Infatti, come si legge nella sentenza: “ il Tribunale ha rilevato che il veicolo, in assunto munito del permesso invalidi intestato al padre dell’opponente, non era esonerato dall’osservanza dei divieti imposti dal citato art. 158, e che, inoltre, l’opponente non aveva allegato né provato che al momento dell’infrazione il veicolo fosse adibito a trasporto del titolare del permesso, con esposizione del relativo contrassegno.”
A questo proposito, l’art. 188 del C.d.S. “Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide” , prevede che per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
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I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture, già esposte nel paragrafo precedente, sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
Infatti al punto 6.1 della sentenza i giudici così hanno affermato e sentenziato: “ La doglianza è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che risiede nel rilievo della mancanza di allegazione e prova che il veicolo, al momento dell’infrazione, era adibito a trasporto della persona invalida, né che era esposto il contrassegno invalidi”. I giudici dichiarato inammissibile il ricorso di un multato per sosta del veicolo in doppia fila.
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