Secondo quanto stabilisce il decreto di riforma sulla giustizia civile pubblicato venerdì in Gazzetta Ufficiale, infatti, cambiano considerevolmente i margini per la negoziazione assistita da un avvocato per coniuge
La disposizione non figura, attualmente, tra quelle con validità immediata del decreto legge, ma rimane transitoria fino all’approvazione e relativa conversione in legge del provvedimento, che dovrà avvenire entro metà novembre pena la decadenza degli altri interventi in materia di contenzioso tributario e civile.
Dunque, il primo, importante passo verso la liberalizzazione del divorzio in Italia, potrebbe essere compiuto prima della fine dell’anno, anche se con la legge in questione si resterà ai tre anni minimi per dirsi addio.
La legge che, infatti, dovrebbe abbassare il termine a poche settimane, è ancora in attesa dell’approvazione finale da parte del Parlamento. Non è da escludere che l’onda positiva di approvazione della misura inserita nel testo sulla riforma della giustizia, possa accelerare l’iter del testo che dovrebbe portare definitivamente l’istituto del divorzio breve anche nell’ordinamento italiano.
Cosa cambia con il nuovo decreto
Il provvedimento uscito in Gazzetta interviene sulla cosiddetta negoziazione assistita. Destinatari privilegiati, i coniugi che, in maniera consensuale, si siano allontanati da non meno di tre anni in seguito all’udienza giudiziaria, potranno chiudere la pratica semplicemente affidandola a un avvocato tra i due nominati, oppure chiedendo l’intervento dell’ufficiale di stato civile.
Si potrà fare a meno della mediazione solo nel caso in cui la separazione si concluda senza il passaggio di proprietà tra un coniuge e l’altro, caso in cui resta vincolante il passaggio dal notaio.
“La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”
Una volta ricevuto mandato da ambo le parti a chiudere la pratica del divorzio, l’avvocato designato avrà dieci giorni di tempo per rivolgersi al Comune nel cui registro le nozze erano state registrate e provvedere, così, alla cancellazione dell’atto civile. Sono escluse le coppie con figli minorenni o disabili.
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