiscono tutti essendo intuitivo, che nell’immediatezza dell’incidente è sempre difficile, nella confusione, dipanare subito il gomitolo delle responsabilità. Così, ascoltando gli utenti coinvolti non è agevole sapere se quelle dichiarazioni sono rese da un indagato (visto che tale qualifica viene spesso assunta successivamente) o da un semplice testimone (che in questa prima fase è detto: persona informata dei fatti).
La differenza non è bizantina: un indagato ha il diritto di mentire; un testimone ha l’obbligo di dire la verità. Ma soprattutto la persona sottoposta ad indagini non può essere ascoltata dalla polizia senza la presenza di un avvocato difensore, a garanzia della corretta procedura.
Quindi, nella iniziale indeterminazione dei rispettivi ruoli (indagati o testimoni) è inevitabile che gli atti della polizia si presentino come particolarmente vulnerabili sotto il profilo delle garanzie difensive.
A renderli più robusti, ora, è intervenuta la Quarta Sezione Penale della Cassazione con la sentenza 10 luglio 2015, n. 29799.
La vicenda riguardava un omicidio colposo: un autobus di linea aveva investito un pedone. Sulle prime non si capiva se l’autista avesse osservato ogni norma di prudenza essendosi il pedone parato repentinamente davanti a lui, oppure la colpa fosse da attribuire alla sua insufficiente attenzione alla guida.
L’autista, nella circostanza, aveva reso sommarie informazioni ai carabinieri senza l’assistenza del difensore e senza la formulazione degli avvisi previsti dagli artt. 63, 64 ss. e 350 c.p.p.
Ma l’indagato può anche – in assenza del difensore – rendere dichiarazione spontanee e questo rende utilizzabili i relativi verbali per le contestazioni in udienza.
Quelle dell’autista potevano considerarsi tali? A sentire il suo avvocato no.
Diversamente da quanto indicato dai verbalizzanti, secondo il legale, le dichiarazioni non potevano essere considerate spontanee, ma bensì acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 350 c.p.p., senza però il rispetto degli obblighi posti a garanzia e tutela dell’indagato. C’è di più: l’indagato non era stato sentito sul posto,ma solo successivamente presso la Caserma dei Carabinieri.
Argomenti difensivi che non hanno per nulla convinto la Cassazione, invece, secondo la quale nessun dubbio si poteva sollevare sulla legittimità dell’operato dei carabinieri.
L’art. 350 c.p.p., comma 7, ricorda la corte, “consente che le “dichiarazioni spontanee” rese alla polizia giudiziaria dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini siano pienamente utilizzate nella fase delle indagini preliminari (Sez. U, n. 1150 del 25.9.2008) e anche nel giudizio abbreviato, attesa la natura peculiare dello stesso, caratterizzato dallo svolgimento allo stato degli atti, implicando la relativa richiesta la rinuncia a sollevare eccezioni sulla ritualità degli atti in base ai quali è documentato, anche se trattasi di atti compiuti dalla polizia giudiziaria che non sarebbero di per sè utilizzabili in eventuale accertamento dibattimentale” (Cass. Pen. Sez. 5, n. 44829 del 12.6.2014; Sez. 5, n. 6346 del 16.1.2014; Sez. 4, n. 1554 del 31.1.1997).
Certo, ha affermato la Corte, si tratta di una norma di stretta interpretazione e come tale richiede una rigorosa verifica officiosa della ricorrenza in concreto dell’elemento che la giustifica, ossia della effettiva spontaneità delle dichiarazioni, le quali dunque non debbono risolversi sostanzialmente in risposte a domande della polizia, salvo naturalmente che si tratti domande volte ad ottenere precisazioni su fatti spontaneamente dichiarati (Cass. Pen. Sez. 3, n. 2627 del 19.11.2013; Sez. 3, n. 36596 del 7.6.2012).
Questo perché il comma 7 detta una norma che fa eccezione alle disposizioni più generali poste dai commi precedenti – e, in particolare, a quelle secondo cui le notizie assunte sul luogo o nella immediatezza del fatto da persona nei cui confronti vengono svolte indagini senza la presenza del difensore possono essere utilizzate solo ai fini della immediata prosecuzione delle indagini mentre ne è vietata ogni documentazione e ogni altra utilizzazione (commi 5 e 6) oltre che al principio generale posto dagli artt. 63 e 64 c.p.p., (ed al principio generale del nemo tenetur se detegere) –
Nel caso concreto in realtà non erano emersi elementi idonei a porre in dubbio che una tale verifica non sia stata compiuta o che lo sia stata con esiti manifestamente illogici: elementi, cioè, che possano indurre a smentire la qualificazione data dagli operanti – e accreditata dai giudici di merito – alle dichiarazioni rese nell’immediatezza dall’odierno ricorrente, come spontanee.
E non è nemmeno sufficiente la sola circostanza che tali dichiarazioni non siano state rese nell’immediatezza del fatto ma a distanza di alcune ore negli uffici del Comando Compagnia Carabinieri, non ricavandosi comunque dal verbale, nè lo stesso impiutato lo ha affermato, che egli vi si sia presentato perché convocato, nè essendovi motivo alcuno di sospettare che si sia trattato di dichiarazioni rese in risposta a richieste dei verbalizzanti o, comunque, da questi sollecitate.
Possiamo quindi ricavare più di un principio generale dalla sentenza n. 29799/2015.
Il primo è di tipo formale e riguarda l’eccezionalità delle dichiarazioni spontanee nel sistema di garanzie, ma al contempo la piena utilizzabilità delle stesse tanto in dibattimento che nel rito abbreviato.
Un secondo elemento riguarda la validità intrinseca di quanto verbalizzato, che deve essere attentamente valutata.
Per il resto nulla cambia se le dichiarazioni siano immediate o successive rispetto all’intervento della polizia, essendo valide anche rese ore dopo in caserma. L’importante è che non sia convocato per renderle, e che non gli vengano poste domande. Insomma, spontaneità in tutti i sensi.
*Dirigente della Polizia di Stato
Docente di Politiche della Sicurezza
presso l’Università di Bologna
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