FATTO
La decisione in commento tra origine da due differenti vicende.
Nella prima un cittadino tedesco agiva in Germania contro un portale on-line di notizie, stabilito in Austria, che associava al suo nome un vecchio fatto di cronaca nera, nonostante nel frattempo fosse intervenuta la sospensione condizionale della pena e la notizia non fosse più attuale per il tempo trascorso. Il ricorrente chiedeva pertanto che il giudice inibisse alla società resistente l’ulteriore diffusione delle informazioni in questione.
Nell’altra causa, invece, invece, due cittadini francesi citavano dinanzi al Tribunale di Parigi una nota società inglese, attiva nel campo dell’editoria online, lamentando di aver subito un danno sia alla propria immagine che alla riservatezza della loro vita privata per la pubblicazione di alcune notizie che li riguardavano.
In entrambi i casi le società resistenti eccepivano il difetto di giurisdizione del Giudice adito, chiedendo alla Corte di Giustizia di chiarire, in base all’interpretazione dell’art. 5 Regolamento comunitario n. 44/01, quale fosse il Giudice nazionale competente per le cause di diffamazione a mezzo internet.
Nell’ambito degli stessi procedimenti, la Corte di Giustizia veniva inoltre investita della soluzione di un’ulteriore questione pregiudiziale volta a chiarire, una volta individuato il Giudice competente, quale fosse, in base alle disposizioni contenute nella Direttiva 2000/31/CE, la legge applicabile alla responsabilità extracontrattuale per gli atti lesivi dei diritti della personalità posti in essere a mezzo internet.
DECISIONE
La Corte di Giustizia ha risolto la prima delle due questioni sulla base dell’art. 5, comma 3 del Regolamento n. 44/01, individuando in astratto tre possibili Giudici a cui il soggetto leso in uno dei suoi diritti della personalità a causa di un contenuto illecito diffuso su internet, può in astratto rivolgersi al fine di ottenere il risarcimento dei danni, distinguendo al riguardo l’ipotesi nella quale si chiede il risarcimento integrale del danno da quella in cui la domanda risarcitoria si riferisce solo a una parte del danno subito.
Al riguardo, i Giudici in astratto competenti sono tre: 1) il Giudice del luogo a partire dal quale è diffuso il contenuto lesivo e quindi quello del luogo di stabilimento del fornitore di contenuti; 2) il Giudice del luogo in cui è ubicato il centro di interessi del soggetto che si assume leso – ovvero il luogo della residenza o del domicilio -; 3) il Giudice di ciascuno Stato membro in cui il contenuto lesivo è ancora accessibile o lo è stato in passato.
Peraltro con riferimento ai casi nn. 1) e 2), il soggetto interessato può chiedere il risarcimento dell’intero danno subito; nel caso sub. 3), invece, il Giudice è competente a conoscere soltanto del danno effettivamente prodottosi nel territorio dello Stato membro di riferimento a causa della lesione di interessi, personali o patrimoniali, localizzabili al suo interno.
Quanto alla seconda questione sottoposta al Giudice comunitario, la stessa è stata risolta nel senso che l’art. 3 della Direttiva 2000/31/CE, pur non contenendo norme di conflitto sulla legge applicabile alla responsabilità dei fornitori dei servizi della società dell’informazione, impone comunque di non assoggettare quest’ultimo a prescrizioni di diritto sostanziale più rigorose rispetto a quelle previste dal suo diritto nazionale (ovvero quello dello Stato membro in cui è stabilito).
Il testo integrale del provvedimento è disponibile qui
BIBLIOGRAFIA ONLINE
su LeggiOggi: “Tre disegni di legge per frenare il paese”; “Quale Giurisdizione su internet”
su Il Sole24Ore qui
su Oppic.it qui
su Helloimpresa qui
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