Divorzio congiunto: procedura, documenti, avvocato o negoziazione assistita

Luisa Camboni 21/02/20
In questo articolo concentriamo l’attenzione sul divorzio congiunto o consensuale.

Con il divorzio congiunto o consensuale i coniugi, di comune accordo, mirano a porre fine al loro rapporto coniugale, determinando, così, il venir meno dello status di coniuge. La procedura viene attivata congiuntamente dai coniugi, mentre con il divorzio giudiziale la procedura prende avvio su ricorso di uno dei coniugi anche se l’altro non ha prestato il consenso. In altri termini,  si ricorre al divorzio giudiziale quando tra i due coniugi non è stato possibile trovare un accordo su come gestire gli aspetti finali del proprio matrimonio e gli effetti conseguenti.

Dopo questa breve introduzione, vediamo l’iter della procedura.

La procedura del divorzio congiunto è più veloce ed economica, rispetto a quella che caratterizza il divorzio giudiziale.

La domanda di divorzio congiunto riveste la forma del ricorso; ricorso indirizzato al Tribunale competente cioè quello nel luogo di residenza o di domicilio di uno dei due coniugi.

Divorzio congiunto: contenuto della domanda

La domanda di divorzio congiunto, rectius ricorso, deve contenere necessariamente alcuni elementi ai fini della sua validità:

  • i fatti e gli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei propri effetti civili (in caso di matrimonio concordatario);
  • l’esistenza di figli di entrambi i coniugi;
  • le condizioni relative ai figli e ai rapporti economici;
  • le ultime dichiarazioni dei redditi di ogni componente della coppia;
  • l’atto di matrimonio, lo stato di famiglia, il certificato di residenza di entrambi i coniugi, la copia autentica del verbale di separazione consensuale o della sentenza di separazione giudiziale e la nota di iscrizione a ruolo.

Una volta predisposto e depositato il ricorso per divorzio congiunto, i coniugi all’udienza fissata sono chiamati a comparire personalmente davanti al Giudice per il tentativo di conciliazione. Anche per il divorzio congiunto il Giudice è chiamato a verificare se sussistono gli elementi soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge, solo in presenza di tali requisiti pronuncerà il divorzio con sentenza. Nel caso contrario, invece, il Tribunale emetterà i provvedimenti urgenti in favore del coniuge debole e dei figli, nominando un giudice istruttore.

Divorzio congiunto: quando si può pronunciare?

Per poter essere pronunciato divorzio congiunto deve sussistere almeno una delle seguenti condizioni:

  1. i coniugi sono separati legalmente da almeno 6 mesi (in caso di separazione consensuale) o da almeno 12 mesi (in caso di separazione giudiziale);
  2. uno dei due coniugi è stato condannato per un reato per cui il nostro ordinamento prevede una pena pari all’ergastolo o superiore a 15 anni; in alternativa, per un reato – a prescindere dalla pena – individuati dall’art. 3 della legge sul divorzio (ad esempio, tentato omicidio ai danni del coniuge);
  3. uno dei due coniugi è cittadino straniero e ha ottenuto l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio all’estero, o ha contratto un nuovo matrimonio all’estero;
  4. il matrimonio non è stato consumato;
  5. uno dei due coniugi ha visto passare in giudicato la sentenza di ratifica dell’attribuzione del sesso.

Divorzio congiunto: quali documenti allegare? 

I documenti richiesti sono:

  • l’estratto integrale dell’atto di matrimonio;
  • lo Stato di Famiglia di ciascun coniuge;
  • i certificati di residenza di ciascun coniuge;
  • la copia autentica del verbale di separazione consensuale con il relativo decreto di omologa, oppure della sentenza di separazione giudiziale con la relativa attestazione che la stessa sia passata in giudicato;
  • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di ciascun coniuge.
  • copia dei documenti di identità e dei codici fiscali di ciascun coniuge.

Divorzio congiunto: assistenza dell’avvocato

A differenza di quanto avviene per il divorzio giudiziale dove ogni coniuge deve necessariamente essere rappresentato da un diverso difensore, nel divorzio congiunto i coniugi possono essere rappresentati in giudizio da un unico avvocato.

Divorziare mediante la negoziazione assistita

Per completezza, chi scrive fa presente che è possibile divorziare congiuntamente anche a mezzo dell’istituto della “negoziazione assistita”. La negoziazione assistita è un istituto attraverso il quale i coniugi possono raggiungere e perfezionare un accordo. Tale accordo è valido anche in presenza di figli minori. Può essere formalizzato davanti ai rispettivi difensori. L’utilizzo di questo istituto presuppone ovviamente che ci sia un accordo su tutti gli aspetti, anche patrimoniali, riguardanti il divorzio.

Con l’istituto della negoziazione assistita i coniugi non dovranno presenziare ad alcuna udienza. Sarà l’avvocato ad occuparsi del deposito, degli accordi intercorsi, presso la Procura della Repubblica. Solitamente il nulla osta (necessario per il caso in cui vi siano figli non autosufficienti) è concesso entro pochi giorni dal deposito.

L’avvocato avrà, infine, il compito, entro dieci giorni dalla sottoscrizione degli accordi raggiunti, di trasmettere i relativi documenti al competente Ufficio di Stato Civile presso il Comune in cui il matrimonio è stato celebrato. Il fine è quello dell’annotazione, a margine dell’atto di matrimonio, della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

 

Luisa Camboni

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