Dimissioni durante il congedo parentale: come funziona, pagamento, conseguenze

Paolo Ballanti 21/04/23

Le dimissioni rappresentano la dichiarazione unilaterale del lavoratore di interrompere il rapporto.
Al fine di evitare che la risoluzione del contratto sia in realtà imposta dal datore di lavoro, è prevista una particolare procedura di convalida in favore dei genitori lavoratori dipendenti. Considerate le ipotesi in cui ricorre l’obbligo di convalida, a questa tutela possono accedere anche coloro che rassegnano le dimissioni durante il congedo parentale.

Ricordiamo infatti che il Decreto legislativo numero 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53riconosce il diritto di assentarsi ai lavoratori con figli di età fino a 12 anni. I giorni di non lavoro sono peraltro coperti, nel rispetto di un determinato periodo di tempo, dall’Inps attraverso un’apposita indennità economica anticipata di norma in busta paga dal datore di lavoro, per conto dell’Istituto.

All’obbligo di convalida sopra citato, si aggiunge, a beneficio dei genitori, un’ulteriore tutela (questa volta economica) riconosciuta sempre in caso di dimissioni, ma con requisiti più stringenti rispetto alla convalida.  

Analizziamo quindi in dettaglio come funzionano le dimissioni per coloro che si assentano in congedo parentale.

Indice

Dimissioni durante il congedo parentale: obbligo di convalida

Come anticipato, è prevista una prima tutela di tipo normativo in favore dei lavoratori che presentano le dimissioni nei primi tre anni di vita del bambino. Considerato che il congedo parentale può essere fruito (entro determinati limiti di durata) fino al compimento dei dodici anni, l’obbligo di convalida delle dimissioni può interessare anche i lavoratori che si assentano dal lavoro sfruttando il citato congedo.

Nello specifico, l’obbligo di convalida opera per le dimissioni presentate:

  • Dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza;
  • Dalla lavoratrice o dal lavoratore durante:
    • I primi tre anni di vita del bambino;
    • I primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento;
    • I primi tre anni decorrenti dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore o dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.

In assenza di convalida le dimissioni sono da considerarsi inefficaci.

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Dimissioni durante il congedo parentale: effetti della convalida

La convalida delle dimissioni fa venir meno il diritto alla retribuzione fin dalla dichiarazione di recesso. Al contrario, se viene accertata la natura fittizia delle dimissioni, al dipendente spettano i compensi persi fino alla data di riammissione in servizio.

Dimissioni durante il congedo parentale: come funziona la convalida

Il lavoratore interessato presenta la richiesta di convalida al servizio ispettivo presso l’ITL competente, producendo copia della lettera di dimissioni consegnata all’azienda. Se l’istanza di convalida è trasmessa per posta il lavoratore riceve una richiesta di dichiarazione di conferma delle dimissioni che dev’essere restituita debitamente compilata.

A seguire i servizi competenti procedono alla convocazione personale del dipendente, al fine di valutare l’effettiva e consapevole volontà di presentare le dimissioni. Esaurita la procedura, l’ITL rilascia, entro 45 giorni dalla richiesta, un provvedimento di convalida che viene trasmesso al datore di lavoro e al dipendente dimissionario.

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Dimissioni durante il congedo parentale: cosa succede dopo la convalida

UniLav
Ricevuta la convalida dall’ITL, il datore di lavoro può procedere all’invio della comunicazione telematica UnificatoLav (UniLav) al fine di segnalare al Centro per l’impiego l’interruzione del rapporto a seguito di dimissioni.

Liquidazione delle competenze
In virtù della risoluzione del rapporto il lavoratore ha diritto di ricevere, con il cedolino dell’ultimo mese in forza, le competenze di fine rapporto come:

  • Ferie maturate e non godute;
  • Permessi previsti dal Ccnl applicato, maturati e non goduti;
  • Mensilità aggiuntive maturate e non liquidate (tredicesima ed eventuale quattordicesima).

A quanto citato si aggiunge il Trattamento di fine rapporto (Tfr) di norma liquidato, per ragioni legate alla corretta rivalutazione di quanto maturato al 31 dicembre dell’anno precedente, con la busta paga del mese successivo l’ultimo in forza.

Dimissioni durante il congedo parentale: tutela economica

In caso di dimissioni presentate durante il periodo in cui è vietato il licenziamento, i genitori lavoratori hanno diritto ad una particolare tutela economica, rappresentata da:

  • Indennità sostitutiva del preavviso, calcolata nella misura prevista per il licenziamento;
  • Altre indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento, compresa l’indennità di disoccupazione NASpI.

Si ricorda che per poter fruire della NASpI (erogata direttamente dall’Inps al beneficiario) è necessario:

  • Presentare apposita domanda all’Istituto, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto, a pena di decadenza;
  • Essere in stato di disoccupazione;
  • Aver totalizzato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

In quali casi opera il divieto di licenziamento?
È vietato il licenziamento (e pertanto in questi casi opera la tutela economica in caso di dimissioni) per:

  • La lavoratrice dall’inizio della gravidanza (che si presuma decorra 300 giorni prima della data presunta del parto indicata nel certificato di gravidanza) e sino al compimento di un anno di età del bambino;
  • Il padre lavoratore che fruisce del congedo di paternità alternativo ed obbligatorio, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino;
  • La lavoratrice o il lavoratore licenziati a causa della domanda o della fruizione del congedo parentale e del congedo per malattia del bambino.

Preavviso
I lavoratori che si dimettono nel periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento non sono tenuti a rispettare il preavviso imposto dal Ccnl applicato.

Foto copertina: iStock/Charnchai

Paolo Ballanti