Le dimissioni rappresentano la dichiarazione unilaterale del dipendente di interrompere il contratto per una serie di ragioni personali (periodo sabbatico, esigenza di restare accanto a un familiare malato, voglia di dedicarsi ad altre attività che non siano il lavoro) o professionali (opportunità lavorativa presso un’azienda diversa) che il lavoratore stesso non è tenuto a motivare al datore di lavoro.
Tra le cause all’origine delle dimissioni rientrano anche i casi di maturazione dei requisiti per accedere alla pensione. Quest’ultima altro non è che una prestazione economica riconosciuta nel momento in cui il lavoratore raggiunge una determinata età anagrafica e un certo numero di anni di lavoro alle spalle.
Dal momento che la transizione tra vita professionale attiva e pensione non è semplice e che tanti sono gli adempimenti a carico del lavoratore, vediamo di fare chiarezza su come il lavoratore prossimo alla pensione deve presentare le dimissioni.
Indice
- Necessaria la procedura telematica di dimissioni?
- Come presentare le dimissioni online
- Rispettare il periodo di preavviso
- Cosa succede se non si rispetta il preavviso
- Si può evitare la trattenuta per mancato preavviso
- Verificare con l’azienda l’invio dell’UniLav
- Ottenere le spettanze di fine rapporto e il Tfr
Necessaria la procedura telematica di dimissioni?
A decorrere dal 12 marzo 2016 il legislatore, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, ha introdotto, a pena di inefficacia delle dimissioni stesse, l’obbligo per il lavoratore di comunicare la volontà di interrompere il contratto esclusivamente a mezzo di un apposito modulo telematico, compilato sulla piattaforma Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In sostanza ormai, nella maggior parte dei casi, l’unico modo per dire addio al datore di lavoro sono le dimissioni online. La pensione non fa eccezione.
Come chiarito dal ministero medesimo nella FAQ numero 6, pubblicata sul portale “mlps.my.site.com”, anche i lavoratori che presentano le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata devono utilizzare la procedura telematica.
In tal caso, la data di cessazione del rapporto, al pari degli altri casi di dimissioni, coincide, afferma il ministero, con “la data dell’ultimo giorno di lavoro, ovvero, il giorno precedente a quello indicato nella sezione del modulo – Data di decorrenza delle dimissioni / risoluzione consensuale”.
Come presentare le dimissioni online
Chiarito l’obbligo di presentare le dimissioni attraverso la piattaforma telematica del Ministero del lavoro, eccone descritta la procedura da seguire.
In primo luogo, è necessario collegarsi al portale “servizi.lavoro.gov.it” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
Nella homepage l’utente seleziona l’apposita voce “Dimissioni telematiche” e, a seguire, il tasto “Inserisci nuova dimissione”.
In sede di compilazione delle dimissioni è necessario riportare:
– i dati identificativi del lavoratore, come codice fiscale, cognome, nome, e-mail;
– i dati del datore di lavoro, quali codice fiscale, ragione sociale, e-mail, PEC, indirizzo sede di lavoro, comune sede di lavoro, CAP sede di lavoro, comune sede legale;
– data inizio rapporto di lavoro;
– tipologia contrattuale;
– data di decorrenza delle dimissioni, da intendersi come il primo giorno successivo l’ultimo giorno di vigenza del contratto;
– tipo di comunicazione, selezionando la voce “Dimissioni” dall’apposito menù a tendina.
Una volta inseriti i dati richiesti dal sistema e confermato l’invio del modulo, quest’ultimo è trasmesso al datore di lavoro (via PEC) e all’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL).
Rispettare il periodo di preavviso
Nel presentare le dimissioni il lavoratore non deve dimenticarsi di osservare il periodo di preavviso.
Tale si intende il lasso di tempo, definito di norma dal contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl), che deve intercorrere obbligatoriamente tra la data in cui il datore di lavoro riceve via PEC le dimissioni telematiche e l’ultimo giorno di vigenza del contratto.
A norma dell’articolo 2118 del Codice civile l’obbligo di rispettare il preavviso è limitato ai soli contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Accertata l’esistenza dell’obbligo di rispettare il preavviso, il soggetto interessato deve verificare nel testo del contratto collettivo a lui applicato la durata del preavviso stesso, prestando attenzione al fatto che i Ccnl di norma prevedono durate diverse, a seconda del livello di inquadramento e dell’anzianità di servizio in azienda.
Se non specificato diversamente i giorni di preavviso sono da considerarsi di calendario e non di effettivo lavoro.
Cosa succede se non si rispetta il preavviso
Lo scopo del preavviso di dimissioni è permettere al datore di lavoro di avere il tempo sufficiente per riorganizzare l’attività economico – produttiva e / o cercare un sostituto del lavoratore prossimo alla pensione.
Di conseguenza, nelle ipotesi in cui opera l’obbligo del preavviso e lo stesso non viene riconosciuto alla parte che subisce il recesso (in questo caso il datore di lavoro) il dipendente incorre in una trattenuta in busta paga a titolo di mancato preavviso.
La somma è calcolata in misura pari alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel caso in cui il preavviso fosse stato regolarmente lavorato. L’importo ottenuto viene recuperato sul netto spettante al dipendente.
Leggi anche > Dimissioni: preavviso, smaltimento e pagamento ferie. Le regole
Si può evitare la trattenuta per mancato preavviso
Il lavoratore che si accorge di aver calcolato male il periodo di preavviso e ha già trasmesso le dimissioni telematiche al datore di lavoro ha due opzioni:
– revocare le dimissioni già presentate, entro sette giorni dalla trasmissione del modulo, collegandosi sempre alla piattaforma “servizi.lavoro.gov.it” (una volta revocate le dimissioni, il lavoratore dotrà presentare un nuovo modulo inserendo la data corretta di fine rapporto);
– chiedere all’azienda di posticipare la data di fine rapporto da comunicare agli uffici pubblici competenti a mezzo del modello telematico “UnificatoLav” o “UniLav”.
Verificare con l’azienda l’invio dell’UniLav
Le dimissioni telematiche trasmesse al datore di lavoro e all’Ispettorato territoriale del lavoro rappresentano esclusivamente la volontà espressa del dipendente di voler interrompere il contratto in una determinata data.
Tuttavia, perché il rapporto possa considerarsi definitivamente cessato, in particolare agli occhi della Pubblica amministrazione, è necessario che l’azienda trasmetta il modello “UniLav” attraverso gli appositi portali telematici delle regioni / province autonome territorialmente competenti.
Nella comunicazione, da inviare entro i cinque giorni successivi l’evento, il datore di lavoro dovrà riportare come causa di interruzione del contratto le dimissioni e precisare l’ultimo giorno di vigenza del rapporto.
Per non incorrere in problemi nel momento dell’accesso alla pensione, è bene che l’interessato verifichi con il datore di lavoro l’avvenuto invio della denuncia di cessazione del contratto con il modello UniLav.
Ottenere le spettanze di fine rapporto e il Tfr
Il lavoratore dimissionario ha il diritto di ottenere nel cedolino di competenza dell’ultimo mese in forza la liquidazione di:
– ferie maturate e non godute;
– permessi retribuiti maturati e non goduti;
– mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima) maturate e non liquidate.
Leggi anche > Come si calcola il TFR a fine rapporto: esempi di importo
Inoltre, nel cedolino successivo quello di competenza dell’ultimo mese in forza, il datore di lavoro liquida il Trattamento di fine rapporto (Tfr).
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