Naturalmente, i meccanismi di protezione non operano a tempo indeterminato ma hanno precisi limiti temporali che decorrono dall’inizio della gravidanza e, a seconda dei casi, si spingono fino al compimento dei tre anni di età del bambino.
Analizziamo nel dettaglio le tutele previste per dimissioni genitori lavoratori.
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Dimissioni genitori lavoratori: Naspi
La normativa esclude il diritto alla NASPI per i casi di dimissione, posto che uno dei requisiti è lo stato di disoccupazione involontaria. Esistono però una serie tassativa di ipotesi in cui il dimissionario ha diritto all’indennità se, naturalmente, ricorrono anche i parametri di tipo contributivo:
- Dimissioni per giusta causa;
- Dimissioni presentate nel periodo tutelato di maternità.
Analizziamole nel dettaglio.
Dimissioni per giusta causa
Si definiscono dimissioni per giusta causa quelle rassegnate quando le condizioni lavorative sono talmente gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto. La gravità della situazione esonera il dipendente anche dall’obbligo di rispettare il periodo di preavviso, consentendogli di risolvere immediatamente il contratto.
La giurisprudenza nel tempo ha riscontrato la “giusta causa” nelle dimissioni presentate a seguito di:
- Mancato pagamento delle retribuzioni;
- Molestie sessuali;
- Mobbing;
- Modificazioni peggiorative delle mansioni;
- Notevoli variazioni delle condizioni di lavoro in occasione della cessione d’azienda;
- Spostamento del lavoro da una sede produttiva ad un’altra senza che sia motivata da ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Dimissioni nel periodo tutelato di maternità
Danno potenzialmente diritto alla NASPI le dimissioni presentate da trecento giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio.
Dimissioni genitori lavoratori: ulteriori requisiti per la NASPI
Per avere diritto alla NASPI è necessario, oltre a trovarsi in uno stato di disoccupazione involontaria, aver totalizzato:
- Tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione;
- Trenta giornate di effettivo lavoro nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.
Dimissioni genitori lavoratori: le altre tutele
Oltre all’ipotetica spettanza della NASPI, la normativa riconosce una serie di tutele per le dimissioni rassegnate dai genitori lavoratori. In particolare, per evitare che il recesso sia in realtà imposto dal datore di lavoro, le dimissioni devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, presente nelle sedi ITL (Ispettorato territoriale del lavoro).
La convalida è obbligatoria in caso di dimissioni presentate:
- Dalla lavoratrice durante la gravidanza;
- Dal lavoratore / lavoratrice nei primi tre anni di vita del bambino ovvero nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento (se trattasi di adozione internazionale si assumono i tre anni decorrenti dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore o dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento).
La giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che l’obbligo di convalida sussiste anche qualora lo stato di gravidanza non sia conosciuto dal datore di lavoro nel momento in cui la lavoratrice rassegna le dimissioni.
Procedura di convalida
Il lavoratore / lavoratrice interessati devono presentare la lettera di dimissioni al proprio datore di lavoro, firmata dallo stesso per ricevuta.
Successivamente, presentare richiesta di convalida al servizio ispettivo dell’ITL allegando la lettera di dimissioni. In caso di invio via posta, l’Ispettorato trasmette al dipendente una richiesta di dichiarazione conferma dimissioni che lo stesso dovrà restituire compilata.
L’interessato viene poi convocato dal servizio competente al fine di valutare di persona la reale e genuina volontà di rassegnare le dimissioni.
Trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta, l’ITL trasmette al lavoratore e all’azienda il provvedimento di convalida delle dimissioni.
Una volta ricevuto l’ok dell’Ispettorato il datore di lavoro potrà comunicare al Centro per l’impiego in via telematica con modello Unilav la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, indicando come ultimo giorno di lavoro quello riportato nella lettera di recesso consegnatale dal dipendente.
La convalida fa venir meno il diritto alla retribuzione sin dalla data di recesso dal contratto indicata nella lettera di dimissioni.
Dimissioni forzate
Se dal colloquio con il dipendente emerge che la decisione non è genuina ma forzata dall’azienda, l’ITL conclude l’iter senza convalidare le dimissioni. Il dipendente potrà riprendere servizio e ricevere le somme perse sino alla data di rientro al lavoro.
Dimissioni genitori lavoratori: periodi con divieto di licenziamento
Oltre alla convalida esistono altre tutele riconosciute ai lavoratori che si dimettono durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, che coincide con:
- Per la lavoratrice, dall’inizio della gravidanza (si intende avvenuta trecento giorni prima la data presunta del parto) sino al compimento di un anno di età del bambino;
- Per il lavoratore, durante il periodo in cui fruisce del congedo di paternità e comunque fino ad un anno di età del bambino.
È altresì vietato il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione, da parte del lavoratore o della lavoratrice, del congedo parentale o del congedo per malattia del bambino.
Dimissioni genitori lavoratori: preavviso
I lavoratori che si dimettono durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento sono esonerati dal rispettare il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Al di fuori del periodo in cui si applica il divieto di licenziamento, le dimissioni, anche se soggette a convalida, devono comunque essere presentate nel rispetto del preavviso.
Il dipendente che si dimette mentre si applica il divieto di licenziamento ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, calcolata secondo l’importo previsto in caso di recesso da parte dell’azienda.
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