Lavoro irregolare. Quali sanzioni per il datore di lavoro e il lavoratore?

Luisa Camboni 02/03/17
Prima di individuare le sanzioni previste dalla Legge per i rapporti di lavoro irregolare o comunemente conosciuto come “lavoro nero”, diamone una definizione.

Lavoro nero

Con l’espressione lavoro irregolare o “lavoro nero” si intende un rapporto di lavoro nel quale un datore di lavoro si avvale di prestazioni lavorative di un lavoratore senza riconoscere a questi alcuna tutela previdenziale e senza pagare le imposte previste dalla Legge, ciò per l’ assenza di un regolare contratto di lavoro non registrato.

Nel rapporto di lavoro irregolare colui che viene impiegato viene riconosciuto come la parte debole del rapporto e non rischia alcuna sanzione per il solo fatto di essere scoperto e nel momento in cui viene scoperto ha il vantaggio di vedere regolarizzata la sua posizione lavorativa precedente.

Invece, il datore di lavoro rischia una maxi sanzione che può arrivare sino a 36mila euro per ogni lavoratore impiegato.

Come viene calcolato l’importo della sanzione?

Viene calcolato facendo riferimento ai giorni di effettivo lavoro per ciascun lavoratore in nero e, nel caso di lavoratori stranieri non in regola con il permesso di soggiorno o di minori in età non lavorativa, l’importo viene aumentato del 20%.

Si noti bene: tale maxi sanzione può essere ridotta se il datore si avvale della diffida obbligatoria e degli adempimenti stabiliti per la regolarizzazione delle violazioni accertate.

Se il dipendente impiegato in nero ha dichiarato alle autorità competenti il proprio stato di disoccupazione e, non solo, percepisce la relativa indennità che cosa rischia?

In questo caso le autorità che hanno proceduto ai controlli hanno l’obbligo di segnalare il lavoratore in nero alla Procura della Repubblica.

Se ha dichiarato il proprio stato di disoccupazione all’Inps o al Centro per l’Impiego rischia una condanna per “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” ex art. 483 c.p..

Se oltre ad aver dichiarato falsamente lo stato di disoccupazione ha pure percepito la relativa indennità o altri ammortizzatori sociali erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici, il lavoratore rischia una condanna per “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” art. 316-ter c.p..

Attenzione!!! Se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad € 3.999,96 si applica la sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può, comunque, superare il triplo del beneficio conseguito.

Infine, al lavoratore che abbia illegittimamente percepito gli ammortizzatori sociali (misure adottate dagli organi governativi a sostegno del reddito dei lavoratori che hanno perso la loro occupazione) decade dai benefici e resta salvo il diritto dell’Inps o dell’Ente erogatore dell’indennità di richiedere la restituzione degli indebiti e il risarcimento del danno.

Luisa Camboni

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