Disabilità e benefici fiscali

InterrogativoDOMANDA

Gentile Redazione di LeggiOggi, sono la mamma di un figlio diversamente abile, ho letto su una rivista che gli acquisti che sostengo per mio figlio, i quali sono veramente ingenti, date le sue condizioni, possono dare diritto a benefici fiscali. Ho però il timore di sbagliare, ecco perché chiedo quali potrebbero essere i vantaggi e come potrei usufruirne. Ringrazio fin da ora. (Marinella O. – Fiano Romano – Roma)

           

NuvolaI PUNTI A CUI RISPONDERE

 

La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari, riservando loro agevolazioni fiscali.

Illustriamo di seguito le principali agevolazioni concesse.

 

LampadinaRISPOSTA

 

Partendo dal presupposto che la Sig.ra Marinella O. abbia già seguito tutto l’iter del caso per ritenere e considerare il figlio diversamente abile, offriamo comunque delle definizioni poiché solo in base alla constatazione della disabilità, si può beneficiare delle agevolazioni fiscali.

La legge 104/92, è il riferimento legislativo “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

Principali destinatari sono dunque i disabili.

Obiettivo della norma: garantire l’autonomia e l’integrazione sociale alla persona handicappata e alla famiglia tramite un adeguato sostegno.

E questo supporto può essere sotto forma di servizi di aiuto personale o familiare, ma si può anche intendere come aiuto psicologico, psicopedagogico, tecnico.
I DESTINATARI DELLA LEGGE 104/92

 

  1. A.    I DIVERSAMENTE ABILI

la legge 104/92 afferma che “E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione“.

La legge “si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale”.


       B. I FAMIGLIARI DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

I famigliari vengono coinvolti con le seguneti modalità:

  • Si prevede il loro coinvolgimento nei programmi di cura e riabilitazione della persona con handicap, in un percorso integrato di prestazioni sanitarie e sociali.
  • Al nucleo familiare della persona handicappata, poi, vengono destinati interventi di  carattere  socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico
  •  Il lavoratore dipendente e genitore di un figlio con handicap, o coniuge oppure parente di persona handicappata ha diritto ad appositi permessi retribuiti.

 

Lo stato di handicap viene accertato attraverso un’apposita procedura.

 

 

 

 

L’ACCERTAMENTO DELL’HANDICAP?

 

ACCERTAMENTO

L’accertamento dell’handicap di una persona avviene attraverso un esame effettuato da un’apposita commissione medica presente in ogni Asl. E’ quanto indicato nell’articolo 4 della legge 104/92.
Nella commissione sono presenti anche un operatore sociale, un esperto per i vari casi da esaminare, e dal 2010, anche un medico INPS.

AI FINI DELLA DOMANDA OCCORRE RIVOLGERSI AL MEDICO CURANTE
Per ottenere il riconoscimento dell’handicap, occorre presentare domanda all’INPS per via telematica.
Questa procedura si struttura in due fasi:

  • Il medico curante compila il certificato introduttivo e lo trasmette all’INPS.
  • il cittadino presenta all’INPS la domanda, da abbinare al certificato medico. L’operazione avviene per via telematica. Può essere effettuata dal cittadino autonomamente o attraverso gli enti abilitati, come patronati sindacali, associazioni di categoria, CAAF e altre organizzazioni.
IMPORTANTE

L’accertamento dell’handicap è una questione diversa dal riconoscimento di invalidità.

“E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

La certificazione dello stato di handicap sottolinea dunque le ripercussioni sociali che una persona può avere nella vita quotidiana per effetto della sua minorazione.
L’invalidità , invece, è intesa come la difficoltà a svolgere alcune funzioni quotidiane, per effetto di limitazioni fisiche, psichiche, intellettive, visive o uditive.

Il certificato di invalidità civile, dunque, riguarda esclusivamente una valutazione medico-legale.

 

 

IMPORTANTE:I BENEFICI CHE SI ILLUSTRANO DI SEGUITO SONO RISERVATI A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI CHE ABBIAMO SEGUITO LA PROCEDURA ILLUSTRATA POCO FA E PREVISTA DALLA L. 104/92. 

PUO’ ACCADERE CHE L’AGENZIA DELLE ENTRATE, ESAMINANDO LE DICHIARAZIONI RICEVUTE DA COLORO CHE BENEFICIANO DELLE AGEVOLAZIONI, RICHIEDA PEZZE GIUSTIFICATIVE DELLE SPESE SOSTENUTE (CIOE ESEGUE UN CONTROLLO DELLA DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 36TER, DPR 600/73), E’ QUINDI INDISPENSABILE CONSERVARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITA’ AL FINE DI PROVARE LA SPETTANZA DEI BENEFICI.

