Ai fini del licenziamento i Giudici di Piazza Cavour hanno, infatti, precisato che ciò che rileva non è la certificazione medica, quanto l’esistenza della patologia.
Caso di specie
Il caso su cui i Giudici sono stati chiamati a pronunciarsi riguardava una lombalgia lamentata dal lavoratore, il quale teneva, nella quotidianità, una condotta totalmente diversa da quella che tiene chi soffre di tale patologia.
Sulla base di tale caso concreto si è giunti a ritenere che nessun valore può avere il certificato medico se il lavoratore tiene una condotta manifestamente contraria con la malattia dichiarata dal medico curante.
In altri termini, per attestare l’esistenza della patologia, il certificato da solo non è sufficiente, ma sono necessari altri elementi che accertino la stessa; elementi che possono desumersi anche dalle condotte tenute dal lavoratore.
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Il datore di lavoro come può tutelarsi?
Il datore di lavoro, per accertare l’infedeltà del lavoratore, può incaricare un’agenzia investigativa privata con il compito di appurare se la malattia certificata risulta essere in realtà falsa, inesistente o simulata.
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