- La prima, di competenza dell’INPS, diretta a controllare lo stato di malattia;
- La seconda, eseguita dal datore di lavoro o dalle agenzie investigative, finalizzata ad accertare comportamenti del dipendente sanzionabili a livello disciplinare.
Analizziamo le due fattispecie in dettaglio.
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Dipendente in malattia: controllo dell’INPS
Il controllo sullo stato di malattia dei dipendenti può avvenire esclusivamente attraverso strutture sanitarie pubbliche. Così dispone lo Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970) all’articolo 5 commi 1 e 2:
- Al comma 1 si stabilisce il divieto di “accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente”;
- Il comma 2 afferma che il “controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda”.
Le funzioni di controllo sulle malattie sono affidate in concreto all’INPS, che le esercita in maniera esclusiva attraverso il Polo unico per le visite fiscali (entrato in vigore dal 1° settembre 2017).
Quest’ultimo ha il compito di gestire ed effettuare le Visite Mediche di Controllo (VMC) tanto su istanza dei datori di lavoro quanto d’ufficio.
Dipendente in malattia: come chiedere una visita di controllo
L’azienda che intende verificare lo stato di malattia di un proprio dipendente è tenuta ad utilizzare i soli canali telematici dell’Istituto, collegandosi al sito “inps.it” e seguendo il percorso “Home – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Richiesta Visite Mediche di Controllo (Polo unico VMC)”.
Il servizio in questione (accessibile con credenziali SPID, CIE o CNS) permette di:
- Inviare una richiesta di visita medica individuale (una sola volta per un solo lavoratore) ovvero multipla (al massimo cinquanta) grazie all’upload di un tracciato in formato XML;
- Consultare lo stato delle richieste inviate e l’esito delle visite.
Dipendente in malattia: reperibilità
Le Visite Mediche di Controllo nei confronti dei dipendenti privati possono essere effettuate nelle seguenti fasce orarie di reperibilità, valevoli per tutto il periodo di malattia, comprese domeniche e giorni festivi:
- Dalle 10 alle 12;
- Dalle 17 alle 19.
È fatto divieto alla contrattazione collettiva di modificare gli intervalli di tempo appena citati, sia in senso restrittivo che estensivo.
Le visite fiscali sono effettuate prendendo a riferimento l’indirizzo di reperibilità fornito dal lavoratore al medico che rilascia il certificato di malattia e lo trasmette in via telematica all’Istituto.
Se il dipendente ha necessità di modificare il recapito è opportuno distinguere tra:
- Soggetti per i quali la malattia è retribuita dall’INPS;
- Soggetti con malattia a carico del datore di lavoro.
Nel primo caso la variazione dell’indirizzo di reperibilità dev’essere comunicata alla sede INPS territorialmente competente ed al datore di lavoro. L’Istituto ha reso disponibile sul proprio sito il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” la cui funzione è quella appunto di consentire ai lavoratori di segnalare un diverso indirizzo di reperibilità. In quest’ultimo caso restano comunque fermi gli obblighi di comunicazione nei confronti del datore di lavoro. Nei confronti dei dipendenti per i quali non opera la copertura INPS per gli eventi di malattia, il cambio di indirizzo dev’essere comunicato esclusivamente all’azienda.
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Dipendente in malattia: assenza durante i controlli
Eccezion fatta per i casi di esenzione dall’obbligo di reperibilità, quali:
- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita comprovate da idonea documentazione sanitaria;
- Stati patologici connessi o sottesi alla situazione di invalidità con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 67%;
a fronte dell’assenza del lavoratore alla visita di controllo domiciliare, il medico:
- Rilascia un avviso a presentarsi il giorno successivo (non festivo) alla visita di controllo ambulatoriale;
- Segnala l’assenza all’INPS e, per il tramite del Polo unico, al datore di lavoro.
Se il lavoratore non si presenta alla visita ambulatoriale, l’INPS:
- Segnala l’assenza all’azienda;
- Invita l’interessato a fornire le proprie giustificazioni entro dieci giorni.
Le conseguenze per il lavoratore assente alle visite fiscali sono di tipo retributivo ed eventualmente disciplinare.