 

 

 

 

FIGLI A CARICO

 

Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le detrazioni Irpef evidenziate in tabella:

 

Età del figlio

Numero di figli

Fino a tre anni

Oltre tre anni

Fino a due

1.620 euro

1.350 euro

Più di tre

1.820 euro

1.550 euro

 

 

Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.

 

Come funzionano le detrazioni

Le detrazioni funzionano come segue: esse consistono in sconti di imposta automatici e stabiliti per legge secondo la seguente regola:

reddito complessivo – oneri deducibili = reddito imponibile

al reddito imponibile si applicano gli scaglioni delle aliquote IRPEF per ottenere l’imposta lorda

IRPEF lorda – detrazioni = IRPEF netta

Le detrazioni sono calcolate con apposita formula matematica e sono inversamente proporzionali al reddito, cioè PIU’ E’ ALTO IL REDDITO E MINORI SONO LE DETRAZIONI, QUINDI TANTO MINORI SONO LE DETRAZIONI, TANTO MAGGIORE E’ L’IMPOSTA NETTA CHE IL CITTADINO DEVE VERSARE.

 

 

 

VEICOLI

L’acquisto di veicoli gode dei seguenti benefici fiscali:

  1. la detrazione dall’Irpef del 19% del costo del veicolo,
  2. l’aliquota Iva agevolata del 4% (quella ordinaria è 22%),
  3. l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione.

 

Soggetti disabili ammessi al beneficio

ü  non vedenti e non udenti

ü  disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento

ü  disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni

ü  disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

 

La detrazione Irpef per veicoli da adattare (19%, esattamente come le normali spese mediche)

  • Spetta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, a condizione che lo stesso veicolo venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap.
  • Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche i costi di esercizio, ad esempio il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.

 

IMPORTANTE: nel limite di spesa di 18.075,99 euro devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria. Queste spese, per poter essere detratte, devono essere sostenute entro i 4 anni dall’acquisto.

Si può fruire dell’intera detrazione nell’anno di acquisto oppure si può scegliere di ripartirla in quattro quote annuali di pari importo.

 

ESEMPIO: se un autovettura viene acquistata nel 2014 per un importo di euro 10.000, la detrazione spettante sarà: 10.000 x 19% = 1.900Recuperabile tutta nell’anno di acquisto o in quote costanti nell’anno di acquisto e nei tre successivi:2014: 475 euro

2015: 475 euro

2016: 475 euro

2017: 475 euro

 

In caso di trasferimento del veicolo (sia a titolo oneroso sia gratuito) prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’Irpef calcolata senza la detrazione e quella dichiarata applicando l’agevolazione. Fa eccezione il caso in cui il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Riprendendo l’esempio precedente, se l’auto viene venduta nel 2015, e non per acquistarne un’altra più confacente nel caso di aggravamento dell’handicap (il quale aggravamento, sempre ai sensi della L. 104/92 è soggetto a pratica ad hoc, chiamata appunto “pratica di aggravamento”), ma per altre ragioni, il contribuente dovrà restituire la minore irpef non pagata per tutti gli anni in cui ha beneficiato della detrazione.

Nella pratica dovrà restituire la detrazione ottenuta, pari a 475 euro per ogni anno in cui ne ha beneficiato.

Per eventuali altri acquisti effettuati nel quadriennio, è possibile fruire del beneficio soltanto se, prima del nuovo acquisto, si cancella dal Pra il primo veicolo per il quale si è goduta la detrazione perché destinato alla demolizione. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal Pra perché esportato all’estero.

In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo acquistato entro il quadriennio deve essere calcolata sulla spesa massima di 18.075,99 euro, meno l’eventuale rimborso assicurativo.

 

La detrazione Irpef  per veicoli non da adattare (19%, esattamente come le normali spese mediche)

Per i disabili che non devono adattare il veicolo per fruire della detrazione, (cosa che è necessaria per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie) la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto; restano escluse quelle per interventi di adattamento necessari a consentire al disabile l’utilizzo del mezzo (ad esempio, pedana sollevatrice).

  • Il documento di spesa deve essere intestato direttamente al disabile, a meno che egli non sia fiscalmente a carico (reddito proprio non superiore a 2.840,51 euro). In quest’ultimo caso, il documento può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale risulta a carico.esenzione dal bollo auto
  • esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

 

Iva agevolata al 4% per l’acquisto del veicolo, invece che al 22%

Sull’acquisto di autovetture nuove o usate con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel; l’agevolazione spetta anche per l’acquisto contestuale di optional.

L’Iva ridotta si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni decorrenti dalla data di acquisto. E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, soltanto se il primo veicolo è stato cancellato dal Pra perché destinato alla demolizione. Anche per l’Iva, come per l’Irpef, se il veicolo viene ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Esenzione dal bollo auto

L’esenzione spetta sia quando l’auto (sempre con i limiti di cilindrata sopra indicati) è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli è fiscalmente a carico.

Esenzione dall’imposta di trascrizione

Sui passaggi di proprietà. I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili (con esclusione, però, di non vedenti e sordi) sono esentati dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pra in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata. L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile è fiscalmente a carico. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al Pra territorialmente competente.

 

Dal sito dell’Agenzia delle Entrate è reperibile la seguente tabella dei veicoli agevolabili.

LE CATEGORIE DEI VEICOLI AGEVOLABILI

VEICOLI

DESCRIZIONE

autovetture Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli per il trasporto promiscuo Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli specifici Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
autocaravan (1) Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
motocarrozzette Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
motoveicoli per trasporto promiscuo Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
motoveicoli per trasporti specifici Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

per non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolati sono le prime quattro

(1) è possibile fruire solo della detrazione Irpef del 19%

 

ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

Le agevolazioni sono le seguenti:

  • detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici
  • Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici
  • detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti
  • detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi

 

Ausili tecnici e informatici: Iva agevolata e detrazione Irpef

Per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili si applica l’aliquota Iva agevolata del 4%.

Tra i beni soggetti a Iva agevolata rientrano, ad esempio:

  • le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera)
  • gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità
  • le poltrone e i veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie.

Si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% anche ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap indicati all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

Rientrano nel beneficio:

le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati.

 

Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio, e per conseguire una delle seguenti finalità:

  • facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura
  • assistere la riabilitazione.

Per fruire dell’aliquota Iva ridotta, il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:

  • specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico
  • certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.
  • Oltre all’agevolazione Iva, alle persone disabili è riconosciuta una detrazione dall’Irpef pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di:
  • mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione, al sollevamento
  • sussidi tecnici e informatici per l’autosufficienza e l’integrazione.

In egual misura delle auto, spetta la detrazione Irpef per tutti gli ausili specificati

 

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Spetta una detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche

Detrazione per le spese di eliminazione delle barriere architettoniche

E’ possibile fruire della detrazione Irpef accordata ai lavori di ristrutturazione edilizia, ordinariamente pari al 36% (portata al 50% per il periodo 26 giugno 2012 – 31 dicembre 2015).

Rientrano tra queste spese quelle sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche, riguardanti, ad esempio, ascensori e montacarichi, elevatori esterni all’abitazione e le spese effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave (articolo 3, comma 3, L. 104/1992).

La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche non può essere fruita contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. La detrazione del 19%, pertanto, spetta soltanto sulla eventuale parte di spesa eccedente la quota già agevolata con la detrazione per lavori di ristrutturazione.

Per le prestazioni di servizi relative all’appalto di questi lavori, è inoltre applicabile l’aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria.

 

SPESE SANITARIE

deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica

Deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica

Le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.

Le spese di assistenza specifica sostenute dai disabili sono quelle relative:

  • all’assistenza infermieristica e riabilitativa
  • al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona
  • al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo
  • al personale con la qualifica di educatore professionale
  • al personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Le persone disabili possono usufruire della deduzione anche se percepiscono l’assegno di accompagnamento. In caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione, è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.

 

ASSISTENZA PERSONALE

deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare

detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro

 

ALTRI BENEFICI FISCALI

Detrazione per l’acquisto del cane guida

La detrazione dall’Irpef è pari al 19% delle spese sostenute e può essere richiesta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. Spetta per un solo cane e deve essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro, considerando nel limite anche le spese per l’acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente.

La detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico.

Detrazione per il mantenimento del cane guida

Per il mantenimento del cane spetta una detrazione forfetaria di 516,46 euro, senza che sia necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa. La detrazione non è invece consentita al familiare che ha a carico il non vedente.

Aliquota Iva agevolata del 4% sui prodotti editoriali

L’agevolazione è prevista per l’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati a essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, tranne i giornali e i periodici pornografici e i cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non vedenti e ipovedenti. L’aliquota Iva del 4% si applica anche alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici per non vedenti e ipovedenti.

Agevolazioni per i servizi di interpretariato

È prevista la detrazione del 19% per le spese sostenute dai sordi (riconosciuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381) per i servizi di interpretariato. Per poter fruire della detrazione, gli interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.

Queste certificazioni devono essere conservate e, in caso di richiesta, esibite agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

La detrazione spetta anche al familiare del disabile, se questo risulta fiscalmente a carico.

Matilde Fiammelli

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