Donazioni indirette e informali senza tasse applicate, perché non vige l’obbligo della registrazione. Questo il succo di una pronuncia della Corte di cassazione, che ribalta la questione della tassazione sulle erogazioni, così come regolata da una vecchia circolare delle Entrate del 2015.
Tassazione che scatta solo nel momento in cui la donazione risulta da atti sottoposti a registrazione oppure se viene registrata volontariamente o se, avendo valore superiore a 1 milione di euro, questa viene dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi.
Stiamo parlando della pronuncia 7442 della Sezione tributaria della Corte di Cassazione che, analizza e confuta la circolare 30/2015 siglata Agenzia delle Entrate, ritenendola “non condivisibile”, “imprecisa” e “incompleta”, nella parte in cui afferma che l’imposta di donazione si applica alle “liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)”.
In breve, cosa stabilisce in concreto la Suprema corte e cosa comparta per le donazioni effettuate dai cittadini.
Indice
Cosa sono le donazioni indirette
Le donazioni indirette sono regolamentate dall’art. 809 del codice civile, secondo cui: “Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall’articolo 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza di figli nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari…”.
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Tramite queste il donante persegue l’interesse concreto d’arricchire il donatario, ma non direttamente, tramite il contratto donativo, ma piuttosto indirettamente, utilizzando una schema negoziale.
Ad esempio, l’acquisto d’un immobile con denaro corrisposto dal padre, delinea una donazione indiretta, nel caso in cui è l’immobile intestato al figlio a rappresentare il bene oggetto d’una donazione indiretta.
La sentenza della Cassazione sulle donazioni indirette
Nella sentenza n. 7442 della Cassazione viene presa di mira la circolare 30/2015 delle Entrate, che i giudici definiscono “non condivisibile“, “imprecisa” e “incompleta” nella parte in cui afferma che l’imposta di donazione si applica alle “liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)”.
Il tema è se per la donazione indiretta risultante da atti soggetti alla registrazione sia configurabile, o meno, un obbligo di registrazione dell’atto in questione anche come donazione.
La Cassazione risponde di NO. Non esiste obbligo di registrazione per le donazioni indirette e informali. I giudici osservano infatti che, quando il Testo unico si occupa della tassazione delle liberalità indirette, enuncia i due principi: la facoltà del contribuente di effettuare la registrazione volontaria e il potere dell’amministrazione di accertare le liberalità indirette solo al congiunto, al ricorrere di due presupposti: quando l’esistenza della liberalità (di valore superiore a un milione di euro) risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti di accertamento tributario.
Assodato questo poter di effettuare l’accertamento tributario solo in presenza delle due condizioni dette sopra, non esiste un obbligo generale di tassare tutte le donazioni indirette, che a questo punto restano Tax Free.
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Conclusioni: niente tasse sulle donazioni indirette e informali
A chiusura della pronuncia, si può quindi affermare che, alle donazioni informali e alle donazioni indirette non si applica imposta perché non c’è obbligo di registrazione: la tassazione scatta solo se risultano da atti sottoposti a registrazione, se sono registrate volontariamente o se, avendo valore superiore a un milione di euro, la loro effettuazione viene dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi.
In sostanza, essendo atti che potrebbero sia essere effettuati a causa di donazione sia per altri motivi, il principio è che se la donazione non è palese manca la base per sottoporli a specifica tassazione.
Le donazioni senza tasse
Come citato da Il Sole 24 ore, le donazioni Tax Free possono riassumersi in queste categorie:
- i classici bonifici fatti dai genitori ai figli. Sempre che, specifica, non vengano “confessati” nel corso di un accertamento tributario;
- i casi in cui da atti registrati risultino “pattuizioni” che non vengano qualificate come donazioni, nonostante “potrebbero” anche essere effettivamente compiute a quel titolo;
- contratti a favore di terzo, le delegazioni di pagamento, gli accolli di debito, compravendita di una casa da parte dei genitori per i figli.
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