Docente esperto dal 2023: cosa fa, come diventarlo, stipendio

Paolo Ballanti 25/08/22
Chi è il docente esperto e come diventarlo? Il Decreto – legge del 9 agosto 2022 numero 115, detto anche “Aiuti-bis”, contiene una serie di “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”. Il provvedimento, in vigore dallo scorso 10 agosto, ospita all’articolo 38 una serie di norme in materia di istruzione.

Tra queste figura l’introduzione del cosiddetto “docente esperto”, qualifica riservata al personale di ruolo che abbia conseguito una valutazione positiva per tre percorsi formativi triennali consecutivi.

Al riconoscimento della qualifica si accompagna un assegno ad personam, aggiuntivo al trattamento stipendiale. Risorse che, stando a quanto anticipato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”, comportano “un incremento del 15% dello stipendio medio”.

Il numero di docenti esperti sarà peraltro contingentato in misura non superiore ad 8 mila unità per ciascuno dei quattro anni scolastici interessati, decorrenti dal 2032 – 2033, in considerazione del completamento dei tre cicli formativi, per un totale di nove anni complessivi a partire dall’anno scolastico 2023 – 2024.

Analizziamo la novità in dettaglio.

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Docente esperto: la norma

Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 9 agosto scorso, il Decreto “Aiuti-biscontiene al Capo IV una serie di disposizioni in materia di istruzione ed università.

In particolare, l’articolo 38 interviene sul Decreto – legislativo numero 59 del 13 aprile 2017 aggiungendo all’articolo 16-ter i commi 4-bis e 4-ter, con cui si istituisce in buona sostanza la figura del cosiddetto “docente esperto”.

Come si diventa docenti esperti?

A norma del comma 4-bis potrà diventare docente esperto il personale di ruolo che abbia conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili (di cui al comma 1 dell’articolo 16-ter), nel rispetto peraltro:

  • Del numero massimo di docenti esperti (di cui parleremo poi);
  • Dei fondi a copertura della misura (definiti al successivo comma 5 sempre dell’articolo 16-ter).

I percorsi formativi

E’ utile ricordare che l’articolo 16-ter prevede al comma 1, nell’ambito dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e con l’obiettivo di consolidare e rafforzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall’anno scolastico 2023 – 2024, un sistema di formazione ed aggiornamento permanente dei docenti di ruolo e delle figure di sistema, articolato in percorsi di durata triennale.

Parte integrante di questi percorsi sono le attività di:

  • Progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici;
  • Sperimentazione di nuove modalità didattiche.

La partecipazione alle attività formative (oltre ad essere retribuita) si svolge al di fuori dell’orario di insegnamento.

La durata dei percorsi formativi, le modalità di partecipazione e le eventuali ore aggiuntive sono definiti dalla contrattazione collettiva.

Come saranno selezionati i docenti esperti?

Stando al Decreto “Aiuti-bis”:

  • I criteri di selezione dei docenti esperti sono rimessi alla contrattazione collettiva;
  • Le modalità di valutazione dei docenti esperti sono precisate nel regolamento adottato con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

Nel caso in cui il suddetto regolamento non sia emanato per l’anno scolastico 2023 – 2024le modalità di valutazione” sono definite “transitoriamente con decreto del Ministro dell’istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.

Peraltro, in sede di prima applicazione, nelle more dell’aggiornamento contrattuale, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione:

  • Media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi, per i quali si è ricevuta una valutazione positiva;
  • In caso di parità di punteggio diventa prevalente la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l’esperienza professionale maturata nel corso dell’intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli.

Quanti saranno?

Il numero di quanti potranno accedere alla qualifica di docente esperto è rimesso al decreto di cui al successivo comma 5 dell’articolo 16-ter.

In ogni caso, il contingente non potrà essere superiore alle 8 mila unità per ciascuno degli anni scolastici 2032 – 2033, 2033 – 2034, 2034 – 2035 e 2035 – 2036 (32 mila docenti in totale, in media quattro per ogni scuola, secondo quanto riportato da “Il Sole 24 Ore”).

A decorrere dall’anno scolastico 2036 – 2037 le procedure per l’accesso alla qualifica sono “soggette al regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente esperto e della quota del fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell’assegno ad personam da attribuire ad un contingente di docente esperto nella misura massima di 32 mila unità” (articolo 16-ter comma 4-ter).

Docente esperto: stipendio

Ai sensi del nuovo comma 4-bis una volta acquisita la qualifica di docente esperto, lo stesso ha diritto “ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro”.

Tale importo si somma al trattamento stipendiale in godimento.

Come precisato da “Il Sole 24 Ore” ai docenti che accedono alla qualifica di esperto “per il primo anno scolastico, limitatamente al periodo settembre – dicembre, viene riconosciuto un importo pari ai 4 dodicesimi dell’assegno annuale” di 5.650 euro.

Docente esperto: sono previsti dei vincoli particolari?

L’essere docente esperto non comporta particolari vincoli oltre a quelli ordinari dell’insegnamento.

La sola eccezione è rappresentata dall’obbligo di “rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento” della qualifica (articolo 16-ter comma 4-bis).

Quest’ultima disposizione non si applica ai docenti in servizio all’estero.

Che ruolo ha il docente esperto?

Come espressamente previsto dalla norma di legge la qualifica di docente esperto “non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento” (articolo 16-ter comma 4-bis).

Paolo Ballanti

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