Dimissioni per giusta causa senza perdere la Naspi: come fare

Paolo Ballanti 15/06/23

Ai sensi dell’articolo 2119 del Codice civile il lavoratore ha diritto di recedere immediatamente dal rapporto, senza obbligo di preavviso, in presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro tale da non permettere la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. Si parla di dimissioni per giusta causa.

La giurisprudenza, sia di merito che di Cassazione, ha, nel corso degli anni, individuato una serie di comportamenti dell’azienda in cui ricorre la giusta causa di dimissioni. Oltre al fatto di essere dispensati dal preavviso, i lavoratori che si dimettono per giusta causa hanno diritto ad una tutela economica (a carico del datore di lavoro) e, in presenza di altri requisiti, possono accedere all’indennità di disoccupazione NASpI, prestazione economica garantita dall’Inps per coloro che perdono involontariamente l’occupazione.

Analizziamo quest’ultimo aspetto in dettaglio, concentrandoci su cosa deve fare il dipendente per dimettersi senza perdere il diritto alla disoccupazione.

Indice

Dimissioni per giusta causa: reazione immediata

Nei casi di dimissioni per giusta causa, la reazione del lavoratore all’inadempimento datoriale dev’essere immediata. Non è infatti possibile la prosecuzione, anche solo provvisoria, del rapporto. Secondo la giurisprudenza di merito e Cassazione (sentenza della Suprema Corte del 29 gennaio 1976 numero 285 e del 15 maggio 1980 numero 3222; Tribunale Grosseto 30 marzo 2005) il differimento può essere giustificato in via del tutto eccezionale e comunque per un brevissimo periodo di tempo. 

Dimissioni per giusta causa: in quali casi

I casi in cui ricorre la giusta causa di dimissioni sono individuati dalla giurisprudenza di merito e di Cassazione:

  • Mancato o ritardato pagamento della retribuzione;
  • Omesso versamento dei contributi;
  • Comportamento ingiurioso del superiore gerarchico;
  • Pretesa da parte del datore di lavoro di prestazioni illecite;
  • Molestie sessuali perpetrate dal datore di lavoro;
  • Significativo svuotamento del numero e del contenuto delle mansioni, tale da determinare un pregiudizio al bagaglio professionale del lavoratore;
  • Mobbing;
  • Imposizione al lavoratore che ha scelto di lavorare durante il preavviso, di godere le ferie residue con sovrapposizione di queste al periodo di preavviso.  

Dimissioni per giusta causa: come si presentano

Le dimissioni per giusta causa devono essere formalizzate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematica, utilizzando appositi moduli resi disponibili dal ministero del Lavoro e trasmessi al datore di lavoro e all’ITL competente.

Il lavoratore può procedere in autonomia all’invio del modulo dimissioni, collegandosi al portale “servizi.lavoro.gov.it”, in possesso delle credenziali SPID o CIE. In alternativa è possibile rivolgersi ai soggetti intermediari come patronati, organizzazioni sindacali, consulenti del lavoro, ITL, enti bilaterali e commissioni di certificazione.

Una volta effettuato l’accesso l’interessato deve selezionare nella pagina iniziale il servizio “Dimissioni volontarie”. In sede di compilazione del modulo dimissioni è necessario indicare:

  • Codice fiscale;
  • Cognome e nome;
  • E-mail;
  • Codice fiscale, ragione sociale, e-mail, PEC del datore di lavoro;
  • Indirizzo, comune e CAP sede di lavoro;
  • Comune sede legale;
  • Data di inizio e tipologia contrattuale del rapporto di lavoro oggetto delle dimissioni;
  • Data di decorrenza delle dimissioni (primo giorno di non vigenza del contratto di lavoro);
  • Tipo comunicazione, selezionando dal menù a tendina l’opzione “Giusta causa”.

Conclusa la compilazione il modulo è inviato immediatamente all’ITL competente e al datore di lavoro (via PEC).
L’azienda, a sua volta, è tenuta ad inviare il modello UniLav di cessazione, in via telematica, al fine di segnalare al Centro per l’impiego l’interruzione del rapporto.

Nell’UniLav il datore dovrà indicare l’ultimo giorno di vigenza del contratto, corrispondente al giorno precedente quello indicato nel modulo dimissioni sotto la voce “Data decorrenza dimissioni”.  

