Dipendenti No Vax: obblighi, rischi e sanzioni

Paolo Ballanti 30/07/21
Il tema della vaccinazione dei dipendenti, già ampiamente discusso nei mesi scorsi, è tornato alla ribalta a seguito dell’entrata in vigore del Decreto numero 105 del 23 luglio 2021 con cui si è imposto l’obbligo del “Green pass” per l’accesso ad una serie di servizi ed attività commerciali e che potrebbe vedere un’ulteriore estensione anche nei luoghi di lavoro. Quali sono i rischi per i dipendenti No vax?

L’interrogativo sulle azioni che il datore di lavoro ha a disposizione nei confronti dei dipendenti che non intendono sottoporsi a vaccinazione non è di facile risoluzione, soprattutto in assenza di una normativa che imponga un obbligo in tal senso, eccezion fatta per il personale sanitario.

Nel vuoto normativo creatosi, dottrina e giurisprudenza stanno tentando di fornire risposte, attraverso un’interpretazione delle norme del Codice civile e del Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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Analizziamo la questione in dettaglio.

Dipendenti No Vax: la vaccinazione può essere imposta?

Eccezion fatta per il Decreto legge numero 44/2021, con cui si è previsto l’obbligo del vaccino per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori delle strutture sanitarie e socio – sanitarie, non esiste ad oggi alcuna norma che imponga espressamente la vaccinazione per i lavoratori dipendenti.

In dottrina è tuttavia forte la tesi per cui, in realtà, una normativa in tal senso già esiste.

Ci riferiamo all’articolo 2087 del Codice civile riguardante l’obbligo in capo al datore di lavoro di proteggere e tutelare l’integrità fisica dei dipendenti. Si legge infatti che l’imprenditore è “tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Un altro riferimento sarebbe dato dall’articolo 279 del Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il testo prevede che l’azienda, previo parere del medico competente, possa adottare “misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

  • La messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente”.

Dipendenti No Vax: chi può conoscere i dati sulla vaccinazione?

Il trattamento dei dati relativi ai dipendenti vaccinati nonché coloro che sono in possesso del cosiddetto “green pass” è prerogativa del medico competente.

L’azienda, dal canto suo, non può, nemmeno con il consenso dei lavoratori interessati, conoscere i nomi dei soggetti vaccinati o comunque in possesso del certificato verde.

Un aspetto sottolineato anche dal Garante della privacy nel documento del 14 maggio scorso intitolato “Protezione dei dati – Il ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale”.

Nel testo si afferma che, nei casi di esposizione diretta ad agenti biologici con rischi elevati per lavoratori e pazienti (il riferimento è soprattutto al settore sanitario), soltanto il medico competente ha la possibilità di “trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica”.

Il datore di lavoro, sottolinea sempre il Garante, può solamente “limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore”.

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Dipendenti No Vax: quali decisioni può prendere il medico competente?

Nei confronti dei dipendenti non vaccinati, a seguito di visita da parte del medico competente, questi esprime per iscritto un giudizio di idoneità alla mansione.

Le possibilità sono:

  • Idoneità totale o parziale;
  • Inidoneità temporanea o permanente.

Nei casi di idoneità parziale nonché di inidoneità temporanea o permanente, il medico può prescrivere una serie di accorgimenti o limitazioni, che possono risolversi ad esempio:

  • Attraverso il ricorso al lavoro agile;
  • Assegnando al dipendente non vaccinato mansioni equivalenti alla precedente o, in mancanza di queste, mansioni inferiori mantenendo comunque il diritto al trattamento economico e normativo di provenienza.

Dipendenti No Vax, è possibile sospendere il dipendente? I precedenti

Il Tribunale di Modena con la sentenza del 19 maggio 2021 si è pronunciato sulla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, intimata nei confronti di un gruppo di fisioterapisti impiegati in una casa di riposo per anziani, rei di essersi rifiutati senza alcuna giustificazione di sottoporsi al vaccino.

Nel ritenere legittima la sospensione, il Tribunale evidenzia che, al pari di quanto avviene per il datore di lavoro, anche il dipendente è tenuto a rispettare precisi doveri di sicurezza, nello specifico la tutela della propria salute nel rispetto delle altre persone con cui può entrare in contatto.

