Divorzio breve: ulteriori precisazioni per gli operatori di stato civile

Redazione 01/04/15
Da mercoledì scorso il divorzio breve è legge. Sarà possibile, anche in Italia, separarsi in sei mesi se la separazione è consensuale e in 12 mesi se la separazione non è consensuale e dovesse servire il Giudice. Le novità riguardano anche la comunione dei beni che si scioglie quando il giudice autorizza i coniugi a vivere separati o al momento di sottoscrivere la separazione consensuale. Tutto ciò in nome della semplificazione amministrativa.

Le nuove norme hanno, però, generato tra gli operatori di stato civile che si occupano materialmente della gestione delle pratiche di divorzio e separazione, molte difficoltà applicative, alimentate dal fatto che l’applicazione della nuova normativa sarà immediata e quindi applicabile anche ai procedimenti in corso.

In merito erano già state emanate due circolari ministeriali: la n. 16 del 1° ottobre 2014 e la n. 19 del 28 novembre. Ma la diversificata casistica, che ha evidenziato fattispecie non sempre esattamente riconducibili all’ambito oggettivo definito dalla norma e dalla prassi ha spinto gli ufficiali di stato civile a formulare quesiti inoltrati alla Direzione Centrale dei Servizi Demografici del Ministero dell’interno che ha così emanato la circolare n. 6/2014 del 24 aprile 2015.
La circolare chiarisce diversi punti riguardanti casi particolari:
– la presenza di figli minori di uno solo dei coniugi;
– i patti di trasferimento patrimoniale;
– il termine entro cui l’avvocato della parte deve trasmettere l’accordo autorizzato dall’autorità giudiziaria all’ufficiale di stato civile;
– la possibilità per i coniugi di rivolgersi allo stesso avvocato.

1. Casi in cui siano presenti figli minori di uno solo dei coniugi

La separazione consensuale dinnanzi all’ufficiale di stato civile non è attuabile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, ma se i figli apparteneti tali categorie non sono comuni, ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti, la separazione consensuale esclusivamente dinnanzi all’ufficiale di stato civile è consentita.
Ne consegue che, il termine “figlio” deve essere riferito ai figli comuni dei coniugi richiedenti.

2. Patti di trasferimento patrimoniale

L’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 132/2014, vieta espressamente che l’accordo possa contenere “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti traslativi di diritti reali.
Non rientra, invece, nel divieto della norma la previsione, nell’accordo concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a
titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c. d. assegno divorzile).

Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite ed in particolare possono chiedere l’attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa.
Si tratta infatti di disposizioni negoziali che determinano tra i coniugi l’insorgenza di un rapporto obbligatorio che non produce effetti traslativi su di un bene determinato preclusi dalla norma.

Al riguardo, appare opportuno precisare che l’ufficiale dello stato civile è tenuto a recepire quanto concordato dalle parti, senza entrare nel merito della somma consensualmente decisa, né ella congruità della stessa.
Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell’assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare).

3. Decorrenza del termine entro cui l’avvocato della parte deve trasmettere l’accordo autorizzato dall’autorità giudiziaria all’ufficiale di stato civile

Il termine è di 10 giorni e decorre dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della segreteria o della cancelleria .

4. Possibilità che le parti della convenzione di cui all’art. 6 si avvalgono del medesimo avvocato

Alla trasmissione della copia dell’accordo autorizzato è sufficiente che provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed ha autenticato la sottoscrizione.
La sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata pertanto solo qualora nessuno degli avvocati dei due coniugi abbia provveduto alla trasmissione nel termine di 10 giorni.

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