“I fatti non specificamente contestati esonerano la controparte dal fornirne la relativa prova”. A esprimersi senza mezzi termini è stato il Corecom Umbria (nella seduta del 27 febbraio), chiamato da un consumatore a decidere una controversia nei confronti di Vodafone.
ll ricorrente, in particolare, dopo aver attivato una linea telefonica con Vodafone, non avrebbe praticamente mai fruito del servizio voce; avrebbe invano proposto reclamo e, infine, avrebbe richiesto a Vodafone la cessazione del servizio. Ciononostante, Vodafone avrebbe comunque inviato le fatture al cliente (anche dopo la richiesta di cessazione del servizio), costringendolo dapprima a contestare la legittimità di dette fatture e, successivamente, a pagarle per evitare recuperi coattivi.
Sulla base di detta rappresentazione, il consumatore si è rivolto al Comitato Regionale per Comunicazioni dell’Umbria (operante su delega dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) per ottenere, in particolare, la cessazione della linea, lo storno della posizione debitoria nonchè l’indennizzo per il mancato servizio, per il ritardo della disattivazione, per il mancato riscontro ai reclami e per la perdita della numerazione (non essendo andata a buon fine la pratica di “number portability””con Wind, anch’essa citata).
Secondo l’Organismo regionale (presieduto da Mario Capanna, ex leader del movimento studentesco del ’68), Vodafone non avrebbe neppure contestato quanto affermato dall’istante in ordine al mancato funzionamento/erogazione del servizio telefonico (voce), né in ordine ad uno dei reclami, né infine in ordine all’esercizio del diritto di recesso.
Ebbene – sottolinea il Corecom – . vanno ritenuti provati sia il reclamo, sia il mancato funzionamento/erogazione del servizio telefonico, sia l’esercizio del diritto di recesso, considerato che –“facendo applicazione del principio generale di riparto dell’onere probatorio” – “al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento”.
Dalla mancata erogazione del servizio – conclude il Provvedimento – deriva illegittimità di tutte le fatture emesse da Vodafone all’istante, così come risultano indebiti i pagamenti eventualmente eseguiti dall’istante in favore dell’operatore Vodafone, il quale risulta anche tenuto al relativo rimborso, maggiorato degli interessi legali.
Altrettanto fondate sono state giudicate le domande di indennizzo per mancato funzionamento/erogazione del servizio e per mancato riscontro ai reclami proposti nei confronti di Vodafone, che la Delibera Agcom n.73/11/CONS quantifica in euro 5,00/giorno nel caso di mancata erogazione del servizio ed euro 1,00/giorno nel caso di omesso o ritardato riscontro al reclamo.
Vodafone, quindi, dovrà annullare tutte le fatture emesse all’istante, con restituzione allo stesso di quanto eventualmente pagato maggiorato degli interessi legali; dovrà corrispondere all’istante a titolo d’indennizzo la complessiva somma di € 622,00 oltre interessi legali, nonché corrispondere all’istante la somma di € 50 a titolo di spese di procedura.
Nessun addebito, invece, a carico di Wind, non essendo stata provata né la richiesta di migrazione, né l’imputabilità agli operatori o ad uno di essi della (asserita) perdita del numero di cui era intestatario il consumatore.
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