Disabilità, nuovo certificato medico introduttivo al via a Gennaio 2025: cosa cambia

Sperimentazione in alcuni territori dal 1° gennaio 2025, per poi estendersi dal 2026.

Paolo Ballanti 09/12/24

Adottato in attuazione della Legge 22 dicembre 2021 recante delega al Governo in materia di disabilità, il Decreto disabilità (d.lgs 62 del 3 maggio 2024) in vigore dallo scorso 30 giugno risponde alla riforma prevista dal PNRR, riguardante la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita personalizzato e partecipato.

L’obiettivo del Decreto numero 62/2024, quale ultimo provvedimento attuativo della legge delega in materia di disabilità, è assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità “rimuovendo gli ostacoli e attivando i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti” (focus pubblicato su “programmagoverno.gov.it”).

Tra le principali misure del provvedimento normativo figurano, in particolare, una nuova definizione di disabilità, la valutazione di base, l’accomodamento ragionevole, il progetto di vita individuale, la libertà di scelta sul luogo di abitazione e la continuità dei sostegni.
Considerato l’impatto delle novità previste dal Decreto Disabilità è prevista una fase di sperimentazione, a decorrere dal prossimo 1° gennaio, della durata di dodici mesi.

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Tra le novità oggetto di sperimentazione figura la valutazione di base, qualificata come il procedimento unitario e multidisciplinare destinato ad accertare la condizione di disabilità e l’intensità dei sostegni necessari.

Alla luce dell’avvio della fase di sperimentazione dal 1° gennaio 2025 l’INPS è intervenuto con il Messaggio 28 novembre 2024, numero 4014 con l’obiettivo di fornire le prime istruzioni operative per la gestione dell’invio telematico all’Istituto stesso del certificato medico introduttivo nell’ambito della nuova modalità di avvio del procedimento valutativo di base.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Leggi qui il testo della legge sulla disabilità

Indice

Accertamento disabilità: la valutazione di base

Il Decreto legislativo numero 62/2024 nell’intento di riformare i criteri e le modalità di accertamento della condizione di disabilità prevede una valutazione di base, affidata in via esclusiva all’INPS:
– dal 1° gennaio 2025, in territori pre-stabiliti e oggetto della fase di sperimentazione della durata di dodici mesi;
– su tutto il territorio nazionale, a partire dal 1° gennaio 2026.

A norma dell’articolo 5 del decreto in parola la valutazione di base è il procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilità che comprende ogni accertamento dell’invalidità civile previsto dalla normativa vigente.

Il procedimento per la valutazione di base (articolo 6, Decreto legislativo numero 62/2024) si attiva su richiesta dell’interessato, dell’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, ovvero del tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri, a mezzo della trasmissione, in via telematica, del certificato medico introduttivo di cui al successivo articolo 8.

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Il certificato medico introduttivo

Costituisce il presupposto per l’avvio del procedimento valutativo di base la trasmissione telematica all’INPS di un certificato medico rilasciato dai medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare.

Il certificato può essere altresì rilasciato e trasmesso da:

  • medici di medicina generale;
  • pediatri di libera scelta;
  • specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale;
  • medici in quiescenza iscritti all’albo;
  • liberi professionisti e medici in servizio presso strutture private accreditate.

Tra i dati inseriti nel documento introduttivo:

  • I dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di tessera sanitaria della persona per cui si richiede la valutazione di base;
  • La documentazione relativa all’accertamento diagnostico, comprensivo di dati anamnestici e catamnestici, inclusi gli esiti dei trattamenti terapeutici di natura farmacologica, chirurgica e riabilitativa;
  • La diagnosi codificata in base al sistema dell’ICD;
  • Il decorso e la prognosi delle eventuali patologie riscontrate.

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L’opera, con taglio eminentemente pratico, si propone come valido supporto ai familiari e ai professionisti che si occupano dell’assistenza e della tutela di un soggetto disabile.Il testo offre soluzioni operative, allegando laddove possibile lo strumento, sia esso rappresentato dall’istanza per la nomina dell’amministratore di sostegno, dal ricorso in sede giurisdizionale per l’accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale, o infine e per quanto occorra, dall’atto istitutivo di un trust ex lege 112/2016.Ragioni di ordine sistematico hanno inoltre suggerito di analizzare le problematiche dell’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati, dando spazio all’esperienza di alcune cooperative sociali, impegnate quotidianamente nel perseguire l’inclusione sociale, valorizzando l’importanza di “fare rete”, tra istituzioni, famiglie ed enti del Terzo settore.La parte finale del testo è integralmente dedicata agli strumenti con cui il legislatore ha inteso favorire la costituzione di patrimoni separati nel “Dopo di Noi”, analizzando non solo le agevolazioni fiscali, all’uopo previste, ma ponendo in risalto le difficoltà operative che ha incontrato la legge 112/2016.Il volume fornisce non solo un utile supporto redazionale per gli atti esaminati nel testo ma, individuando i limiti propri dei negozi su base individuale, enfatizza la centralitàassunta dall’aspetto assistenziale, proponendo il ricorso al “trust collettivo”, declinato in un’ottica mutualistica, per superare i suddetti limiti, e al contempo per rafforzare l’importanza assunta dal progetto di vita che verrebbe così monitorato e garantito dalle competenze dell’Ente assistenziale.Marco Avanza, Paola Baldini, Fernando Bellelli, Piero Bertolaso Brisotto, Marta Bregolato, Daniele Corrado, Michele Falzone, Nabila Grisa, Marilena Hyeraci, Alessandro Jacobi, Nicola Pietrantoni, Giammatteo Rizzonelli I diritti d’autore e una parte del ricavato ottenuto dalla vendita di questo libro verranno devoluti ad associazioni di volontariato che operano per il sostegno dei soggetti disabili e delle loro famiglie.

A cura di Piero Bertolaso Brisotto e Giammatteo Rizzonelli | Maggioli Editore 2022

In virtù della riforma prevista dal Decreto legislativo numero 62/2024 in materia di accertamento della disabilità l’INPS è intervenuto con il Messaggio 28 novembre 2024, numero 4014 ricordando che, come già anticipato, il nuovo certificato medico introduttivo trasmesso all’Istituto stesso rappresenterà “l’unica procedura per la presentazione dell’istanza, volta all’accertamento della disabilità” che non dovrà “più essere completata con l’invio della domanda amministrativa da parte del cittadino o degli Enti preposti e abilitati”.

Sul punto l’INPS fa presente che, per tutti i certificati medici introduttivi redatti fino al 31 dicembre 2024, il medico certificatore “deve comunicare al cittadino se è residente (e domiciliato) o domiciliato (ovunque sia residente) in una delle 9 province in sperimentazionela domanda amministrativa dev’essere presentata all’INPS entro il 31 dicembre 2024.

Di conseguenza, prosegue l’INPS, il certificato introduttivo redatto dal medico certificatore secondo le attuali modalità è utilizzabile nelle province di:

  • Brescia;
  • Trieste;
  • Forlì – Cesena;
  • Firenze;
  • Perugia;
  • Frosinone;
  • Salerno;
  • Catanzaro;
  • Sassari;

esclusivamente fino al 31 dicembre 2024.

A decorrere dal 1° gennaio 2025 nelle suddette province l’avvio del procedimento per l’accertamento della condizione di disabilità dovrà avvenire unicamente tramite il nuovo certificato medico introduttivo.

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Foto copertina: istock/Pakin Jarerndee

Paolo Ballanti

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