Dichiarazione 730/2023: adempimenti e scadenze

Paolo Ballanti 29/03/23
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La Dichiarazione 730/2023 si utilizza per dichiarare i redditi di lavoratori dipendenti e pensionati. Tutte le somme rilevanti dal punto di vista fiscale, percepite o totalizzate dal contribuente in un determinato periodo d’imposta, vengono considerate per il calcolo dell’Irpef lorda e delle addizionali regionali e comunali.

A seguire si effettua il calcolo degli oneri deducibili e detraibili spettanti, ottenendo così l’Irpef netta effettivamente dovuta dall’interessato, da confrontare con quella già trattenuta da uno o più sostituti d’imposta. Se la differenza tra le imposte calcolate in 730 meno quelle già pagate nel corso dell’anno è positiva il contribuente dovrà versare all’Erario ulteriori somme a titolo di tasse ancora dovute. Al contrario, se la differenza è negativa, l’interessato avrà diritto ad un rimborso per imposte pagate in eccesso. Con riferimento all’anno 2022, il calcolo dell’Irpef e delle addizionali dovute sarà oggetto del modello 730 2023.

L’Agenzia entrate, al fine di agevolare gli adempimenti a carico dei cittadini o degli intermediari cui questi affidano l’elaborazione della dichiarazione dei redditi, mette a disposizione il 730 precompilato, con la possibilità di accettare il modello così com’è e di trasmetterlo alla stessa AE. In alternativa è sempre possibile ricorrere al 730 modello ordinario.

Alla luce delle istruzioni fornite dall’Agenzia, disponibili collegandosi a “agenziaentrate.gov.it – Schede informative e servizi – Dichiarazioni – 730/2023 – Modello e istruzioni” analizziamo in dettaglio le scadenze e gli adempimenti necessari per l’invio della dichiarazione 730/2023.

Indice

Dichiarazione 730/2023: scadenze

Il modello 730/2023 precompilato dev’essere presentato, entro il prossimo 30 settembre, direttamente all’Agenzia entrate, al Caf, al professionista o al sostituto d’imposta.

Essendo un termine che cade di sabato, la scadenza sopra citata si sposta al primo giorno feriale successivo, nello specifico lunedì 2 ottobre 2023.

Dichiarazione 730/2023: come si presenta

Le modalità di invio della dichiarazione 730/2023 differiscono tra:

  • Presentazione diretta da parte del contribuente;
  • Presentazione tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato.

Dichiarazione 730/2023: presentazione diretta

Nel caso in cui il contribuente presenti direttamente il 730 precompilato, questi deve collegarsi al portale dell’AE “agenziaentrate.gov.it” selezionando in basso nell’homepage il servizio “Accedi alla precompilata”.
A tal proposito è necessario possedere le credenziali SPID, CIE o CNS. Sono contemplate altre modalità di accesso, come:

  • Credenziali Fisconline;
  • Presentazione in qualità di tutore, curatore speciale, amministratore di sostegno, genitore o rappresentante (persona di fiducia) se si trasmette la dichiarazione di un tutelato, minore o rappresentato;
  • Erede;
  • Pin dispositivo dell’Inps.

Una volta effettuato l’accesso sarà necessario indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio, oltre a:

  • Compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef;
  • Verificare con attenzione se i dati presenti nel 730 precompilato sono corretti e completi.

Accettazione senza modifiche
Il 730 precompilato che non necessita di correzioni o integrazioni può essere accettato dal contribuente e trasmesso senza modifiche.

Accettazione con modifiche
Come indicato nelle istruzioni dell’Agenzia entrate se “alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello” ad esempio per aggiungere un reddito non presente ovvero oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata.
In queste ipotesi viene messo a disposizione dell’interessato:

  • Un nuovo modello 730;
  • Un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente.

