L’obbligo è stato introdotto per contrastare il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco”. Pratica che consisteva nel far firmare ai dipendenti (di norma in sede di assunzione) un foglio privo di qualsiasi scrittura o dichiarazione su cui l’azienda avrebbe apposto, successivamente e all’occorrenza, una dichiarazione unilaterale di risoluzione del contratto.
Attraverso il sistema delle dimissioni online, il dipendente comunica all’azienda e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) la volontà di interrompere il rapporto attraverso moduli standardizzati che non sono suscettibili di manipolazione.
A chi spetta l’obbligo di dimissioni online
La procedura online è obbligatoria nei confronti di tutti i lavoratori subordinati eccezion fatta per le dimissioni:
- In periodo di prova;
- Nei rapporti di lavoro domestico o marittimo;
- Rassegnate da genitori lavoratori, nello specifico quelle presentate dalla madre durante la gravidanza o, in generale, dai genitori nei primi 3 anni di vita del bambino.
Come si comunicano le dimissioni online
L’invio delle dimissioni può avvenire:
- Personalmente collegandosi al sito cliclavoro.gov.it se in possesso di PIN dispositivo o credenziali SPID / CNS;
- Avvalendosi di intermediari abilitati come patronati, sindacati, enti bilaterali, commissioni di certificazione, uffici territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, consulenti del lavoro. Questi faranno da tramite inviando le dimissioni al posto vostro.
Il modulo di dimissioni riporterà:
- I dati anagrafici del dipendente;
- I dati del datore di lavoro (precaricati grazie al collegamento con gli archivi INPS e dei Centri per l’impiego);
- I dati del rapporto di lavoro, come data di assunzione e tipologia del rapporto (se a tempo indeterminato o a termine);
- Data di decorrenza delle dimissioni (il giorno successivo l’ultimo in cui è in essere il contratto);
- Soggetto che ha comunicato le dimissioni (il dipendente stesso o l’intermediario abilitato).
Una volta presentate, le dimissioni possono revocate entro i sette giorni successivi con le stesse modalità previste per l’invio.
Giorno di decorrenza delle dimissioni
Un tema delicato è quello della decorrenza delle dimissioni. La data indicata nel modulo online coincide con il primo giorno di non vigenza del contratto. Facciamo un esempio.
Il dipendente Mario Rossi intende rassegnare le dimissioni con, come ultimo giorno di contratto, il 31 dicembre 2019. Di conseguenza, il modulo online riporterà alla voce “Decorrenza dimissioni” il giorno 01 gennaio 2020, in quanto trattasi della prima data in cui il contratto non sarà più in essere.
Nonostante la trasmissione via PEC, è consigliabile, per il lavoratore, rilasciare una copia cartacea del modulo al datore di lavoro, il quale, per una serie di ragioni, ad esempio un malfunzionamento del server di posta elettronica, potrebbe non aver ricevuto nulla.
Dimissioni: quale preavviso serve
Nell’indicare il giorno di decorrenza delle dimissioni, il dipendente dovrà considerare anche il periodo di preavviso imposto dal CCNL applicato per i rapporti a tempo indeterminato. La funzione del preavviso è quella di riconoscere:
- All’azienda un determinato lasso temporale tra la data di comunicazione delle dimissioni (da intendersi con quella in cui si riceve il modulo via PEC) e l’ultimo giorno di contratto, tale da consentirle di riorganizzare l’attività produttiva o trovare un sostituto;
- Al lavoratore, in caso di licenziamento, di ottenere un periodo di tempo retribuito in cui può cercare un’altra occupazione.
Pensiamo al lavoratore a tempo indeterminato che trasmette il modulo di dimissioni in data 29 novembre 2019. Il CCNL applicato dall’azienda prevede, in ragione del livello d’inquadramento e anzianità di servizio del dimissionario, un preavviso di 15 giorni di calendario decorrenti dall’inizio o dalla metà del mese. Pertanto, in questo caso specifico, la data di decorrenza delle dimissioni dovrà essere almeno il 17 dicembre 2019 (ultimo giorno di contratto il 16 dicembre).
Nulla vieta all’azienda di accettare una riduzione del preavviso, nonostante il modulo riporti come data il 17 dicembre. Ciò che fa fede, ai fini dell’interruzione del rapporto, è la data indicata nel modello Unilav (come vedremo meglio tra poco).
Cosa deve fare l’azienda in caso di dimissioni
Il datore di lavoro, una volta ricevute via PEC le dimissioni, deve comunicare la cessazione del rapporto al Centro per l’impiego, utilizzando il modulo “Unilav”, entro cinque giorni dall’evento.
Come ultimo giorno di contratto, fa fede ciò che viene indicato nella comunicazione Unilav. Potrebbe accadere, riprendendo l’esempio precedente, che il dipendente Mario Rossi si accordi con l’azienda per interrompere il rapporto non il 31 dicembre bensì il 15 gennaio 2020, data indicata nel modulo Unilav.
Pertanto, il rapporto si considera cessato il 15 gennaio a prescindere da quanto riportato nelle dimissioni online.
Potrebbe accadere anche il contrario. Ad esempio, ultimo giorno di lavoro il 31 dicembre 2019, ma azienda e dipendente si accordano per interrompere il rapporto il 15 dicembre, data indicata nel modello Unilav inviato al Centro per l’impiego.
Una volta comunicata la cessazione del rapporto, l’azienda dovrà liquidare:
- Con la busta paga relativa all’ultimo mese di contratto ferie e permessi maturati e non ancora goduti;
- Con la busta paga relativa all’ultimo mese di contratto, gli importi maturati a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità (quest’ultima se prevista dal CCNL applicato);
- Il trattamento di fine rapporto maturato sino alla data di cessazione, liquidato con la busta paga successiva quella dell’ultimo mese di contratto.
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