Si tratta di una nuova disciplina che riforma in maniera radicale il diritto d’autore in Europa coinvolgendo in particolare gli interessi contrapposti dei giganti del web e degli editori e per questo è stata al centro del dibattito politico per giorni.
Come più avanti si preciserà la direttiva in questione protegge interessi decisamente variegati occupandosi di molteplici aspetti del copyright.
Obiettivo principale della normativa in esame è regolamentare il diritto d’autore nel mercato unico digitale.
Preme sottolineare che il diritto d’autore è una branca del diritto piuttosto fertile al processo di armonizzazione europea in quanto disciplinato da leggi nazionali fondamentalmente abbastanza aperte. Buona parte della disciplina italiana infatti è già di matrice europea: non sussistono in materia ostacoli attuativi importanti derivanti da differenze di cultura giuridica di difficile conciliazione come è accaduto in altri settori dell’ordinamento privato europeo (si pensi ai tentativi di fornire una normativa comune in materia di vendita).
Inoltre una disciplina unitaria appare quanto mai opportuna considerato che il mercato digitale è per sua natura “unico” nel senso che prescinde dalla definizione data dai Trattati: infatti il mercato su Internet ha portata mondiale.
Direttiva Ue sul copyright: quali obiettivi
Per quanto riguarda gli aspetti su cui si è concentrato il dibattito politico la direttiva mira a porre un freno alla pubblicazione da parte dei privati di contenuti protetti da copyright tramite social network, motori di ricerca etc..
In sostanza si vuole regolamentare la pubblicazione sui profili social degli utenti di link ad esempio contenenti un articolo di giornale.
Direttiva ue sul copyright: cosa prevede
In primo luogo l’art. 11 riconosce agli editori il diritto di autorizzare o vietare la riproduzione di opere intellettuali sul web, nonché il diritto a ricevere un equo compenso per le pubblicazioni effettuate in rete anche per fini privati non commerciali.
In particolare il Preambolo così recita: “l’evoluzione delle tecnologie digitali ha fatto emergere nuovi modelli di business e ha rafforzato il ruolo di Internet quale principale mercato per la distribuzione e l’accesso ai contenuti protetti del diritto d’autore. […] Un’equa ripartizione del valore è altresì necessaria per garantire la sostenibilità del settore dell’editoria giornalistica. Ad oggi gli editori di giornali riescono difficilmente a concedere licenze per le pubblicazioni online ricavando una quota equa del valore che esse generano, il che, in ultima analisi, potrebbe pregiudicare l’accesso dei cittadini all’informazione”.
In secondo luogo l’art. 13 stabilisce che l’uso delle opere di cui sono titolari gli editori debba essere disciplinato da accordi tra i giganti del web ed editori stessi. In particolare i soggetti che prestano servizi online devono adottare misure volte a eseguire detti accordi o a impedire l’uso delle opere stesse.
Se da un lato appare ottimistico che editori e giganti del web riescano a raggiungere un accordo sul punto, dall’altro è stato sottolineato che i controlli di carattere informatico attualmente a disposizione sono piuttosto fallaci (si pensi al Content Id di Youtube, algoritmo che verifica le eventuali violazioni di copyright dei contenuti caricati).
È evidente che si responsabilizzano i giganti del web come Facebook, Google, Twitter etc. i quali dovranno vigilare con molta più attenzione rispetto al passato su eventuali violazioni del copyright.
La direttiva ricerca un delicato equilibrio tra libertà d’espressione degli utenti del web e tutela del diritto d’autore infatti non si considerano “prestatori di servizio della società dell’informazione” né Wikipedia, data la sua finalità divulgativa non lucrativa, né siti che danno pubblico accesso a quantità non grandi di opere.
Pubblicare su Internet il link di un articolo di giornale per una finalità non commerciale significa in ogni caso divulgarlo potenzialmente ad un gran numero di persone sfruttando pubblicamente l’opera intellettuale altrui sebbene in maniera involontaria.
Pertanto se da una lato può sembrare equo che l’editore sia remunerato per una simile pubblicazione, dall’altro occorre tener presente che si tratta di opere che l’editore già sceglie di rendere disponibili sul web.
Chi si dovrà far carico del costo di tali pubblicazioni?
Secondo la direttiva, i giganti del web in quanto vedono incrementati il loro traffico di dati grazie alla pubblicazione sui propri siti di opere protette dal copyright.
È evidente che ove tali vantaggi non sussistessero i costi saranno fatti ricadere sull’utente o verosimilmente questi contenuti saranno bloccati: non dimenticando che l’utente pubblicando un link sui social già “paga” mettendo in rete dati identificativi dei suoi interessi.
Come anticipato la proposta di direttiva esaminata oltre a tutelare l’editoria giornalistica vuole introdurre una disciplina piuttosto eterogenea in materia di diritto d’autore.
In primo luogo si pone l’obiettivo di favorire la protezione del patrimonio culturale in particolare per le generazioni future, infatti:considera lecite le riproduzioni di opere al solo fine della loro conservazione da parte di istituti di tutela del patrimonio culturale; promuove la concessione di licenze ad istituti specializzati per la digitalizzazione di opere fuori commercio; favorisce l’utilizzo di opere intellettuali in attività didattiche o nell’ambito della ricerca scientifica.
La direttiva prevede inoltre l’adozione di un organismo terzo e imparziale che faciliti la concessione di licenze di opere audiovisive su piattaforme video ed infine introduce alcune misure volte a concedere agli artisti maggior potere contrattuale rispetto agli editori.
Direttiva Ue sul copyright: che portata ha?
La disciplina esaminata è, come anticipato, solo una proposta: essa dovrà essere approvata dal Consiglio seguendo l’iter dell’art. 294 TFUE. Si ricorda poi che una volta che entrerà in vigore, la direttiva porrà solo un obbligo di risultato ai paesi membri: pertanto occorrerà attendere per conoscere quali strumenti saranno adottati in concreto.
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