La rivalsa delle donne, arriva inaspettatamente dalla decisione di un tribunale di provincia, anzi oramai ex-provincia, il Tribunale di Ragusa.
In breve, la vicenda: Tizia paga il ticket di un parcheggio a pagamento, ma si becca una multa di 45,60 euro per via della mancata esposizione in modo visibile del tagliando di pagamento, o meglio perché il titolo risulta essere “capovolto” (così recita il verbale).
Violazione dell’articolo 157 del Codice della Strada, non si scappa.
L’ “omino multatore” non ha visto infatti il tagliando. Non perché fosse caduto, ma perché stava in un angolo del cruscotto anteriore. Da qui, l’idea sopraffina del “capovolgimento”.
Così, alcuni mesi dopo, a Tizia viene notificano il verbale di accertamento, in cui si legge a chiare linee, in riferimento alla presunta mancanza di pagamento del ticket, “titolo capovolto”.
Scatta il ricorso. Che beffa! Di fatto, sei nel torto. Hai pagato, ma sei nel torto. Hai già pagato, eppure pagherai di nuovo.
Fare ricorso al Giudice di Pace in questi casi costa 37 euro di contributo unificato. Per cui, se avrai ragione, avrai comunque pagato. Ma la faccenda diventa una questione di principio.
Ecco allora che l’indignata automobilista decide di proporre opposizione al verbale dinanzi al G.d.P. di Ragusa. Dimostra in giudizio le proprie difese, dando prova di aver pagato la park card. Dal canto suo il comune, costituito in giudizio, si limita a confermare che il titolo di pagamento risulta essere capovolto, come riportato sul verbale di contestazione, null’altro provando.
Al G.d.P di Ragusa non resta altro che accogliere il ricorso presentato dalla donna e condannare il Comune di Ragusa alle spese di lite ( G.d.P. Ragusa sentenza 483/2010).
Ma non è mica finita! All’Ente soccombente la sconfitta non va proprio giù e impugna la sentenza dinanzi al Tribunale di Ragusa.
Ecco il risultato. Il Giudice del Tribunale, con sentenza n° 92/2012, sottolinea in primis “lo sconcerto per la inconsistenza patrimoniale della controversia (multa di euro 45,60), la cui definizione in prime cure ha accesso nell’Appellante palese e incommendevole focolaio emotivo”. Del resto come dare torto al Giudicante che inevitabilmente vede sprecare le proprie virtù in una questione di poco conto.
In secondo luogo, il Giudice precisa che anche a voler intendere per titolo capovolto non “sottosopra e cioè volto di sotto in su, (come sostenuto dalla difesa dell’automobilista), ma girato sul verso e cioè esposto nella parte retrostante… l’assunto sarebbe assai poco verosimile, poiché l’accertatore ha notato che si trattava del titolo e cioè della ricevuta di pagamento, e non si comprende come ciò possa avere riscontrato salvo sufficiente ma inequivoca trasparenza dei caratteri di stampa oppure sua penetrante capacità visiva”.
Ergo, appello del Comune rigettato, conferma della sentenza del G.d.P. di Ragusa, e condanna al pagamento in favore della conducente di euro 1.310,00 per spese processuali.
Mai come in questo caso, la fortuna aiuta gli audaci. Intanto, non possiamo che dare un consiglio agli automobilisti: mettete le park card bene in vista, sul cruscotto. E voi, ausiliari, vigili urbani, controllori ecc… guardate con più attenzione sui cruscotti. Dura lex, sed lex, siamo d’accordo. Ma pagare il tagliando e ritrovarsi una multa non è una cosa gradevole, ve l’assicuro!
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