Come si presentano le dimissioni online? Le dimissioni rappresentano la volontà del dipendente di recedere unilateralmente dal contratto di lavoro senza che sia necessaria l’accettazione da parte dell’azienda, con il solo obbligo di rispettare l’eventuale periodo di preavviso.
Al fine di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, dal 2016 è obbligatorio per il lavoratore trasmettere un apposito modulo telematico all’ITL e all’azienda in cui manifesta la volontà di interrompere il rapporto.
L’obbligo delle dimissioni online riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato, eccezion fatta per talune deroghe, come quella prevista per i genitori lavoratori, nei cui confronti è richiesta la convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro, istituito presso l’ITL competente per territorio.
Analizziamo ora in dettaglio come presentare le dimissioni online nel 2023.
Indice
- Dimissioni online 2023: come funziona
- Dimissioni online contro le dimissioni in bianco
- Dimissioni online: quando non sono dovute
- Dimissioni online: chi può inviarle
- Dimissioni online: come inviarle
- Dimissioni online: revoca
- Dimissioni rassegnate con altre modalità
- Dimissioni online: cosa deve fare il datore di lavoro
- Dimissioni online e periodo di preavviso
Dimissioni online 2023: come funziona
A norma dell’articolo 26, Decreto legislativo 14 settembre 2015 numero 151, le dimissioni comunicate a partire dal 12 marzo 2016 riguardanti tutti i rapporti di lavoro subordinato, eccezion fatta per le ipotesi di seguito descritte, devono essere presentate esclusivamente con modalità telematiche, a pena di inefficacia, su “appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, trasmessi al datore di lavoro e all’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) competente.
La procedura, per come è contemplata, garantisce il riconoscimento certo di colui che presenta le dimissioni, evitando così i casi di dimissioni in bianco.
Dimissioni online contro le dimissioni in bianco
L’obbligo di presentare le dimissioni online è figlio della volontà di contrastare il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco. Una pratica, quest’ultima, in cui il datore di lavoro (di norma in sede di assunzione) faceva sottoscrivere al lavoratore una lettera, priva di data, in cui questi dichiarava la volontà di risolvere il contratto.
A seguire il datore di lavoro aggiungeva la data al modulo già firmato dal dipendente, trasformando così il documento in una lettera di dimissioni.
Dimissioni online: quando non sono dovute
La procedura telematica non opera per le dimissioni rassegnate:
- Nelle sedi protette (articolo 2113, comma 4, Codice civile) o avanti alle commissioni di certificazione;
- Durante il periodo di prova;
- Nel lavoro domestico;
- Da genitori lavoratori;
- Nel lavoro marittimo.
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Dimissioni online: chi può inviarle
I soggetti abilitati all’invio delle dimissioni online all’ITL e al datore di lavoro sono il lavoratore interessato, in autonomia o, in alternativa, avvalendosi di una serie di intermediari, quali:
- Patronati;
- Organizzazioni sindacali;
- Consulenti del lavoro;
- Ispettorato territoriale del lavoro (ITL);
- Enti bilaterali;
- Commissioni di certificazione.
Il lavoratore può rivolgersi ai soggetti abilitati presenti sull’intero territorio nazionale, a prescindere dal suo luogo di residenza ovvero da quello in cui presta l’attività lavorativa.
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Dimissioni online: come inviarle
Il lavoratore può trasmettere le dimissioni telematiche in autonomia, collegandosi al portale “servizi.lavoro.gov.it”. Una volta effettuato l’accesso con le credenziali SPID o CIE è necessario selezionare l’opzione “Dimissioni volontarie”.
A seguire il sistema propone le dimissioni già presentate o, in alternativa, il tasto per iniziare la compilazione di una nuova comunicazione di dimissioni. All’interno del modulo sono presenti tre sezioni:
- Lavoratore;
- Datore di lavoro;
- Rapporto di lavoro;
- Recesso dal rapporto di lavoro.
Ecco di seguito descritte in tabella le informazioni da inserire / verificare nel modulo dimissioni.
