Docente part time che fa ripetizioni: obbligo di Partita Iva. Chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia risponde a un interpello posto da un docente che chiede se mantenere o chiudere la partita iva

Paolo Ballanti 13/03/24
Allegati

Sono arrivati chiarimenti dell’’Agenzia entrate sulla tassazione del docente part time che fa ripetizioni. Con la risposta a un interpello dello scorso 8 marzo, ha spiegato come applicare il trattamento fiscale da applicare in questi casi.

L’interpello in questione è nato da un quesito posto da un contribuente, che svolge questa professione di docenza e impartisce lezioni private.

Il nodo focale è l’obbligo di apertura o meno di partita iva per il docente part time che impartisce anche lezioni private.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Docente part time: l’interpello con quesito all’Agenzia

La risposta ad Interpello dell’8 marzo 2023 numero 63 trova origine dall’istanza di un contribuente che “rappresenta di aver impartito lezioni private di lingua straniera con apertura di partita Iva”.

Il soggetto in parola è titolare, dal 1° settembre 2023, di una cattedra presso una scuola statale, avendo vinto il concorso ordinario docenti.

L’intenzione dell’istante è quella di lavorare in regime di orario part-time per “impartire lezioni private nell’ottica di 5/6 lezioni a settimana, previa autorizzazione del dirigente scolastico”.

A tal proposito il docente part time interessato risulta “essere stato autorizzato dalla propria dirigente scolastica all’esercizio della libera professione, per l’anno scolastico 2023/2024” ed è in possesso della copia di alcune fatture, antecedenti l’assunzione, su cui è riportato:

  • che trattasi di “operazioni in franchigia da IVA, effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014, come modificata dalla Legge 208/2015” in materia di regime forfettario;
  • che il compenso non è soggetto a ritenute d’acconto ai sensi della Legge numero 190/2014.

Applicazione dell’imposta sostitutiva

Il docente part time istante, intenzionato a chiudere la partita Iva, chiede:

  • chiarimenti all’Agenzia Entrate in ordine alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 16, della Legge 30 dicembre 2018 numero 145;
  • se, per le lezioni private, è dovuta solo la tassazione diretta del 15% sui compensi.

Cosa dice la legge

La normativa, rappresentata dall’articolo 1, commi da 13 a 16, della Legge numero 145/2018, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’operatività di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota del 15%, per i compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado.

La tassazione sostitutiva opera salvo “opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari” (articolo 1, comma 13).

Si tratta di quella conosciuta nel 2019 come Flat Tax ripetizioni private dei docenti.

La Flat tax in oggetto si traduce in un’imposta con aliquota al 15 per cento sui compensi derivanti da attività di lezioni private.

I redditi occasionali derivanti da questa attività saranno tassati separatamente rispetto a quelli della retribuzione ordinaria percepita, e sulle ripetizioni si dovrà pagare entro le stesse scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi per contribuenti titolari di partita IVA e non.
Un’imposta fissa sostitutiva di aliquote e scaglioni Irpef con la quale sui redditi dichiarati è possibile pagare il 15%.

Dipendenti pubblici
I dipendenti pubblici interessati dalla normativa in parola, i quali svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato, comunicano all’amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra-professionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.

Versamento dell’imposta sostitutiva
Calcolata grazie all’applicazione dell’aliquota al 15%, l’imposta sostitutiva di Irpef ed addizionali regionali – comunali è “versata entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche” (articolo 1, comma 15).

Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

La proposta del docente part time richiedente

Posto che il citato articolo 1, commi da 13 a 16, della Legge numero 145/2018 non precisa nulla in merito all’abitualità o meno dell’attività esercitata, il soggetto istante ritiene che per i docenti titolari di cattedra che impartiscono lezioni private:

  • non è necessario aprire la partita IVA;
  • non è necessario il pagamento dei contributi previdenziali;

ma esclusivamente farsi carico dell’imposta sostitutiva del 15%.

Tassazione docente part time: la risposta delle Entrate

Investita della questione, l’Agenzia entrate, una volta ribadito l’impianto normativo dell’articolo 1, commi da 13 a 16, della Legge numero 145/2018 (Manovra 2019), ricorda che con la Circolare numero 8/E del 10 aprile 2019 sono stati forniti chiarimenti in merito al regime agevolativo in argomento.

Rilevanza dei redditi ai fini ISEE
In particolare è stato precisato che le somme tassate con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo né rilevano, in assenza di una specifica diversa disposizione, ai fini del riconoscimento e della determinazione di:

  • detrazioni;
  • deduzioni;
  • altre agevolazioni fiscali.

I redditi interessati da tassazione sostitutiva rilevano invece per la determinazione dell’ISEE: l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, meglio.

Obblighi ai fini IVA
La Manovra 2019 nulla dispone in ordine ai presupposti e agli obblighi previsti dalla disciplina dell’IVA.

Sul punto restano applicabili le regole ordinarie, per cui sull’operatività dell’imposta sul valore aggiunto valgono i presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali individuati dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 numero 633.

Lo svolgimento di lezioni private verso corrispettivo, si legge nella Risposta dell’AE, integra sia il presupposto oggettivo che quello territoriale per l’applicazione dell’IVA.

Per quanto riguarda il terzo requisito, quello soggettivo, l’articolo 5 del D.P.R. numero 633/1972 prevede che “per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche”.

L’abitualità presuppone lo svolgimento dell’attività con regolarità, sistematicità e ripetitività, attraverso un insieme di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo, con esclusione delle ipotesi in cui gli stessi siano attuati in via meramente occasionale.

La sussistenza del requisito dell’abitualità presuppone una valutazione di fatto, da effettuare in relazione al caso concreto, non esperibile in sede di interpello.

La conclusione dell’AE
Posto che il regime speciale inserito nella Manovra 2019 e quello forfettario non sono tra loro compatibili, nella casistica oggetto dell’Interpello appare rilevante, secondo l’AE, il fatto che:

  • l’attività di docenza venga svolta abitualmente con apertura di partita IVA;
  • il contribuente intenda, anche dopo l’assunzione come docente statale, continuare ad assicurare con regolarità 5 o 6 lezioni a settimana.

Pertanto, realizzandosi il requisito della abitualità, il docente part time istante “dovrà mantenere la partita Iva” e valutare se:

  • continuare ad applicare il regime forfettario con tassazione del reddito, ai fini Irpef, con l’aliquota del 15%, senza applicazione dell’IVA, ma con obbligo di fatturazione;
  • applicare il regime speciale di cui alla Legge numero 145/2018 con operatività dell’imposta sostitutiva Irpef del 15%, sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, con obbligo di fatturazione in regime di esenzione ai sensi del D.P.R. numero 633/1972.

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Risposta n.63/2024 Interpello Agenzia entrate 2 MB

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