Vediamo in breve cosa succede dopo aver aderito al saldo e stralcio 2019, gli step successivi e quali adempimenti spettano ad Agenzia delle entrate e ai contribuenti.
Saldo e stralcio 2019: cosa prevede
La Legge di bilancio 2019 (legge numero 145 del 2018) ha introdotto la possibilità di ricorrere al saldo e stralcio delle vecchie cartelle: una riduzione delle somme dovute, destinata ai contribuenti che dimostrino di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.
Il saldo e stralcio è dedicato:
- alle persone fisiche con un Isee (Indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro,
- ai contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore Isee del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012 (cosiddetta Legge del sovraindebitamento).
Domanda Saldo e stralcio 2019: scadenza
La domanda di adesione al saldo e stralcio poteva essere trasmessa entro il 31 luglio 2019. Questa data è frutto di una proroga avvenuta ad opera del Governo Lega – 5 stelle, che aveva fatto slittare il termine ultimo, dal 30 aprile al 31 luglio.
Domanda saldo e stralcio 2019: cosa succede dopo la domanda
La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una Comunicazione in cui vengono riportati:
- l’ammontare complessivo delle somme dovute per estinguere i debiti contratti,
- giorno e mese di scadenza delle rate
- l’importo di ogni rata, unitamente ai bollettini per il pagamento.
Domanda saldo e stralcio 2019: cosa succede in caso di mancato accoglimento
Qualora l’Agenzia delle entrate rigetti la domanda inviata dal contribuente lo deve comunicare ufficialmente. La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una comunicazione con la quale, motiva il mancato accoglimento della domanda di adesione al “Saldo e stralcio”.
Qualora, nella stessa domanda, vengano individuati dall’Agenzia debiti che possono essere ricompresi nella Rottamazione ter (Definizione agevolata), nella stessa Comunicazione il contribuente sarà informato dell’automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018. Verranno anche forniti l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento
> Rottamazione ter 2019: cosa succede dopo l’invio domanda. Iter e tempi <
Domanda saldo e stralcio accolta: come pagare
A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito potrà essere estinto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:
- 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
- 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
- 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
- 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
- il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
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