Tribunale di Milano, 9 settembre 2011
Parti: R.T.I. S.p.a. c. Yahoo Italia S.r.l./Yahoo Inc.
FATTO
Si tratta di un provvedimento gemello rispetto a quello emesso dal medesimo Tribunale in data 7 giugno 2011 nella causa promossa dalla R.T.I. nei confronti di Italia Online S.r.l..
Anche tale vicenda trae origine dalle contestazioni mosse dalla R.T.I., in qualità di titolare dei diritti di sfruttamento economico su una serie di trasmissioni televisive, alla società convenuta in merito alla diffusione attraverso il “Portale Yahoo” di contenuti audio e video di proprietà della società attrice.
La messa a disposizione del pubblico di tali contenuti per il tramite della piattaforma telematica gestita dalla società convenuta avrebbe concretato, secondo quanto dedotto dalla R.T.I., una violazione dei diritti del produttore di opere audiovisive (art. 78 ter LDA), dei diritti relativi all’emissione televisiva (art. 79 LDA), così come dei diritti morali d’autore spettanti in forza della qualità di produttore.
DECISIONE
Il Tribunale di Milano, rielaborando i principi esposti nel considerando n. 42) della Direttiva 2000/31/CE, fornisce un’interpretazione evolutiva delle disposizioni contenute nel D.lgs. 70/2003, ed in particolare degli art. 16 e 17, giungendo alla conclusione che Yahoo deve essere qualificata alla stregua di un fornitore di hosting “attivo”, ovvero come “(se non un vero e proprio content provider, soggetto cioè che immette contenuti propri o di terzi nella rete e che dunque risponde di essi secondo le regole comuni di responsabilità) una diversa figura di prestatore di servizi non completamente passiva e neutra rispetto all’organizzazione della gestione dei contenuti immessi dagli utenti (cd. hosting attivo), organizzazione da cui trae anche sostegno finanziario in ragione dello sfruttamento pubblicitario connesso alla presentazione (organizzata) di tali contenuti”.
Tra le ragioni che hanno indotto i giudici a condannare Yahoo ritenendo che l’attività svolta da quest’ultima si differenzi da quella esercitata dal prestatore di hosting passivo (che si limita a mettere a disposizione degli utenti uno spazio per la memorizzazione dei contenuti) emergono: i) la sussistenza di una peculiare regolamentazione contrattuale offerta da Yahoo ai propri utenti; ii) l’organizzazione di un sistema di link sotto ogni video pubblicato in rete che consente di segnalare l’illiceità dei contenuti immessi in rete; iii) la predisposizione di un motore di ricerca che consente di individuare i contenuti uploadati attraverso l’utilizzo di parole-chiave; iv) l’organizzazione di servizi pubblicitari.
Il testo integrale della decisione è disponibile qui
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