Il lavoratore se da un lato può rifiutarsi di rendere la prestazione a fronte dell’inosservanza aziendale degli obblighi contrattuali, dall’altro può essere sospeso dal lavoro se non osserva le prescrizioni di sicurezza.

La sentenza pone inoltre l’accento sul fatto che nelle professioni sanitarie (ed in generale per i soggetti che prestano l’attività in strutture sanitarie o socio-sanitarie) la tutela della salute rientra tra le caratteristiche della mansione stessa. Di fatto:

  • Non potendo garantire una protezione in tal senso, in mancanza del vaccino;
  • Non potendo ricollocare in altra mansione i lavoratori interessati;

l’unica soluzione è quella della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

Da sottolineare che la sospensione dei lavoratori è avvenuta a dicembre 2020 prima dell’entrata in vigore del Decreto 44, con cui si è introdotto l’obbligo vaccinale per il personale sanitario.

Il Tribunale ha da ultimo ricordato che la direttiva europea 2020/739 del 3 giugno 2020 ha incluso il COVID-19 nella lista degli agenti biologici, nei cui confronti è necessario proteggere gli ambienti di lavoro.

Dipendenti No Vax: è possibile licenziare?

L’azienda può licenziare un dipendente che rifiuta di sottoporsi al vaccino? Ad oggi, in assenza di precisi riferimenti normativi e soprattutto di sentenze, non è possibile definire se e con quale motivazione il datore di lavoro possa legittimamente interrompere il rapporto.

Le ipotesi in campo riguardano:

  • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, legato ad elementi che impediscono al lavoratore di rendere la prestazione;
  • Licenziamento per giusta causa, determinato da condotte del dipendente talmente gravi da ledere il vincolo fiduciario con l’azienda.

Nel primo caso, ricordiamolo, il datore è tenuto a rispettare il periodo di preavviso, da intendersi come il lasso temporale intercorrente tra la data di comunicazione del recesso al dipendente e l’ultimo giorno di lavoro.

Al contrario, nei licenziamenti per giusta causa, pur in assenza del preavviso, il recesso dev’essere preceduto da una contestazione disciplinare obbligatoria.

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Libri e Ebook utili:

Gli aspetti giuridici dei vaccini

La necessità di dare una risposta a una infezione sconosciuta ha portato a una contrazione dei tempi di sperimentazione precedenti alla messa in commercio che ha suscitato qualche interrogativo, per non parlare della logica impossibilità di conoscere possibili effetti negativi a lungo termine. Il presente lavoro intende fare chiarezza, per quanto possibile, sulle questioni più discusse in merito alla somministrazione dei vaccini, analizzando aspetti sanitari, medico – legali e professionali, anche in termini di responsabilità.   Fabio M. DonelliSpecialista in Ortopedia e Traumatologia, Medicina Legale e delle Assicurazioni e in Medicina dello Sport. Profes­sore a contratto presso l’Università degli Studi di Milano nel Dipartimento di Scienze Biomediche e docente presso l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Già docente nella scuola di Medicina dello Sport dell’Uni­versità di Brescia, già professore a contratto in Traumatologia Forense presso l’Università degli Studi di Bologna e tutor in Ortopedia e Traumatologia nel corso di laurea in Medicina Legale presso l’Università degli Studi di Siena. Responsabile della formazione per l’Associazione Italiana Traumatologia e Ortopedia Geriatrica. Promotore e coordinatore scientifico di corsi in ambito ortogeriatrico, ortopedico-traumatologico e medico-legale.Mario GabbrielliSpecialista in Medicina Legale. Già Professore Associato in Medicina Legale presso la Università di Roma La Sapienza. Professore ordinario di Medicina Legale presso la Università di Siena. Già direttore della UOC Me­dicina Legale nella Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. Direttore della Scuola di Specializzazione in Me­dicina Legale dell’Università di Siena, membro del Comitato Etico della Area Vasta Toscana Sud, Membro del Comitato Regionale Valutazione Sinistri della Regione Toscana, autore di 190 pubblicazioni.Con i contributi di: Maria Grazia Cusi, Matteo Benvenuti, Tommaso Candelori, Giulia Nucci, Anna Coluccia, Giacomo Gualtieri, Daniele Capano, Isabella Mercurio, Gianni Gori Savellini, Claudia Gandolfo.

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