Divorzio breve, oggi discussione alla Camera

Redazione 21/05/12
Scarica PDF Stampa
E’ prevista per oggi alla Camera dei Deputati la discussione generale del testo unificato delle proposte di legge (C. 749155623253248-A) “Modifiche all’articolo 191 del codice civile e all’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi”, ovvero il c.d. divorzio breve.

Il testo unificato introduce modifiche al codice civile e all’articolo 3 della legge sul divorzio (L. n. 898/1970). Il provvedimento intende ridurre il periodo della separazione personale necessario alla proposizione della domanda di divorzio provvedendo, analogamente, ad anticipare il momento dello scioglimento della comunione nel corso del procedimento di separazione.

Il testo unificato all’esame dell’Assemblea novella l’art. 3 della legge sul divorzio (Legge n. 898 del 1970) con la finalità di anticipare la possibilità di proposizione della relativa domanda, collegata al periodo di separazione dei coniugi. Tale norma fissa attualmente in tre anni il periodo minimo di separazione ininterrotta per poter avanzare domanda di divorzio. Il testo vigente della disposizione oggetto di novella, alla lett. b), infatti,  nel prevedere quale causa di divorzio la pronuncia con sentenza passata in giudicato della separazione giudiziale fra i coniugi o l’omologazione della separazione consensuale fissa, ai fini della proposizione della domanda di divorzio, in tre anni il periodo minimo di separazione ininterrotta, decorrente dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Come chiarito dalla giurisprudenza, l’attuale termine triennale costituisce un termine minimo, poiché al fine di iniziare il giudizio del divorzio è comunque necessario il previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, anche se sul solo addebito (Cass. 2725/95; Cass. 3718/1998).

Le tre proposte di legge, oggi riunite in un testo unico, mantenendo quale dies a quo il momento della comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, incidono sulla durata del periodo di separazione ininterrotta.

L’A.C. 2325 riduce, in via generale, tale periodo ad un anno.

Le proposte di legge AA.C. 1556 e 749 differenziano invece detto periodo in ragione della presenza e dell’età dei figli, nonché del tipo di separazione, fissandolo in:

un anno, se non vi sono figli minori, permanendo in caso contrario l’attuale limite dei tre anni (AC 749, art. 1). Nell’attribuire particolare rilievo all’accordo dei coniugi, la proposta di legge prevede l’applicazione del termine breve alle separazioni consensuali, nonché al caso in cui il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale o siano state precisate dai coniugi conclusioni conformi.

sei mesi, in assenza di figli o in presenza di figli maggiori di 14 anni ovvero un anno se vi sono figli infraquattordicenni (AC 1556, art. 1). Il termine semestrale si applica anche nel caso in cui non sia stata pronunciata sentenza nel giudizio contenzioso o se questo si sia trasformato in consensuale.

La proposta di legge A.C. 1556 contiene anche una disciplina transitoria (art. 2).

In particolare, in base all’articolo 2, comma 1, i termini più brevi per la proposizione della domanda di divorzio (sei mesi o un anno, in presenza di figli infraquattordicenni) sono applicabili anche:

– alle separazioni contenziose giunte a sentenza, anche non definitiva, alla data di entrata in vigore del provvedimento;

– alle separazioni consensuali in corso alla stessa data, a condizione che i coniugi, prima della medesima data dichiarino di volersene avvalere.

In base al comma 2, l’applicabilità dei termini brevi, sia nelle citate separazioni consensuali ancora non “omologate” sia in quelle in cui è stata già dichiarata l’omologazione (prima della data di vigenza della legge in esame), è condizionata alla necessità di un ricorso congiunto dei coniugi al tribunale (per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio) che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.

Le proposte di legge AA.C. 749 e 2325, con disposizione identica, novellano anche l’art. 191 c.c., in materia di cause di scioglimento della comunione legale dei coniugi.

In base al testo vigente di tale disposizione, lo scioglimento della comunione dei beni tra marito e moglie consegue al passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale.

L’articolo 2 di entrambe le proposte di legge anticipa lo scioglimento della comunione al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza presidenziale, autorizza i coniugi a vivere separati.

L’articolo 1 del testo all’esame dell’Assemblea riduce da tre anni a un anno il periodo minimo di separazione ininterrotta, individuando tuttavia un termine più lungo (due anni) in caso di presenza di figli minori.

L’art. 2 del testo unificato modifica, invece, l’art. 191 del codice civile, individuando, nel procedimento di separazione personale, il momento dello scioglimento della comunione legale in quello in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati. Anche in tal caso, quindi, si tratta di un’anticipazione dello scioglimento, dal momento che attualmente, in base al codice civile, la comunione legale tra coniugi si scioglie solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero al momento dell’omologazione da parte del tribunale della separazione consensuale.

Qui il testo della relazione della Commissione

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento