Nello specifico, si riporta un esempio attuale in cui vi e’ un soggetto condannato in via definitiva per il delitto di omicidio su base della cd. “prova regina DNA”. Nello specifico il DNA del condannato fu rinvenuto su parte del corpus delicti utilizzato per compiere l’atto delittuoso. Tale sentenza di condanna e’ passata in giudicato, nonostante il condannato si sia sempre dichiarato estraneo al fatto-reato contestatogli.
DNA Prova Regina?
Basandosi sulle nuove nozioni conoscitivo-scientifiche, la difesa del condannato ha prodotto due consulenze tecniche, a firma del Dr. Eugenio D’Orio, in cui nella prima produce una dimostrazione fattuale che dimostra che il DNA ritenuto “prova regina” della colpevolezza, non e’ altro che una contaminazione accidentale. Nella seconda, in ragione di revisione che si basa sulla produzione di “nuove prova” da parte della difesa, il Dr D’Orio ha individuato alcuni dei reperti posti, all’epoca dei fatti, a sequestro da parte della procura, ma mai analizzati nei gradi di merito. Parte di questi reperti che attualmente sono ancora disponibili presso l’ufficio corpi di reato, costituiscono fonte e base delle nuove prove scientifiche in favore del condannato, in quanto gli stessi reperti, per le posizioni in cui repertati, furono sicuramente oggetto di contatto con l’offender, e dunque hanno intrinseche le tracce biologiche di questo.
Il Caso di specie
Dunque la difesa ha proceduto mediante la presentazione dell’istanza in cui si dimostrava l’esistenza della “non prova” dalla quale scaturi’ la condanna definitiva e ha chiesto l’esame dei reperti in uso alla Procura.
Di qui e’ emersa la lacuna legislative in materia di diritto, in quanto nessuna norma impone al Procuratore di accettare le richieste avanzate dalla difesa, negando di fatto la possibilita’ al condannato di utilizzare il mezzo di impugnazione della revisione (che spetta di diritto).
La Giurisprudenza di Merito
A seguito di cio’ si sono espresso componenti della stessa Magistratura:
Il Giudice Gennaro Francione asserisce: “cio’ e’ un altro segno del sistema che preferisce avere colpevoli una volta incriminati, piuttosto che assolvere. Gli altri segni del sistema colpevolista: verdetto a maggioranza mentre una volta che un giudice di un collegio decida per l’assoluzione dovrebbe vincere lui essendo quella decisione singola ragionevole dubbio di colpevolezza; la possibilità del P. M. di appellare un’assoluzione (ragionamento idem a parte il principio da affermare in generale che non si può impugnare un verdetto di assoluzione); l’esistenza stessa del processo indiziario da mettere fuori legge per il dubbio in sé che genera della colpevolezza dell’indiziato di turno in mancanza di prove schiaccianti o di confessione.
La questione di incostituzionalità
Sul punto rilevato dal Dr. D’Orio ci sarebbe da sollevare questione d’incostituzionalità 1) art. 3 2° co. Cost. secondo cui per una reale uguaglianza tra i cittadini devono essere rimossi ostacoli che nel caso della giustizia sono elementi sopravvenuti per far dichiarare innocente chi ritenuto colpevole 2) violazione dell’art. 111 della Costituzione che assicura una reale parità tra accusa e difesa 3) Art. 24 dove afferma “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa e diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. <omissis> La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.” In tal caso l’omissione di una previsione legislativa sul modus procedendi in caso di revisione che coinvolga nuovamente accertamenti della procura si risolve in attentato alla difesa , alla costituzione e alla libertà dei cittadini”.
Anche il noto Giudice Edoardo Mori in diversi sue pubblicazioni, afferma quanto segue:
…“in Inghilterra è molto frequente la revisione di processi quando si scopre che una metodologia impiegata da un laboratorio non era adeguata al caso. In paragone la situazione italiana è a dir poco penosa”…
Preso atto di cio’ sara’ importante lavorare in senso produttivo, onde colmare tale lacuna legislativa attualmente intrinseca nel sistema giudiziario e assicurare e garantire cosi’ il diritto alla difesa dei cittadini.
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