Invio
Una volta accettata o modificata, la dichiarazione dei redditi può essere trasmessa tramite la piattaforma telematica del sito “agenziaentrate.gov.it”. A seguito della trasmissione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

Dichiarazione 730/2023: presentazione tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato

In alternativa alla presentazione diretta tramite il portale AE, il 730 precompilato può essere presentato:

  • Al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), nel caso in cui quest’ultimo abbia comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
  • Ad un Caf – professionista abilitato.

In queste ipotesi il contribuente deve rilasciare un’apposita delega al soggetto incaricato, affinché questi possa accedere al modello precompilato.

Presentazione al sostituto d’imposta
Come anticipato, il contribuente è tenuto a delegare formalmente il sostituto d’imposta affinché questi possa accedere al 730 precompilato.
Sempre il sostituto acquisisce la scheda contenente la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef.
Prima dell’invio della dichiarazione all’AE e comunque entro il:

  • 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
  • 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal 1° al 20 giugno;
  • 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
  • 15 settembre per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
  • 30 settembre per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre;

il sostituto d’imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata ed il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute.

Presentazione al Caf o al professionista abilitato
Quanti si rivolgono al Caf o al professionista abilitato per l’invio del 730 devono consegnare:

  • La delega per l’accesso alla dichiarazione 730/2023 precompilata;
  • Il modello 730-1 in busta chiusa, contenente la scelta per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef (la busta dev’essere consegnata, indicando il codice fiscale ed i dati anagrafici, anche se l’interessato non esprime alcuna scelta).

In caso di presentazione del modello 730 precompilato senza modifiche, il contribuente non deve esibire la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione, forniti dai soggetti terzi all’Agenzia entrate.
Al contrario, a fronte della presentazione del modello con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, il contribuente deve esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati in dichiarazione. Fanno eccezione i documenti comprovanti le spese sanitarie che non risultano modificate rispetto alla dichiarazione precompilata.

La documentazione (in originale) dev’essere conservata dal contribuente, così come il Caf – professionista, tenuto peraltro a trasmetterla, su richiesta, all’Agenzia entrate.
I principali documenti da esibire sono:

  • La Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
  • Gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute (il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d’imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che quest’ultimo ha già considerato quando ha calcolato le imposte ed effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso dello stesso);
  • Gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24;
  • La dichiarazione modello REDDITI in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

La documentazione relativa al modello 730 2023 dev’essere conservata fino al 31 dicembre 2028, termine entro il quale l’amministrazione fiscale può richiederla. Al contrario non dovranno essere conservati i documenti riferiti ai dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.

Il Caf – professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione ed il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione “sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta e le somme che saranno trattenute” (istruzioni AE).

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Dichiarazione 730/2023: visto di conformità

I Caf – professionisti hanno l’obbligo di verificare, nei casi previsti, che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente, relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi.

A tal proposito, per ogni dichiarazione dev’essere rilasciato un visto di conformità, ossia una certificazione di correttezza dei dati. In presenza di un visto di conformità infedele, il Caf – professionista è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata a seguito dei controlli formali dell’Agenzia entrate, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Dichiarazione 730/2023: modello ordinario

L’utilizzo del 730 precompilato è una facoltà concessa al contribuente, il quale può presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello REDDITI). Il contribuente per cui l’AE ha predisposto il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il 730 (per esempio i redditi d’impresa) è tenuto a trasmettere la dichiarazione utilizzando il modello REDDITI ordinario o modificando il REDDITI precompilato.

Un altro caso di presentazione del 730 ordinario è quello del soggetto per cui l’Agenzia non ha predisposto la precompilata (ad esempio perché non in possesso di alcun dato da riportare in dichiarazione dei redditi).
Il modello 730 ordinario, reperibile online sul portale “agenziaentrate.gov.it” può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato, nel rispetto della scadenza del 30 settembre.

I dipendenti privi di sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il 730 “a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato” (istruzioni AE).

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Modello 730/2023 – Istruzioni per la compilazione 1 MB
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