Relativamente alle spese scolastiche, la Legge di Stabilita per il 2017 (Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) ha modificato la lett. e-bis) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR, prevedendo nuovi limiti di detraibilità delle suddette spese per il 2016, 2017, 2018 e 2019, in particolare per il 2018 il limite è di 786 euro, per il 2019 sarà di 800 euro.
La detrazione in esame spetta in relazione alle spese di frequenza della:
- scuola dell’infanzia;
- scuola del primo ciclo di istruzione (scuola elementare e media);
- scuola secondaria di secondo grado.
Spese scolastiche: cosa si può detrarre
La detrazione spetta anche per l’iscrizione ai corsi istituiti presso i Conservatori di musica o istituti musicali parificati, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nella circolare n. 7 del 27 aprile 2018, che rientrano tra le spese ammesse alla detrazione in esame anche i contributi obbligatori o volontari deliberati dagli istituti scolastici o da loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.
Tali contributi, non sono da ricomprendere tra le erogazioni liberali perché appunto vengono deliberati dall’istituto.
Rientrano nelle spese detraibili anche quelle sostenute per la mensa scolastica ed i servizi integrativi (ad esempio, assistenza al pasto), le gite scolastiche e l’assicurazione della scuola.
Le spese devono essere documentate mediante ricevute o quietanze di pagamento, con indicazione dell’importo sostenuto e dei dati dell’alunno.
Le spese sono detraibili dal genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa, e in caso di intestazione del documento al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Se la spesa viene sostenuta in maniera, diversa è possibile annotare sul documento di spesa una diversa percentuale di ripartizione.
Lo speciale Modello 730
Penne, matite, libri: sono detraibili?
Non sono ammesse in detrazione le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici.
==> Dichiarazione redditi 2019: calendario scadenze per 730 e 770 <==
Dichiarazione dei redditi 2019: frequenza di corsi universitari
Per quanto concerne le spese per la frequenza di corsi universitari, la lett. e) del comma 1 dell’ art. 15 del TUIR, prevede la detrazione del 19% dall’imposta lorda per quelle relative alla frequenza di corsi presso università statali e non statali, in misura non superiore, (per le università non statali), a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. Per le spese relative al 2018 si fa riferimento al D.M. del 28 dicembre 2018.
L’Agenzia delle Entrate con la citata circolare n. 7 del 2018, ci dice che è possibile beneficiare della detrazione del 19% anche per le spese sostenute per la frequenza di Istituti tecnici superiori (ITS), in quanto equiparati alle spese universitarie, di corsi di specializzazione, tra i quali rientrano anche i corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria, se effettuati in centri accreditati dal MIUR, di corsi di perfezionamento, di corsi di alta formazione artistica/musicale/coreutica istituiti ai sensi del D.P.R. n. 212/2005, equiparati ai corsi universitari.
Il decreto Miur del 28 dicembre 2018, ha individuato gli importi massimi sui quali calcolare la detrazione, in base all’area disciplinare (corsi di laurea) e alla sede del corso di studi (suddivisa in nord, centro e isole).
Per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in regioni diverse rispetto a quelle in cui l’Università ha la sede legale, si fa riferimento all’area geografica in cui si svolge il corso.
Nel limite di spesa individuato dal decreto, è ricompresa anche l’imposta di bollo per la quale non è prevista la possibilità di sommare l’importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti. Il limite individuato comprende anche la spesa sostenuta per il test di ammissione.
Se ad esempio vengono sostenute più prove di ammissione, presso Università non statali situate in diverse aree geografiche e appartenenti a diverse aree, va verificato se lo studente si iscriverà o meno ad un corso di laurea per cui ha sostenuto il test.
In caso di iscrizione, le spese sostenute per tutti i test di ammissione concorrono al raggiungimento del limite proprio del corso a cui lo studente si è iscritto, se invece lo studente ha sostenuto più test di ammissione ad Università non statali, senza iscriversi ad alcun corso, ai fini della detraibilità va fatto riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi/facoltà per le quali ha svolto il test. Agli importi va invece aggiunta la tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’art. 3, della Legge n. 549/95.
Corsi universitari all’estero
Per i corsi universitari all’estero, il riferimento va effettuato all’importo massimo previsto dal citato decreto, in particolare ai corsi della medesima area disciplinare, e alla zona geografica in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, ciò vale anche per i corsi post laurea all’estero.
