Rispetto alle dimissioni ordinarie, quelle per giusta causa conferiscono al dimissionario il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso (a carico dell’azienda) e all’indennità di disoccupazione NASPI (a carico dell’INPS) in presenza comunque degli altri requisiti, di tipo contributivo, richiesti.
Nonostante siano un’ipotesi particolare di dimissioni, queste sono inefficaci se il dipendente non compila e trasmette all’azienda l’apposito modulo telematico, in autonomia o avvalendosi degli intermediari abilitati. È inoltre necessario raccogliere eventuali elementi di prova, a sostegno delle ragioni del dipendente, in caso di eventuale contenzioso con il datore di lavoro.
Analizziamo la questione nel dettaglio, soprattutto quando e come presentare le dimissioni per giusta causa, oltre ai diritti spettanti al lavoratore.
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Dimissioni per giusta causa: motivi
Non esiste un elenco di motivi previsto dalla legge, al ricorrere dei quali il lavoratore può dimettersi per giusta causa. In tal senso è intervenuta la giurisprudenza che, nel tempo, ha individuato una serie di ipotesi quali:
- Mancato o ritardato pagamento della retribuzione;
- Omesso versamento dei contributi previdenziali;
- Mobbing;
- Datore che impone al lavoratore di rendersi partecipe di attività illecite;
- Molestie sessuali del datore di lavoro;
- Ingiurie del superiore gerarchico;
- Significativo svuotamento delle mansioni attribuite al dipendente, tale da determinare un pregiudizio al bagaglio professionale del lavoratore.
L’atto di recesso (attualmente rappresentato dalle dimissioni telematiche) non deve riportare i motivi che hanno costretto il lavoratore a dimettersi per giusta causa.
Tuttavia, il lavoratore deve raccogliere tutti gli elementi a giustificazione dell’atto di recesso, in caso di eventuale contenzioso con l’azienda. È il caso ad esempio delle dimissioni per mancato pagamento della retribuzione. In questa ipotesi può essere utile al dipendente conservare i cedolini paga e procurarsi un estratto conto bancario con il dettaglio dei singoli movimenti.
Un’altra ipotesi è quella del mobbing. Anche in tal caso è opportuno raccogliere e conservare gli elementi che provano l’intento persecutorio del datore di lavoro.
Dimissioni per giusta causa: procedura
Al verificarsi della condotta aziendale, il lavoratore deve immediatamente rassegnare le dimissioni. La giurisprudenza ha ritenuto ammissibile il comportamento del dipendente che posticipa il recesso dal contratto, in via eccezionale e per un breve periodo di tempo.
La procedura da rispettare in caso di dimissioni per giusta causa è la stessa di quelle ordinarie, con la particolarità che, nel compilare il modulo telematico il lavoratore dovrà indicare “dimissioni per giusta causa”.
Ricordiamo infatti che dal 12 marzo 2016 le dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto devono, a pena di inefficacia, essere comunicate avvalendosi di un apposito servizio telematico, accessibile:
- In autonomia dal dipendente in possesso di credenziali SPID o CIE (Carta di identità elettronica) collegandosi al portale Cliclavoro, sezione “Cittadini > Dimissioni telematiche“;
- Avvalendosi degli intermediari abilitati (in tal caso non sono necessarie le credenziali) quali consulenti del lavoro, patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione, ITL, enti bilaterali.
Una volta effettuato l’accesso in piattaforma (in autonomia o con intermediario) la procedura chiede di indicare i dati del lavoro e del lavoratore dimissionario (tra cui la data di assunzione e la tipologia contrattuale), oltre a:
- Data di decorrenza delle dimissioni (da intendersi come il giorno successivo l’ultimo di vigenza del contratto);
- Tipologia di evento (se ad esempio dimissioni o, nel nostro caso, dimissioni per giusta causa).
La procedura richiede altresì una verifica degli indirizzi di posta elettronica e PEC del datore di lavoro, dal momento che, una volta effettuato l’invio, le dimissioni vengono trasmesse all’azienda e ad all’Ispettorato territoriale del lavoro.
Il datore di lavoro dovrà infine inviare la comunicazione obbligatoria di interruzione del rapporto, entro i cinque giorni dall’evento, attraverso il modello “UNILAV”.
Il dipendente ha comunque la possibilità, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo, di revocare le dimissioni, attraverso la stessa procedura utilizzata per l’invio.
Dimissioni per giusta causa: cosa spetta al lavoratore
Chi si dimette per giusta causa ha diritto alle competenze di fine rapporto, al pari degli altri casi di interruzione del contratto, rappresentate in particolare da:
- Ferie e permessi non goduti;
- Mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima);
- Trattamento di fine rapporto (TFR).
In aggiunta, a chi si dimette per giusta causa, spetta l’indennità sostitutiva del preavviso, erogata dal datore di lavoro e calcolata in base alla retribuzione cui avrebbe avuto diritto il lavoratore se avesse proseguito l’attività.
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Dimissioni per giusta causa: NASPI
È utile ricordare che le dimissioni per giusta causa rientrano tra le ipotesi di interruzione involontaria del rapporto, tali da permettere al lavoratore, in presenza di altri requisiti, di inoltrare domanda di indennità di disoccupazione NASPI.
Il sussidio spetta a coloro che, oltre ad essere in stato di disoccupazione involontaria, sono in possesso di:
- Tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto;
- Trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’interruzione del rapporto.
Peraltro l’azienda, a prescindere dal diritto del lavoratore alla NASPI, è tenuta nei casi di dimissioni per giusta causa a corrispondere all’INPS, il cosiddetto “ticket licenziamento”, tramite modello F24 insieme agli altri contributi dovuti all’Istituto.
Il “ticket licenziamento” o “contributo aziendale di recesso” è calcolato in base ai periodi di permanenza del dipendente in azienda, in misura pari a 503,30 euro per ogni dodici mesi di anzianità.
Il ticket non può comunque eccedere le tre annualità, equivalenti a 1.509,90 euro per chi ha un’anzianità pari o superiore a 36 mesi.
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