Dimissioni per giusta causa: conseguenze economiche

Il dipendente che rassegna le dimissioni per giusta causa, oltre alla NASpI, ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore di lavoro (da liquidare in busta paga). Sempre l’azienda è tenuta a corrispondere all’Inps il contributo aziendale di recesso.

La somma in questione dev’essere versata con modello F24 in misura pari a 603,10 euro (equivalente al 41% del massimale mensile di disoccupazione NASpI corrispondente a 1.470,99 euro). Se il lavoratore ha un’anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari ad 603,10 * 3 = 1.809,30 euro.


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Dimissioni per giusta causa: cosa serve per la Naspi

Il lavoratore che perde l’occupazione a seguito delle dimissioni per giusta causa ha diritto alla NASpI se è in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione;
  • Almeno 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Lo stato di disoccupazione, in particolare, deve permanere per tutto il periodo di fruizione dell’indennità. La condizione in parola:

  • Presuppone l’assenza di un impiego (subordinato o autonomo);
  • La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e stipulazione di un patto di servizio.

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Dimissioni per giusta causa: come richiedere la Naspi

Per ottenere la NASpI è necessario trasmettere apposita domanda telematica all’Inps, collegandosi al portaleinps.it – Lavoro – NASpI: indennità mensile di disoccupazione” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

In alternativa alla presentazione telematica la domanda può essere trasmessa:

  • Chiamando il Contact center al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 da rete mobile;
  • Rivolgendosi ad Enti di patronato ed intermediari Inps, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Dimissioni per giusta causa: come non perdere la Naspi

L’istanza per accedere alla NASpI dev’essere trasmessa, a pena di decadenza, entro il termine di 68 giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, eccezion fatta per le seguenti ipotesi:

EventoTermine di 68 giorni

Maternità indennizzabile insorta entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro

Resta sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, al termine dell’evento, per la parte residua

Maternità indennizzabile insorta durante il rapporto di lavoro successivamente cessato

Decorre dalla data di cessazione del periodo di maternità

Malattia comune o professionale / infortunio sul lavoro indennizzabili insorti entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro

Resta sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere, al termine dell’evento, per la parte residua

Malattia comune o professionale / infortunio sul lavoro indennizzabili insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato

Decorre dalla data di cessazione dell’evento indennizzato

Controversia

Decorre dalla data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria

Corresponsione dell’indennità di mancato preavviso

Decorre dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità, ragguagliato a giornate

Licenziamento per giusta causa

Decorre dal 30° giorno successivo la cessazione del rapporto

Durante la procedura di liquidazione giudiziale nei casi di:

·        Dimissioni per giusta causa;

Decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni

·        Recesso del curatore;

Decorre dalla data in cui il lavoratore viene a conoscenza della comunicazione di recesso del curatore

·        Risoluzione di diritto del rapporto di lavoro

Decorre dalla data in cui il rapporto di lavoro si intende risolto di diritto

A quanto ammonterà la Naspi

Una volta presentata e accolta la domanda di NASpI, la prestazione è liquidata dall’Inps in misura pari alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in UniEmens) divisa per il totale delle settimane di contribuzione (a prescindere dal minimale). Il risultato dev’essere poi moltiplicato per 4,33.

Il calcolo dell’indennità mensile di NASpI, per l’anno 2023, è il seguente:

Indennità NASpI

Retribuzione mensile di riferimento

 

Misura

Pari o inferiore a 1.352,19 euro

Superiore a 1.352,19 euro

 

Pari al 75% della retribuzione

Pari al 75% di 1.352,19 euro + 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1.352,19 euro

L’indennità mensile non può in ogni caso superare l’importo massimo di 1.470,99 euro

A decorrere dal 1° giorno del 4° mese di fruizione (91° giorno della prestazione) l’indennità è ridotta progressivamente del 3% al mese.
Per gli eventi di disoccupazione che si verificano dopo il 1° gennaio 2022 la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 1° giorno del 6° mese di fruizione (151° giorno della prestazione).
Per i beneficiari che, al momento della presentazione della domanda, hanno compiuto 55 anni la riduzione si applica a decorrere dall’8° mese (211° giorno della prestazione) di fruizione.

Dimissioni per giusta causa: quanto dura la Naspi

La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, nel rispetto comunque del tetto massimo di 24 mesi.
Sono a tal fine esclusi i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche in un’unica e anticipata soluzione.


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