Con lo scopo di ridurre il numero di contagi da virus COVID-19, l’accesso allo smart working è stato semplificato eliminando l’obbligo di stipulare un apposito accordo individuale tra azienda e dipendente (obbligo previsto dalla normativa sul lavoro agile L. n. 81/2017). La deroga, salvo ulteriori proroghe, cesserà il prossimo 31 luglio.
Al di là di quelle che sono le particolarità del “lavoro da casa”, è importante sottolineare che lo stesso è considerato come attività ordinaria.
Questo significa che i lavoratori hanno diritto alla retribuzione ordinaria, senza alcuna diminuzione di compenso per i periodi in smart working, oltre a poter fruire delle ferie con le stesse modalità e diritti di chi presta l’attività in presenza. Analizziamo quest’ultimo argomento in dettaglio.
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Diritto alle ferie in smart working
I lavoratori in smart working hanno diritto alle ferie alle stesse condizioni di coloro che svolgono l’attività in sede.
Sotto questo aspetto, i periodi in lavoro agile sono considerati utili ai fini della maturazione delle ferie, senza alcuna penalizzazione.
Diritto alle ferie in smart working: maturazione
Per legge (Dlgs. n. 66/2003) il periodo minimo di ferie maturate per un anno di servizio è pari a quattro settimane. In tal senso i singoli contratti collettivi possono elevare la quantità minima di ferie.
Diritto alle ferie in smart working: termini di fruizione
Le ferie minime di legge devono essere godute:
- Per almeno due settimane nell’anno di maturazione (da fruire obbligatoriamente in maniera consecutiva su richiesta del lavoratore);
- Le restanti due settimane nei diciotto mesi successivi il termine dell’anno di maturazione.
Questo significa che il lavoratore in smart working (al pari di chi svolge il lavoro in sede) dovrà godere delle ferie maturate nel 2021:
- In misura non inferiore a due settimane entro il 31 dicembre 2021;
- Le restanti due settimane entro il 30 giugno 2023.
Fanno eccezione alle regole appena citate, gli eventuali giorni di ferie (eccedenti le quattro settimane di legge) previsti dalla contrattazione collettiva, aziendale o da accordi individuali. In tal caso, i periodi feriali devono essere fruiti nel rispetto di quanto eventualmente disposto dagli accordi stessi.
Diritto alle ferie in smart working: organizzazione delle ferie
L’organizzazione delle ferie per i lavoratori in smart working è identica a quella applicata a chi presta l’attività in sede.
In particolare è il datore di lavoro, in ragione delle esigenze produttive ed economiche aziendali, a stabilire:
- Il periodo in cui i dipendenti possono godere delle ferie collettive;
- L’ammontare dei giorni / settimane fruibili;
attraverso la predisposizione di un apposito piano ferie.
Fanno eccezione le ferie individuali, di norma frutto di una richiesta del dipendente in base a proprie esigenze personali. Nella concessione delle stesse, il datore deve mediare tra le esigenze aziendali e quelle dell’interessato.
Diritto alle ferie in smart working: frazionamento
Il codice civile (articolo 2109 comma 2) prevede la fruizione delle ferie possibilmente in modo continuativo. Il Ministero del lavoro (Circolare numero 8 del 3 marzo 2005) ha individuato tre periodi di godimento delle assenze:
- Due settimane da fruire nell’anno di maturazione, in maniera ininterrotta previa richiesta del lavoratore, formulata tempestivamente all’azienda per consentirle di contemperare le esigenze produttive con quelle personali dell’interessato;
- Le restanti due settimane minime di legge da fruire (anche in modo frazionato) nei diciotto mesi successivi il termine dell’anno di maturazione;
- Gli eventuali ulteriori periodi di ferie previsti da contratti collettivi / aziendali o accordi individuali da godere anche in maniera frazionata, in osservanza comunque delle modalità e scadenze previste dagli accordi stessi.
La contrattazione collettiva può in particolare ridurre il limite minimo di due settimane da godere nell’anno di maturazione, così come prolungare la scadenza dei diciotto mesi per il godimento dei restanti periodi.
Diritto alle ferie in smart working: permessi
Al pari delle ferie, anche i permessi retribuiti maturano regolarmente durante i periodi di lavoro in smart working. Ci si riferisce a:
- Permessi in sostituzione delle festività abolite per legge (cosiddetti “permessi ex festività”);
- Permessi per riduzione dell’orario di lavoro (cosiddetti “permessi ROL”).
Smart working: le novità sul diritto alla disconnessione
Diritto alle ferie in smart working: disconnessione
La fruizione di ferie e permessi in smart working assume importanza in termini di diritto degli stessi alla disconnessione dagli strumenti di lavoro, con lo scopo di garantire la tutela della salute dei dipendenti ed un bilanciamento tra tempi lavorativi e di vita.
L’accordo di lavoro agile deve, tra i suoi contenuti, prevedere idonee misure di organizzazione del lavoro al fine di garantire periodi in cui il dipendente è completamente assente, senza svolgere alcun tipo di attività.
Può essere ad esempio previsto:
- Lo spegnimento dello smartphone aziendale nei periodi di non lavoro o di ferie;
- L’interdizione a contattare il lavoratore assente tramite chat aziendali e sistemi di messaggistica;
- Impostare le chat in modo da segnalare ai colleghi di essere offline o comunque non disponibile;
- Prevedere dei periodi di reperibilità.
L’accordo contenente le misure organizzative per il diritto alla disconnessione, dev’essere stipulato in forma scritta e trasmesso al Ministero del lavoro attraverso l’apposita piattaforma telematica disponibile sul portale cliclavoro.gov.it ed accessibile con le credenziali SPID, CIE, eIDAS, Accesso PA.
A fronte della stipula di più accordi, il sistema consente l’invio massivo delle comunicazioni.
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