Conseguenze retributive
L’assenza ingiustificata:
- Alla prima visita comporta la perdita di ogni trattamento economico per i primi dieci giorni di malattia;
- Alla seconda visita (domiciliare o ambulatoriale), in aggiunta alla precedente sanzione, ha come conseguenza la riduzione del 50% del trattamento economico per il periodo residuo di malattia;
- Alla terza visita, interrompe immediatamente il pagamento dell’indennità INPS sino al termine della malattia.
Conseguenze disciplinari
La condotta del lavoratore assente ingiustificato alle visite di controllo lo espone al rischio di ricevere provvedimenti disciplinari dal proprio datore di lavoro, se il comportamento rientra tra quelli sanzionabili ai sensi del regolamento interno.
I provvedimenti variano a seconda della gravità del condotta e delle disposizioni del codice disciplinare. In ordine crescente circa l’impatto sul rapporto di lavoro, si citano:
- Rimprovero verbale;
- Ammonizione scritta;
- Multa sino ad un massimo di quattro ore di retribuzione base;
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per non più di dieci giorni;
- Trasferimento;
- Licenziamento per giusta causa (senza preavviso).
Dipendente in malattia: assenze giustificate
Sono considerate assenze giustificate e, di conseguenza, escludono l’applicazione delle trattenute retributive e dei provvedimenti disciplinari:
- Ricovero ospedaliero;
- Periodi già oggetto di precedente visita di controllo;
- Assenza dovuta a giustificato motivo.
Con riferimento all’ultimo punto, la giurisprudenza di Cassazione ha individuato il giustificato motivo nelle ipotesi di:
- Forza maggiore;
- Situazioni che rendono imprescindibile e indifferibile la presenza altrove del lavoratore;
- Concomitanza di visite, prestazioni ed accertamenti specialistici che non potevano essere effettuati in orari diversi rispetto alle fasce di reperibilità;
- Visita alla madre ricoverata, quando l’orario di visita ai degenti coincide con la reperibilità;
- Effettuazione di un’iniezione, a patto che sia indispensabile e indifferibile.
Dipendente in malattia: indagini del datore di lavoro
Al di fuori dell’universo relativo alla verifica dello stato di malattia, l’azienda ha la possibilità di svolgere indagini sul comportamento esteriore del dipendente nella vita di tutti i giorni.
Il divieto legale imposto dall’articolo 5 dello Statuto dei lavoratori sugli accertamenti sanitari svolti dall’azienda nei confronti del dipendente, non si estende alle verifiche investigative disposte dall’imprenditore e dirette a stabilire se il lavoratore si dedica ad altre attività nel corso dell’assenza per malattia.
Sul punto la Cassazione (sentenze numero 18507/2016 e numero 6236/2001) ha sottolineato che le indagini aziendali sono lecite, a patto che:
- Riguardino un fatto materiale che integra un illecito disciplinare;
- Siano dirette a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità della stessa a determinare uno stato di incapacità lavorativa.
I soggetti deputati ad effettuare i controlli sul lavoratore sono, oltre ai suoi superiori gerarchici ed allo stesso datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2104 comma 2 del Codice civile, anche il personale esterno rappresentato dai dipendenti di un’agenzia investigativa.
Su quest’ultimo aspetto, sempre la Suprema Corte ha ritenuto legittimo (sentenze n. 17113/2016 e n. 3/2001) l’indagine sul comportamento del lavoratore in malattia, a fronte di:
- Sospetto sull’insussistenza della malattia;
- Non idoneità della malattia a determinare uno stato di incapacità lavorativa e giustificare l’assenza;
- Svolgimento di un’altra attività lavorativa.
Come accade per le assenze ingiustificate alle visite di controllo, anche le indagini del datore di lavoro possono portare a sanzioni disciplinari sino ad arrivare, nei casi limite, al licenziamento per giusta causa. Quest’ultimo ammesso dalla giurisprudenza di Cassazione per:
- Simulazione della malattia;
- Attività lavorativa svolta in contemporanea alla malattia idonea ad arrecare pregiudizio alla guarigione;
- Violazione del divieto di concorrenza.
Da ultimo l’INPS, nei confronti del lavoratore in malattia che si dedica ad altre attività retribuite, ha il potere di interrompere il pagamento diretto dell’indennità.
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