La normativa italiana riconosce una serie di prestazioni assistenziali e di benefici economici sui trattamenti pensionistici a condizione che il soggetto titolare della prestazione e, in taluni casi, anche coniuge e familiari di quest’ultimo, rispettino determinate soglie reddituali.
Per stabilire il diritto o meno alle citate prestazioni, vige l’obbligo di dichiarare annualmente all’Inps l’ammontare dei redditi totalizzati e / o percepiti nel periodo d’imposta precedente.
L’omessa dichiarazione reddituale (in sigla RED) comporta la sospensione se non addirittura la revoca definitiva delle prestazioni.
Con il messaggio del 4 ottobre 2024 numero 3301 l’Inps ha reso noto, alla luce dell’avvio della Campagna RED ordinaria 2024 per la dichiarazione dei redditi 2023 la messa a disposizione del nuovo servizio online “RED Precompilato” in sostituzione del “RED Semplificato”.
Analizziamo in dettaglio come utilizzare il nuovo strumento dichiarativo e nel rispetto di quali scadenze.
Indice
Chi è obbligato all’invio della dichiarazione RED
Per la Campagna RED 2024, relativa ai redditi totalizzati nel 2023, i soggetti obbligati all’invio della dichiarazione sono:
- pensionati che negli anni precedenti quello oggetto di verifica non hanno avuto altri redditi oltre a quello da pensione (propri o, se previsto, dei familiari) se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l’anno precedente;
- titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all’amministrazione finanziaria tutti i redditi influenti sulle prestazioni, perché non devono essere segnalati all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi modello 730 o REDDITI PF (è il caso, ad esempio, del lavoro dipendente prestato all’estero, degli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato o i proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva all’Irpef);
- i soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione all’Agenzia Entrate della dichiarazione dei redditi e in possesso di redditi ulteriori quelli da pensione (trattasi ad esempio dei titolari di Assegno al Nucleo Familiare – ANF con un reddito da pensione e un reddito da abitazione principale);
- titolari di alcune tipologie di redditi rilevanti sulle prestazioni collegate al reddito che si dichiarano in maniera diversa ai fini fiscali all’Agenzia delle Entrate (come, ad esempio, i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o assimilati e lavoro autonomo, occasionale).
La tabella 1 contenuta nella Circolare Inps del 30 novembre 2015, numero 195 evidenzia i casi in cui l’Inps effettua la verifica reddituale, con il dettaglio delle ipotesi dove rilevano non soltanto i redditi del titolare della prestazione ma altresì quelli di coniuge e familiari.
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Come funziona dichiarazione RED precompilata
L’obiettivo del servizio RED precompilato è di semplificare gli adempimenti dichiarativi dei pensionati della gestione integrata residenti in Italia, a massimizzare il grado di aggiornamento e completezza dei dati utili alle verifiche previste.
Il servizio consente, previo consenso dell’interessato, di precompilare i dati reddituali già conosciuti dall’Inps. L’utente a, sua volta, ha la possibilità di confermare, integrare o rettificare le informazioni reddituali pre-inserite.
Per agevolare l’utente il sistema ha una finestra di conversazione con un Assistente Virtuale (“chatbot”) in grado di chiarire le modalità di compilazione e i criteri di valorizzazione delle diverse informazioni reddituali.
Come inviare la dichiarazione reddituale/Red precompilata
Per procedere all’invio della dichiarazione reddituale precompilata è necessario collegarsi all’apposita piattaforma telematica, disponibile su “inps.it – Prestazioni e Servizi – Dichiarazione reddituale / RED Precompilato – Campagna RED 2024”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
Una volta effettuato l’accesso compare un avviso dove si comunica che è aperta la campagna reddituale 2024, dal 30 settembre scorso al 28 febbraio 2025.
Per visualizzare la dichiarazione precompilata è necessario selezionare dal menù a tendina la sola opzione possibile “Campagna Red 2024 anno richiesto 2023” dopo aver verificato la correttezza dei dati di contatto a disposizione dell’Inps (per aggiornare i contatti è necessario collegarsi alla piattaforma “MyINPS” del portale istituzionale).
Se il soggetto non risulta tra quelli obbligati all’invio della RED compare il messaggio bloccante: “Lei non risulta interessato alla campagna reddituale 2024”.
Modalità di invio dichiarazione reddituale RED
Come precisato dal messaggio Inps numero 3301/2024, in alternativa alla presentazione in autonomia la dichiarazione reddituale può essere trasmessa all’Istituto avvalendosi di:
- servizi garantiti da Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o da liberi professionisti abilitati convenzionati;
- contact center Inps;
- strutture territoriali dell’Istituto.
Scadenze di invio dichiarazione
Il termine previsto per presentare la dichiarazione 2024, relativa ai redditi 2023, è il 28 febbraio 2025.
La scadenza descritta opera tanto in caso di presentazione della dichiarazione precompilata quanto nelle ipotesi in cui l’interessato si avvale di CAF / professionisti.
Dichiarazione RED non inviata: cosa succede?
Il Decreto – legge 30 dicembre 2008, numero 207 (convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2009, numero 14) dispone all’articolo 35, comma 10-bis, in caso di dichiarazione reddituale non trasmessa entro il 28 febbraio 2025 si incorre nella “sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
In tal caso, quindi, gli effetti della sospensione interessano le prestazioni relative all’annualità 2025.
Regolarizzazione entro 60 giorni
Nell’ipotesi in cui, entro sessanta giorni dalla sospensione, l’interessato proceda comunque all’invio della dichiarazione reddituale è garantito il ripristino della prestazione sospesa “dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l’anno in corso” (articolo 35, comma 10-bis).
Revoca definitiva
Qualora, ancora l’articolo 35, comma 10-bis, entro i “60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione” si incorre nella revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno successivo quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa (ancora l’annualità 2025).
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