Il pronunciamento del Tar Lazio si pone in netto contrasto con i più recenti pareri della Funzione Pubblica (13264/2013 e 15888/2013) riguardanti l’obbligo previsto per le Amministrazioni di risolvere il rapporto lavorativo non oltre il compimento del limite ordinamentale di 65 anni d’età, fatta eccezione per l’eventuale biennio di trattenimento ai sensi del decreto legislativo 503/1992. Nel caso specifico attinente alla sentenza, il ministero della Giustizia aveva deciso di mettere a riposo un dipendente, in vista del raggiungimento di limiti anagrafici, che già dal 2011 aveva maturato oltre 40 anni di contributi, applicando alla lettera la circolare sovra citata.
Il ricorrente invece sosteneva di poter continuare a prestare servizio fino al conseguimento dei 66 anni (appunto il nuovo limite d’età previsto per accedere al pensionamento di vecchiaia). E i giudici amministrativi hanno dato ragione all’uomo, accettando l’interpretazione secondo cui, a richiesta, i subentrati requisiti anagrafici ai fini della pensione di vecchiaia vengono applicati a coloro che alla data del 31 dicembre 2011 avevano già maturato i requisiti per la pensione di anzianità, senza tuttavia maturare quelli per la pensione di vecchiaia. La sentenza del Tar laziale suggerisce di preferire l’interpretazione normativa che è a favore dell’estensione del rapporto di lavoro, a discapito di quella opposta avanzata dall’Amministrazione resistente che invece vuole l’anticipo della risoluzione.
Tuttavia, nel provvedimento non si fa alcuna menzione al comma 4 che stabilisce, nei confronti di chi è iscritto alle forme esclusive e sostitutive della medesima, l’”incentivazione” del proseguimento dell’attività impiegatizia, fermi restando i limiti ordinamentali che nel lavoro pubblico sono appunto fissati al raggiungimento del 65esimo anno d’età (ai sensi dell’art. 4 del Dpr 1092/1973). L’incertezza a livello normativo, oltre che incidere negativamente sulla programmazione del personale, inficia anche le previsioni di spesa determinate dal medesimo. Infatti, in applicazione del comma 2, a partire dall’anno 2012, in relazione alle anzianità contributive maturate una volta decorsa tale data, il calcolo della quota pensionistica corrispondente a queste stesse anzianità verrà realizzato seguendo il metodo di calcolo contributivo. Dal momento quindi che il ricorrente del caso specifico già nel 2011 aveva maturato 40 anni di contributi, la rispettiva anzianità contributiva, con riferimento al periodo compreso tra gennaio 2012 e marzo 2014 (scadenza per il raggiungimento delle nuove soglie anagrafiche), è destinata a crescere ulteriormente.
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