Il provvedimento è articolato come di seguito.
1) Separazioni Giudiziali. Si applica la riduzione da tre anni a dodici mesi della durata minima del periodo di separazione che legittima la domanda di divorzio. Non cambia il requisito che la durata della separazione deve essere senza interruzioni.
2) Separazioni consensuali. Si applica la riduzione a sei mesi della durata del periodo di separazione che consente la presentazione della domanda di divorzio. Questo termine è riferito anche alle separazioni che si trasformano in consensuali dopo la presentazione di ricorso giudiziale. Non cambia il requisito che la durata della separazione deve essere senza interruzioni.
3) Separazioni in corso. Il divorzio può essere chiesto da uno dei coniugi (o da entrambi) se è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, o omologata la separazione consensuale, o quando è intervenuta una separazione di fatto iniziata almeno due anni prima del 18/12/1970.
4) Separazione dei beni. Viene anticipato anche questo aspetto. La separazione dei beni avviene nel momento in cui il Giudice autorizza i coniugi a vivere separati, o dalla data di sottoscrizione della separazione consensuale.
Camera dei Deputati, disegno di legge 22 aprile 2015
Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi
(in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale)
Art. 1
- Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole “tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Art. 2
- All’articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:
“Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purchè omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione.”
Art. 3
- Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.
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