Università telematiche e università pontificie
In caso di frequenza di corsi di laurea svolti da Università telematiche, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che si deve far riferimento all’importo massimo previsto dal decreto in esame per i corsi della medesima area disciplinare e far riferimento alla zona geografica in cui ricade la sede legale dell’Università.
Per la frequenza di corsi di laurea presso le Università Pontificie va fatto riferimento all’importo massimo previsto dal DM, per i corsi dell’area disciplinare “Umanistico – sociale” nella zona geografica in cui si svolge il corso di studi.
Dichiarazione dei redditi 2019: spese detraibili
Per individuare le tipologie di spesa per le quali è possibile fruire della detrazione di cui alla lett. e) in esame, sono ancora validi i chiarimenti forniti in passato dall’Agenzia delle Entrate (Circolari n. 20 del 13 maggio 2011, e n. 13 del 9 maggio 2013). Le spese universitarie rientrano tra gli oneri per i quali la detrazione spetta anche se sono sostenuti per un familiare fiscalmente a carico.
Si ricorda che rientrano tra le spese detraibili le tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche se relative ad anni fuori corso o a corsi di perfezionamento o specializzazione universitaria), e le soprattasse per esami di profitto e di laurea.
NON rientrano invece le spese relative all’acquisto di testi scolastici e cancelleria, le spese di viaggio, vitto e alloggio collegate alla frequenza universitaria.
Per le spese di alloggio si ricorda che per gli studenti universitari fuori sede, vi è una specifica detrazione prevista dalla lett. i-sexies) del citato comma 1 dell’art. 15 del TUIR. Sono anche esclusi dal beneficio i contributi pagati all’Università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero.
Sono ammesse alla detrazione le spese di frequenza di master universitari assimilabili, per durata e struttura dell’insegnamento, a corsi universitari o di specializzazione e gestiti da istituti universitari. Sono detraibili le spese per la frequenza di scuole di specializzazione per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole statali e paritarie.
Si ricorda infine che la spesa deve essere documentata da bonifico bancario o da bollettino postale o anche da ricevuta/quietanza di pagamento dai quali devono essere desumibili oltre ai dati dell’istituto, la causale, l’importo, la data del pagamento e i dati dello studente.
Compilazione del modello 730/2019
Per fruire delle detrazioni sopra viste, per le spese sostenute nel 2018 il contribuente (studente o soggetto di cui risulta fiscalmente a carico) deve esporre il relativo importo (nei limiti previsti) nella Sezione I del quadro E del modello 730/2019.
I righi interessati sono da E8 a E13 (Altre spese), e in particolare nel campo “Codice spesa” relativamente alle spese di istruzione universitaria va indicato il codice 13 (il codice 12 per le spese di istruzione sostenute per la scuola dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado).
L’importo deve comprendere anche le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13 (o con il codice 12).
Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice 13 (o con il codice 12).
Dichiarazione dei redditi 2019: detrazione spese trasporto pubblico
Quest’anno nel modello 730 è presente una nuova agevolazione, debutta infatti la detrazione Irpef relativa alle spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Il nuovo bonus spetta nella misura del 19% sull’ammontare delle spese totali nel limite di 250 euro annui, sostenute dal contribuente anche per i familiari fiscalmente a carico.
Chi ha diritto alla detrazione
Il bonus è destinato ai soggetti che usufruiscono del trasporto pubblico per la mobilità quotidiana, quali studenti, lavoratori, e pensionati.
Il riferimento all’abbonamento prevede l’esistenza di un titolo che consenta al titolare di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o su una intera rete, in un periodo di tempo specificato.
La detrazione non riguarda le spese per titoli di viaggio con durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, e le carte di trasporto integrate (che consentono anche l’ingresso a musei o spettacoli).
Sono detraibili i servizi che hanno come oggetto il trasporto di persone, resi da enti pubblici, ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici.
Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite. Se il titolo di viaggio è nominativo dallo stesso deve risultare la durata e la spesa sostenuta.
In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio in formato elettronico, la documentazione attestante la spesa deve contenere le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile a individuare il servizio reso. In caso di titoli di viaggio non nominativi, potrà essere necessario produrre (a seguito di controllo) un’autocertificazione in cui si dovrà dichiarare il fruitore.
Nel modello 730/2019, le spese per l’acquisto dell’abbonamenti per il trasporto pubblico, devono essere indicate nel quadro E Righi da E8 a E10 specificando il codice 40.
Le somme indicate devono comprendere anche le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 40.
Anche in questo caso non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice 40.
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