L’articolo oggetto della questione, si legge nella motivazione, possiede “un significato letterale e logico tale da consentire tranquillamente al giudice di prendere in considerazione anche altri interessi come quelli del coniuge non affidatario il quale, nel caso di specie, era un uomo completamente cieco che utilizzava un cane opportunamente addestrato per l’accompagnamento”. L’allontanamento dell’uomo citato dall’abitazione familiare, peraltro di sua proprietà e nella quale aveva sempre avuto residenza e domicilio, gli avrebbe in altre parole causato “indiscutibili problemi di gestione della rispettiva vita quotidiana”.
Tali problematiche non sarebbero state unicamente connesse al necessario riadattamento presso la nuova casa, bensì soprattutto al fatto che il fedele accompagnatore a quattro zampe avrebbe dovuto imparare ex novo il tragitto per condurre il padrone sul luogo di lavoro, richiedendo pertanto un aggravio in termini di tempo e denaro in vista dell’ulteriore “breve” addestramento. Sono queste le ragioni che hanno condotto i giudici d’appello di Venezia a ritenere inammissibile il completo stravolgimento di vita del padre invalido, consentendogli di continuare a prestare agevolmente la propria attività professionale, considerata estremamente più meritevole di tutela rispetto all’interesse della minore coinvolta nella vicenda divorzista.
Quest’ultima infatti, si apprende dalla sentenza di primo grado, avrebbe potuto soffrire le ripercussioni negative indotte dall’allontanamento “affettivo dalla casa (…) e dall’ambiente domestico” nel quale aveva trascorso undici anni della propria vita. In sede di giudizio di secondo grado, invece, si è preferito optare per la riformulazione parziale del provvedimento impugnato, con conseguente attribuzione dell’abitazione coniugale al genitore non affidatario, a fronte però di un accrescimento non indifferente dell’assegno di mantenimento che è così slittato da 400 a 1.000 euro.
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