Sezione | Informazioni | Note |
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1 – Lavoratore |
Codice fiscale |
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Cognome |
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Nome |
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/ |
2 – Datore di lavoro |
Codice fiscale datore di lavoro |
Presente l’opzione di ricerca dei dati del datore di lavoro grazie al codice fiscale |
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Ragione sociale datore di lavoro |
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PEC |
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Indirizzo sede lavoro |
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Comune sede lavoro |
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CAP sede lavoro |
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Comune sede legale |
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3 – Rapporto di lavoro |
Data inizio lavoro |
/ |
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Tipologia contrattuale |
Menù a tendina |
4 – Recesso dal rapporto di lavoro |
Data decorrenza dimissioni |
Primo giorno successivo l’ultimo di vigenza del contratto |
|
Tipo Comunicazione |
Menù a tendina |
Conclusa la compilazione del modulo, lo stesso può essere trasmesso al sistema e, da quest’ultimo, inoltrato all’ITL competente e al datore di lavoro, il quale riceverà la comunicazione via PEC.
Dimissioni online: revoca
Una volta trasmesse le dimissioni online il lavoratore può, entro i 7 giorni successivi, revocarle utilizzando sempre la piattaforma presente su “servizi.lavoro.gov.it”.
Non è comunque necessario revocare le dimissioni già trasmesse se:
- Dopo l’invio della comunicazione stessa il lavoratore si ammala durante il preavviso che, pertanto, resta sospeso (in quest’ipotesi spetta al datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione del rapporto in sede di invio del modello UniLav);
- Lavoratore e datore di lavoro si accordano per modificare il periodo di preavviso, spostando la data di decorrenza indicata nel modello telematico (anche in questa ipotesi, come nel punto precedente, il datore di lavoro è tenuto a indicare l’effettiva data di cessazione del rapporto nel modello UniLav);
- Non era previsto l’obbligo di invio delle dimissioni telematiche.
Dimissioni rassegnate con altre modalità
Eccezion per i casi in cui è escluso l’obbligo di utilizzo delle dimissioni telematiche, in tutte le altre circostanze in cui le dimissioni vengono rassegnate con modalità diverse, le stesse sono inefficaci. In tal caso è opportuno che l’azienda inviti il dipendente a trasmettere le dimissioni secondo il modello predisposto dal Ministero del lavoro, presente sul portale “servizi.lavoro.gov.it”.
Se il dipendente, pur a fronte dei solleciti dell’azienda (da trasmettere in forma scritta ad esempio con raccomandata A/R) non si presenta al lavoro e non trasmette le dimissioni telematiche lo stesso può essere licenziato per giusta causa in virtù dell’assenza ingiustificata, per un numero di giorni pari o superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
Dimissioni online: cosa deve fare il datore di lavoro
L’azienda, ricevute le dimissioni del lavoratore, è tenuta a:
- Inviare al Centro per l’impiego, entro 5 giorni dalla data di risoluzione del contratto, la comunicazione telematica di cessazione con modello UniLav;
- Liquidare al dipendente le competenze per i periodi lavorati o comunque in forza sino all’ultimo giorno di vigenza del contratto;
- Liquidare al dipendente le competenze di fine rapporto, come ferie e permessi non goduti, mensilità aggiuntive, Trattamento di fine rapporto (Tfr), indennità sostitutiva del preavviso (ad esempio per le dimissioni per giusta causa).
Dimissioni online e periodo di preavviso
Eccezion fatta per le ipotesi di dimissioni per giusta causa tra la data di invio del modulo dimissioni e l’ultimo giorno di vigenza del contratto deve trascorrere un periodo di tempo definito dal Ccnl applicato, calcolato a seconda dei casi in giorni di calendario o lavorativi.
Il periodo in questione si chiama preavviso ed opera nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato.
La funzione del preavviso, nel caso delle dimissioni, è permettere all’azienda (quale parte che subisce il recesso) di riorganizzare l’attività produttiva (eventualmente cercando un sostituto del dimissionario) continuando comunque a sfruttare le prestazioni lavorative del dipendente.
Nel corso del preavviso le parti conservano infatti tutti gli obblighi e i diritti derivanti dal contratto di lavoro. In particolare l’azienda è tenuta a riconoscere la retribuzione a fronte dell’attività resa dal lavoratore.
Nel caso in cui il lavoratore non rispetti il periodo di preavviso imposto dal Ccnl, il datore di lavoro ha la possibilità di trattenergli in busta paga un importo (netto) pari alla retribuzione spettante per i giorni di preavviso non garantiti.
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Foto copertina: IStock/Chalirmpoj Pimpisarn