Dimissioni: preavviso, smaltimento e pagamento ferie. Le regole

Paolo Ballanti 19/06/24
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Le dimissioni rappresentano la dichiarazione unilaterale del dipendente di voler risolvere il contratto: in soldoni, la dichiarazione di addio all’azienda. Cosa che succede sempre più spesso nell’attuale mercato del lavoro.

A norma del Codice civile, articolo 2118, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato il dipendente può rassegnare le dimissioni, a patto che rispetti il periodo di preavviso (eccezion fatta per le ipotesi di dimissioni per giusta causa, della lavoratrice madre e del padre lavoratore, nonché durante o al termine del periodo di prova).

Il preavviso è da intendersi come il lasso di tempo intercorrente tra la comunicazione al datore di lavoro di voler risolvere il contratto e l’ultimo di giorno di vigenza dello stesso.

Al fine di poter garantire al datore di lavoro, quale parte che subisce il recesso, di riorganizzare l’attività economico – produttiva e / o trovare un sostituto, nel corso del preavviso il rapporto di lavoro prosegue regolarmente. Questo significa che il dipendente ha comunque l’obbligo di assicurare, durante il preavviso, l’attività lavorativa manuale e/o intellettuale dedotta in contratto.

L’azienda, dal canto suo, è tenuta ad erogare la retribuzione, quale corrispettivo dell’attività svolta dal dipendente.

Dal momento che il preavviso dev’essere lavorato, analizziamo in dettaglio cosa accade nelle ipotesi di fruizione delle ferie da parte del dipendente dimissionario.

Leggi anche > Dimissioni e NASpI: guida per non perdere l’indennità di disoccupazione

Indice

Da quando decorre il preavviso di dimissioni

Il primo aspetto da chiarire riguarda la decorrenza del preavviso. Come anticipato quest’ultimo decorre dal momento in cui le dimissioni sono conosciute dal datore di lavoro. Trattasi in particolare del giorno di ricevimento, da parte dell’azienda, del modello telematico compilato dal dipendente sul portale online del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (disponibile su “servizi.lavoro.gov.it”), contenente, tra le altre cose:


– il giorno di decorrenza delle dimissioni, da intendersi come il giorno successivo l’ultimo di vigenza del contratto;
– la tipologia di evento, ad esempio dimissioni o dimissioni per giusta causa.

Una volta compilata dal dipendente, la comunicazione di dimissioni è trasmessa via PEC al datore di lavoro e, parimenti, all’Ispettorato territoriale del lavoro.
Dal momento in cui l’azienda riceve la PEC decorre il periodo di preavviso, che si conclude in corrispondenza dell’ultimo giorno di vigenza del contratto.
I giorni da computare nel periodo in questione sono quelli di calendario e non lavorativi, salvo diverso accordo individuale o collettivo.

Durata del preavviso

La durata del preavviso è materia di competenza dei contratti collettivi.

Nelle ipotesi in cui non si applica il contratto collettivo, per gli operai si fa riferimento agli usi o all’equità, mentre per gli impiegati opera la normativa sull’impiego privato, che prevede una durata del preavviso diversa, a seconda dell’anzianità di servizio e del livello:

ImpiegatiAnzianità
Fino a cinque anniDa cinque a dieci anniOltre dieci anni
Direttivi2 mesi3 mesi4 mesi
Di concetto1 mese45 giorni2 mesi
Tecnici15 giorni30 giorni45 giorni

Il preavviso dev’essere lavorato

Nel corso del preavviso il dipendente dimissionario è tenuto a garantire lo svolgimento della prestazione manuale e / o intellettuale per le ore e giorni lavorabili, come definiti nel contratto di assunzione o nelle intese successivamente intercorse.

Cosa succede in caso di preavviso non lavorato

Il dipendente dimissionario che non rispetta il preavviso è tenuto a corrispondere al datore di lavoro un’apposita indennità sostitutiva. Quest’ultima si concretizza in una trattenuta in busta paga pari alla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se il preavviso fosse stato lavorato.

Da notare che la trattenuta per mancato preavviso agisce direttamente sul netto da pagare al dipendente, al pari ad esempio delle somme recuperate in cedolino a titolo di pignoramenti o cessioni del quinto dello stipendio.

Effetto sospensivo del preavviso

Le ferie sono, sulla falsariga degli eventi di malattia, maternità e infortunio, un’assenza che, non comportando lo svolgimento dell’attività lavorativa, interrompe la decorrenza del preavviso.

Di conseguenza la data di cessazione del rapporto deve necessariamente essere posticipata in misura pari alle ferie fruite dal dipendente, in modo tale che venga rispettato il periodo stesso di preavviso.

Leggi anche Come dare le dimissioni online in questo articolo della rivista Diritto.it

Il dipendente può chiedere le ferie durante il preavviso

Il dipendente dimissionario può chiedere all’azienda di godere delle ferie residue durante il preavviso.

Ricevuta la richiesta, il datore di lavoro:


– decide se concedere o meno le ferie;
– chiede al dipendente se intende posticipare la data di fine rapporto in misura pari alle ferie godute, rispettando in questo modo il preavviso.

Se il datore di lavoro concede le ferie e il dipendente acconsente allo slittamento del preavviso:


-nulla sarà trattenuto al dipendente in busta paga a titolo di mancato preavviso;
-la nuova data di fine rapporto sarà comunicata dal datore di lavoro a mezzo invio del modello UnificatoLav o UniLav, che l’azienda è comunque tenuta a trasmettere attraverso l’apposito portale regionale in tutti i casi di cessazione del contratto.

Al contrario, il dipendente che non è d’accordo a ché il preavviso venga posticipato, mantenendo la data di fine rapporto inizialmente comunicata, subirà in busta paga la trattenuta per mancato preavviso.

Nel caso in cui l’azienda nulla chieda al dipendente sullo slittamento del preavviso, è bene che quest’ultimo si attivi, con apposita comunicazione scritta, per segnalare la nuova data di interruzione del contratto, evitando così la penalità in cedolino.

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L’azienda può imporre le ferie durante il preavviso

Il datore di lavoro ha la possibilità di imporre al dipendente di assentarsi per ferie nel corso del preavviso. In tal caso, tuttavia, l’azienda stessa non potrà poi operare la trattenuta in busta paga a titolo di preavviso non lavorato.

Cosa accade alle ferie non godute

Le ferie residue non godute nel corso del rapporto di lavoro e del preavviso, vengono liquidate in busta paga, dal momento che il dipendente, essendo cessato il contratto, non può più sfruttare i corrispondenti periodi di assenza retribuiti.

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