Il testo, fortemente modificato rispetto a quello già approvato dai senatori (qui la scheda con i due testi a confronto), si compone di tre articoli e si occupa della disciplina dei rifiuti in Campania, delle bioshopper e dei materiali di riporto.
Di seguito, il contenuto essenziale del provvedimento.
Articolo 1
Misure urgenti volte a fronteggiare la situazione di criticità nella gestione dei rifiuti nella regione Campania.
Riguarda, tra le altre, la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti presso gli impianti STIR (Stabilimenti di Trattamento, tritovagliatura ed Imballaggio dei Rifiuti) o in aree confinanti, il prolungamento della durata e l’ampliamento delle funzioni dei commissari straordinari regionali, la proroga del termine fino al quale è possibile aumentare la capacità ricettiva e di trattamento degli impianti di compostaggio nazionali. Nel corso dell’esame in Commissione, è stato approvato un emendamento con il quale, attraverso una novella all’articolo 1, comma 7, del D.L. 196/2010, si prevede che lo smaltimento in altre regioni dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti nella regione Campania avvenga, in conformità al principio di leale collaborazione, mediante intesa tra la regione Campania e la singola regione interessata.
L’articolo 1-bis
Disposizioni riguardanti la realizzazione dell’impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti nel territorio di Giugliano.
Prevede la proroga al 30 giugno 2012 del termine per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra; in conseguenza delle modifiche apportate al decreto n. 90 del 2008, inoltre, non si fa più riferimento all’autorizzazione alla realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa.
L’articolo 2
Proroga del termine relativo al divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi per l’asporto merci non biodegradabili (cd. Shopper).
Limitatamente alla commercializzazione di alcune tipologie di sacchi indicati dalla norma, fino all’emanazione – entro il 31 dicembre 2012, anziché entro il 31 luglio 2012 come previsto nel testo iniziale del decreto – di un decreto interministeriale, che potrà individuare le ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi medesimi e che potrà anche prevedere forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti. Un’ulteriore modifica approvata nel corso dell’esame in sede referente ha riguardato il differimento al 31 dicembre 2013 del termine a decorrere dal quale scattano le sanzioni amministrative per la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto disposto dalla norma.
L’articolo 3
I riferimenti al “suolo” di cui all’articolo 185, comma 1, lettere b) e c), e 4 del decreto legislativo 152/2006 (Codice ambientale) si interpretano come riferiti anche ai materiali di riporto al fine di escluderli, alle condizioni indicate nella norma, dall’applicazione della normativa sui rifiuti e reca una definizione dei medesimi materiali al comma 2 che è stata modificata nel corso dell’esame in Commissione (commi 1-4). L’articolo reca, inoltre, norme che introducono una procedura per la modifica degli allegati alla parte IV del decreto legislativo 152/2006 (comma 5) e disposizioni relative alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (comma 6).
Carlotta Cannizzo
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento