Difatti, molti sono i fattori che concorrono a determinare la cessazione o la sospensione della NASpI, come ad esempio, la durata della nuova occupazione, la tipologia del lavoro, se da dipendente o da autonomo, e i redditi percepiti.
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Ma andiamo in ordine e vediamo in dettaglio come sospendere e riattivare la NASpI.
Disoccupazione NASpI: la ratio
Prima di andare a vedere in dettaglio in quali casi si sospende e riattiva la NASpI, è bene vedere nello specifico la ratio dell’indennità stessa.
Innanzitutto è bene specificare che la finalità del sostegno economico non è quella di sostenere il disoccupato in maniera passiva, e non si inquadra dunque come una misura meramente assistenzialistica. Infatti, per poter ricevere la disoccupazione NASpI il lavoratore deve dapprima presentare la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID), che attesta la volontà dello stesso di rendersi disponibile a lavorare e quindi ricollocarsi nel mercato del lavoro, e successivamente rendersi partecipe alle misure di politica attiva previste dall’Anpal (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro).
Si tratta di adempimenti di assoluta priorità, in quanto un rifiuto (o più rifiuti) potrebbero causare la sospensione della disoccupazione NASpI o peggio, in alcuni casi, addirittura la decadenza del sostegno economico.
Un caso particolare di riduzione, sospensione o addirittura decadenza della NASpI, è l’accettazione di un nuovo lavoro.
Disoccupazione NASpI per nuovo lavoro: quando si riduce
In via generale, la legge stabilisce che in caso di nuovo lavoro il lavoratore può mantenere la disoccupazione NASpI di un importo ridotto all’80%, a condizione che lo stesso comunichi all’INPS entro 30 giorni il reddito presunto che pensa di trarre dalla nuova attività lavorativa.
La comunicazione da effettuare all’Istituto previdenziale è fondamentale per verificare con esattezza la soglia di reddito che il lavoratore pensa di percepire dall’instaurazione del rapporto di lavoro. Da essa, infatti, dipende – come vedremo in seguito – la cumulabilità della NASpI con altri redditi di lavoro subordinato o autonomo.
È dunque possibile individuare diverse casistiche, a seconda se il rapporto di lavoro instaurato sia di tipo subordinato o autonomo.
Disoccupazione NASpI per nuovo lavoro subordinato: quando si sospende
Partendo dalla cumulabilità della NASpI con i redditi derivanti da nuovo lavoro subordinato, i fattori che incidono sulla sospensione, riduzione o decadenza è il reddito che si andrà a percepire e la durata del lavoro da svolgere.
Riassumendo brevemente:
- si ha la decadenza della NASpI, se dal rapporto di lavoro subordinato il lavoratore percepisce un reddito superiore a 8.000,00 euro e il contratto è superiore a sei mesi;
- si ha la sospensione d’ufficio della NASpI, se dal rapporto di lavoro subordinato il lavoratore percepisce un reddito superiore a 8.000,00 euro e il contratto non sia superiore a sei mesi.
- si ha la riduzione della NASpI all’80% del reddito previsto, se dal rapporto di lavoro subordinato il lavoratore percepisce un reddito inferiore a 8.000,00 euro
Dunque, qualora il percettore della NASpI intraprende un nuovo lavoro di tipo subordinato, la sospensione d’ufficio si verifica allorquando lo stesso percepisce un reddito che supera l’importo di 8.000 euro, ed a condizione che il contratto non sia superiore a sei mesi. Altrimenti di produce la decadenza della prestazione.
Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. In ogni caso, il ripristino della prestazione avviene d’ufficio ed è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.
Si precisa infine che la sospensione dell’indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all’Unione europea sia si tratti di Stati extracomunitari.
Disoccupazione NASpI per nuovo lavoro subordinato: cosa fare in caso di sospensione?
Laddove il lavoratore percettore di disoccupazione NASpI si impiega in una nuova occupazione, il cui reddito che ne deriva è inferiore a 8.000 euro, si mantiene la prestazione ridotta alle seguenti condizioni:
- il percettore deve comunicare all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto;
- il datore di lavoro deve essere diverso dal datore di lavoro per il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI. In altri termini, non deve presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Qualora il lavoratore non effettua la comunicazione all’Inps, e laddove il rapporto di lavoro sia inferiore a sei mesi, si applica l’istituto della sospensione; mentre per i rapporti di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza.
Disoccupazione NASpI per nuovo lavoro autonomo: quando si sospende?
Diverso è il caso invece della sospensione della disoccupazione NASpI per nuovo lavoro autonomo di impresa individuale o parasubordinata. In quest’ultimo caso, infatti, si realizza:
- la riduzione della NASpI all’80% del reddito previsto, se dal rapporto di lavoro autonomo il lavoratore percepisce un reddito inferiore a 4.800,00 euro.
Anche in tal caso, è necessario informare preventivamente l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di NASpI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che il lavoratore prevede di trarne.
La riduzione sarò ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Se il lavoratore è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione che attesti il reddito ricavato dall’attività lavorativa entro il 31 marzo dell’anno successivo.
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Disoccupazione NASpI: come si calcola la riduzione?
Come abbiamo appena avuto modo di vedere, la legge prevede che la NASpI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per chi non presenta la dichiarazione dei redditi potrà presentare direttamente all’Inps una autodichiarazione nella quale indicare il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo.
In caso contrario, ossia in caso di mancata presentazione dell’autodichiarazione, il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
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