Saggi: occorre migliorare la disciplina della class action. Ecco come

Marco Pierani 15/04/13
Il paragrafo 4.5 del documento dei Saggi di Napolitano sulle misure economiche è dedicato ad “Aprire alla concorrenza, tutelare meglio i consumatori” cosa apprezzabile e non certo scontata. In particolare a pag 41 troviamo scritto:

“Inoltre, occorre una tutela diretta contro le pratiche commerciali scorrette e la pubblicità ingannevole. Al riguardo, già esistono gli strumenti offerti dal Codice del consumo, ma la tutela va rafforzata lungo le seguenti direttrici: rapido recepimento della nuova direttiva UE sui diritti dei consumatori; garanzia di una migliore informazione del consumatore, anche attraverso l’uso di siti pubblici espressamente dedicati (per esempio, sui prezzi giornalieri dei carburanti praticati dai differenti distributori); miglioramento della disciplina della class action in modo tale da renderne più agevole l’esercizio; valorizzazione del ruolo delle associazioni di tutela dei consumatori.”

Ora, data la drammatica situazione del Paese, c’è da sperare che si possa formare un Governo e che questa Legislatura vada avanti. In tal caso occorrerebbe senz’altro valorizzare anche questo utile spunto dei Saggi tramutandolo in un apposito disegno di legge volto a migliorare la disciplina della class action e a renderne più agevole l’esercizio.

Il perdurare della crisi sta infatti cominciando a intaccare pericolosamente anche i diritti dei consumatori che, riconosciuti ormai sempre più spesso solo sulla carta, devono diventare oggetto di una faticosa riconquista giornaliera sia nei confronti delle imprese sia nei confronti della Pubblica Amministrazione e dello Stato.

Se è giusto ed opportuno tenere sotto controllo i conti del Paese, pare evidente che questo non possa essere fatto mettendo sostanzialmente in crisi le basi dello Stato di diritto prevaricando coloro che, come i consumatori finali, da soli non hanno gli strumenti per potersi difendere.  E’ proprio in tale ottica che Altroconsumo www.altroconsumo.it ha deciso di dedicare maggiori risorse e attenzione alle proprie attività di advocacy dimostrando che anche i consumatori, unendo le proprie forze e assistiti da un’associazione seria e professionale, sono in grado di tirare fuori i denti ove i diritti dei consumatori e dei cittadini vengano calpestati.

Le oltre 100.000 preadesioni alle 5 class action promosse dalla nostra associazione in vari settori di consumo stanno a dimostrare la potenzialità dello strumento che – concordiamo con i Saggi – deve tuttavia essere perfezionato per poter avere un maggiore effetto di deterrenza e introdurre efficienza nel mercato nell’interesse generale.

L’azione di classe di cui all’art. 140 bis del Codice del Consumo rappresenta, in linea di principio, uno degli strumenti di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori più efficaci tra quelli sin qui adottati nelle più evolute discipline consumeristiche. Le peculiarità con le quali tale istituto è stato introdotto anche nel nostro Ordinamento, tuttavia, l’hanno privato della necessaria efficacia come è emerso in tutta evidenza nel primo periodo di applicazione delle relative disposizioni.

L’azione di classe, peraltro, costituisce indirettamente un prezioso strumento competitivo giacché stimola imprese e mercato a operare attraverso pratiche commerciali corrette e legittime al fine di evitare le importanti ripercussioni economiche connesse a eventuali condanne al risarcimento dei danni prodotti a intere classi di consumatori.

Lo strumento dell’azione di classe, d’altra parte, è straordinariamente utile e prezioso nel sistema della contrattazione di massa in cui classi di consumatori di centinaia di migliaia di soggetti condividono, assai di frequente, interessi e diritti che, isolatamente considerati, non giustificano da parte di nessuno degli appartenenti alla classe un’azione giudiziale individuale.

In tale contesto, pur avendo apprezzato le recenti modifiche dell’art. 140 bis del Codice del Consumo che consentono ora di agire anche ove non ci sia un diretto rapporto contrattuale e di raccogliere una classe fatta di posizioni omogenee e non più necessariamente identiche, risulta evidente l’opportunità di un intervento più incisivo allo scopo di colmare le lacune normative che, allo stato, precludono ancora un ricorso efficace all’azione di classe.

Anche sulla scorta delle considerazioni dei Saggi di Napolitano auspichiamo pertanto le seguenti ulteriori modifiche:

–       semplificare l’adesione dei consumatori all’azione in modo che la classe rappresenti, più fedelmente possibile, il novero dei soggetti lesi dalla condotta dell’impresa o del professionista e prevedere che l’adesione possa essere comunicata, anche nel giudizio d’appello, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni;

–       abbattere i costi di pubblicità legale in capo al soggetto promotore dell’azione una volta passato il vaglio di ammissibilità, consentendo una maggiore libertà nelle modalità di informare i consumatori possibili aderenti attraverso Internet, riservando adeguati spazi messi a disposizione in tv dalla RAI in termini di pubblicità di servizio e di pubblica utilità e onerando la controparte a mettere a disposizione del promotore dell’azione il database dei suoi clienti potenzialmente rientranti nella classe individuata dal giudice;

–       fare in modo che una decisione dell’Antitrust in materia di pratiche commerciali scorrette – ma anche in materia di concorrenza – possa essere valorizzata dai consumatori in termini risarcitori con lo strumento della class action direttamente davanti al Tribunale civile, senza intoppi di sorta e, soprattutto, senza che sia lasciata a un Tribunale amministrativo la possibilità di poter dire sostanzialmente l’ultima parola in tema di diritti primari dei consumatori, non avendone né la competenza, né la sensibilità adeguate. Eliminare dunque dall’art. 140 bis l’ipotesi di sospensione dell’azione di classe ove sia pendente un giudizio sulla stessa materia davanti al Giudice amministrativo;

–       prevedere, infine, in ogni caso la possibilità che il Giudice stabilisca, tenuto conto delle circostanze del caso (ad esempio, l’entità modesta degli importi in gioco), che la class action produca effetti nei confronti di tutti gli interessati, salvo coloro che dichiarino di non volervi aderire (opt-out).

 

Le relazioni finali dei dieci saggi di Napolitano

Marco Pierani

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