Diritto al nome nel web: responsabilità dell’Internet Service Provider

Con una sentenza del 17/12/2012 il Tribunale di Bergamo ha affrontato la tutela del diritto al nome ed alla reputazione nella realtà virtuale, pronunciandosi altresì sulla  responsabilità delle società ISP (Internet Service Provider).

Il caso, in particolare, riguardava un’associazione umanitaria il cui logo era stato inserito in un sito internet di incontri a scopo erotico e sentimentale, operazione mai autorizzata concretamente né voluta dall’ente. La società responsabile del predetto sito sperava, tramite il richiamo alla Onlus e dunque un supposto rapporto di collaborazione con la medesima, di incrementare la propria attività di servizi. Balza subito all’occhio una certa discrasia tra le attività  delle due parti coinvolte, l’una senza scopo di lucro l’altra, all’opposto, con finalità di tipo prettamente economico e di fatto già oggetto di accertamento da parte dell’AGCOM per pubblicità ingannevole. L’associazione non ha esitato a diffidare e citare in giudizio la società responsabile del sito per l’indebito uso del proprio nome-logo chiedendone l’eliminazione ed il risarcimento dei danni subiti come prescritto dall’art.7c.c.

Il nome trova un primo importante spazio di tutela all’art.2 Cost. dedicato all’ individuo ed alla sua identità personale, al suo essere individualmente e nella realtà sociale. In modo più specifico, tale particolare diritto è riconosciuto dagli artt. 6 e 7 c.c. i quali prevedono specifici mezzi per contrastare eventuali comportamenti lesivi. E’ questo diritto indisponibile: ogni persona ha diritto di identificare  se stessa ed essere identificata col proprio nome e soprattutto ne ha l’uso esclusivo. L’ordinamento prevede, quale unica eccezione al principio, il contratto di sponsorizzazione mediante cui è possibile concedere ad altri l’utilizzo di tale personalissimo attributo, se celebre,  in cambio di un corrispettivo.

L’ azione di usurpazione di cui all’art.7 c.c. consente di contrastare eventuali comportamenti illeciti  il soggetto leso potrà chiedere la cessazione dell’uso indebito, il risarcimento  dei danni causati dal comportamento illecito e la pubblicazione della sentenza su uno o più giornali. Dottrina e giurisprudenza hanno esteso tale diritto alle persone giuridiche, enti ed associazioni privi di personalità giuridica.

L’evoluzione del mondo virtuale ha imposto inevitabilmente l’estensione applicativa delle garanzie appena esaminate e dunque l’intervento normativo di cui al D.Lgs. 70/2003, attuativo della direttiva 2000/31/CE, che regola alcuni risvolti giuridici delle attività delle società dell’informazione, ponendosi quale obiettivo la libera circolazione dei servizi delle società dell’informazione all’interno del “mercato  elettronico”. Come chiarito dall’art. 2 ,1 comma lett. b, il “prestatore” è appunto “ la persona fisica o giuridica che  presta un servizio della società dell’informazione” le cui responsabilità sono disciplinate dagli artt. 14, 15, 16 e 17 . Il primo ha per oggetto l’attività di mero trasporto di informazioni (mere conduit) : nell’offrire tale servizio di  trasmissione o semplice fornitura di un accesso alla rete,  il Prestatore non avrà alcuna responsabilità in ordine alla tipologia ed al contenuto delle informazioni trasportate, a meno che  abbia egli stesso dato origine alla loro trasmissione, le abbia modificate o ne abbia selezionato il destinatario. Lo stesso principio vale in caso di memorizzazione temporanea delle informazioni  fornite da un destinatario del servizio il cui scopo sia rendere più efficace il successivo inoltro ad altri (caching). Più stringenti all’opposto, gli obblighi del prestatore per quanto riguarda l’attività di hosting, ovvero la memorizzazione duratura di informazioni da parte di chi usufruisce del servizio. Il Prestatore, in questo frangente, è responsabile solo qualora venga a conoscenza di informazioni, attività o comportamenti illeciti tenuti dai destinatari del servizio internet offerto e, conseguentemente,  dovrà collaborare con le autorità giudiziarie provvedendo, fra l’altro, alla rimozione dei contenuti antigiuridici. La normativa, tuttavia non impone al provider  una  generale sorveglianza  sulle informazioni che vengono trasmesse suo tramite, né tantomeno la ricerca di atti illegittimi, compito peraltro poco verosimile, data la quantità di comunicazioni che circolano e le implicazioni in materia di privacy.

Nello specifico caso richiamato, il Tribunale di Bergamo ha riconosciuto innanzitutto la violazione degli artt 6 e 7 c.c. da parte della società responsabile del sito ed ha altresì dichiarato responsabile ex art. 16 D.Lgs 70/2003 la società ISP, in quanto già precedentemente  informata da parte attrice dell’attività illecita svolta tramite il sito come accertato dal provvedimento nei confronti del sito da parte dell’AGCOM.

 

Miriam Cobellini

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