Dichiarazione redditi pensioni e lavoro autonomo entro il 30 novembre: istruzioni Inps

Adempimento in vista per i pensionati autonomi. Questi ultimi, infatti, se sono titolati di redditi da lavoro autonomo hanno l’obbligo di far presente all’Ente erogante della pensione quanto hanno guadagnato durante l’anno. Ciò al fine di determinare il cumulo della pensione con i redditi derivanti dal lavoro autonomo. Nello specifico, l’art. 10 del D.Lgs. n. 503/1992 stabilisce che i titolari di pensioni sono tenuti a presentare all’INPS la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell’IRPEF per il medesimo anno.

Ciò significa che i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2020, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, devono effettuare la dichiarazione entro il 30 novembre 2021. Infatti è questa la data di scadenza della dichiarazione dei redditi conseguiti nell’anno 2020. A tal fine è necessario compilare e inoltrare il Mod. “RED”, disponibile tra “Tutti i servizi”, selezionando la voce “Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato”.

A ricordarlo è l’INPS con il Messaggio n. 3154 del 21 settembre 2021.

Scarica il testo del Messaggio Inps numero 3154

Dichiarazione redditi pensioni e lavoro autonomo: scadenze

La norma che disciplina la parziale incumulabilità con i redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo è l’art. 10, del D.Lgs. n. 503/1992. Al comma 4 del menzionato articolo il legislatore ha stabilito che i titolari di pensione sono tenuti a produrre all’Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell’Irpef per il medesimo anno.

Tale termine, per quest’anno, corrisponde al 30 novembre 2021.

Dichiarazione redditi pensioni e lavoro autonomo: chi è escluso

Non tutti i pensionati che svolgono un’attività autonoma sono soggetti al divieto di cumulo. Infatti, esistono determinate tipologie e categorie di trattamenti previdenziali che rimangono esclusi dall’incumulabilità, ossia:

  • i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
  • i titolari di pensione di vecchiaia;
  • i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’art. 19 del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008;
  • i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro;
  • i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Particolare menzione merita l’assegno d’invalidità, in quanto nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla L. n. 335/1995. Si ricorda, in particolare, che le predetta tabella prevede una riduzione dell’assegno pensionistico pari al:

  • 25%, in caso di reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fpld (2.060,28 euro per l’anno 2020);
  • 50%, in caso di reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fpld (2.575,35 per l’anno 2020).

Dichiarazione redditi pensioni e lavoro autonomo: casi particolari

Tutti i pensionati che non rientrano in uno dei predetti punti, sono in via teorica assoggettati al divieto di cumulo, quindi obbligati alla presentazione della comunicazione dei redditi all’INPS. Però esistono dei casi particolari che meritano attenzione.

Ad esempio, nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo del Fpld relativo al corrispondente anno (pari a 6.702,54 euro), l’art. 10, co. 2, del D.Lgs n. 503/1992 stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano.

Altro caso particolare riguarda i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Anche qui, l’art. 10, co. 5, del D.Lgs n. 503/1992 dispone che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili.

Analogo discorso può essere fatto per le indennità percepite dal giudice di pace, poiché è prevista la cumulabilità con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Inoltre, sono interamente cumulabili:

  • le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali;
  • le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei);
  • le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni;
  • le indennità dei pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario;
  • le remunerazioni percepite dai sacerdoti.

Dichiarazione redditi pensioni e lavoro autonomo: redditi da dichiarare

In merito alle modalità di dichiarazione dei redditi, l’INPS specifica che devono essere comunicati i redditi al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Si specifica, al riguardo, che il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.

Dichiarazione redditi pensioni e lavoro autonomo: come trasmetterla

Passando alle modalità d’invio della domanda, il pensionato è tenuto a inoltrare la domanda in via telematica sul sito INPS. Nello specifico, occorre compilare e inoltrare il Mod. “RED”, disponibile tra “Tutti i servizi”, selezionando la voce “Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato”. Infine occorrerà selezionare “Campagna di riferimento: 2021” (dichiarazione redditi per l’anno 2020). Per l’accesso è necessario utilizzare una delle seguenti credenziali:

  • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Carta di Identità Elettronica (CIE).

Dal 1° ottobre 2021 non è più consentito l’accesso al portale con il Pin Inps. È possibile, per chi ne è sprovvisto, richiedere lo SPID tramite gli Identity Provider elencati nel sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

Oltre al canale telematico, gli interessati possono rendere la dichiarazione reddituale anche attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile:

  • al numero 803 164 (gratuito da rete fissa);
  • al numero 06 164 164 (da rete mobile con costi variabili in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico).

Leggi anche “Delega identità digitale: attiva dal 1 ottobre per i Servizi Inps”

Dichiarazione redditi pensioni e lavoro autonomo: sanzioni

È importante specificare, infine, che in caso di omissione della dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, i pensionati sono tenuti a versare all’Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.

Tale somma sarà poi in seguito prelevata dall’Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

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Daniele Bonaddio

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