Approvata con Legge 30 dicembre 2021 numero 234, la Manovra (articolo 1 comma 2) è intervenuta nella parte del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (cosiddetto “TUIR”, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917) che disciplina le detrazioni fiscali in favore di coloro che producono uno o più redditi da lavoro dipendente e taluni redditi assimilati.
La norma ritoccata, contenuta all’articolo 13 comma 1 del TUIR, ha la funzione di riconoscere ai contribuenti un importo (la detrazione) tale da abbattere l’IRPEF lorda, in ragione dei costi sostenuti dall’interessato nella produzione dei redditi (si pensi ad esempio al prezzo del carburante o degli abbonamenti per i mezzi pubblici, utilizzati per recarsi al lavoro).
La detrazione non è tuttavia identica per tutti i lavoratori, essendo legata al reddito complessivo ai fini fiscali del contribuente, calcolato considerando i redditi di ogni categoria al lordo degli oneri deducibili (compresi i redditi dei fabbricati soggetti a cedolare secca), ma escludendo:
- Il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze;
- I premi di risultato soggetti ad imposta sostitutiva del 10%.
Analizziamo in dettaglio come cambiano (e di quanto) le detrazioni da lavoro dipendente.
Busta paga senza bonus 100 euro: chi non lo riceve più e perché
Detrazioni da lavoro dipendente 2022: cosa cambia
Le detrazioni da lavoro dipendente sono disciplinate dall’articolo 13 del TUIR in modo da riconoscere un importo differente a seconda dei redditi del contribuente. La Manovra 2022 è intervenuta tanto nel modificare le soglie reddituali quanto gli importi delle detrazioni stesse.
In particolare passa da 8 mila a 15 mila euro la prima fascia di calcolo delle detrazioni, quella per cui è riconosciuto un importo di 1.880,00 euro.
Vengono inoltre modificate le soglie reddituali a partire dalle quali scattano il secondo e terzo scaglione di calcolo delle detrazioni:
- Sino al 2021 ricadevano nella seconda fascia coloro che totalizzavano un reddito superiore a 8 mila ma non eccedente i 28 mila euro, dal 2022 sono ricompresi coloro che hanno un reddito superiore a 15 mila ma non eccedente i 28 mila euro;
- La terza fascia passa dall’essere applicata a chi ha un reddito complessivo superiore a 28 mila ma non eccedente i 55 mila euro, al contribuente con reddito complessivo superiore a 28 mila ma non eccedente i 50 mila euro.
Da ultimo, se nel 2021 le detrazioni non spettavano a chi aveva un reddito complessivo eccedente i 55 mila euro, a partire dal 2022 la soglia è abbassata a 50 mila euro.
Detrazioni lavoro dipendente 2022: le nuove regole
In base alle modifiche operate dalla recente Legge di Bilancio, a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (quindi, per intenderci, già dalle buste paga di competenza di gennaio) le detrazioni per i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, sono così calcolate:
Anno 2022 | |
Reddito complessivo (RC) | Detrazione |
Non superiore a 15.000,00 euro | 1.880,00 |
Superiore a 15.000,00 ma non eccedente i 28.000,00 euro | 1.910 + [1.190 * (28.000 – RC) / 13.000,00] |
Superiore a 28.000,00 ma non eccedente i 50.000,00 euro | 1.910 * [(50.000,00 – RC) / 22.000,00] |
Oltre 50.000,00 euro | 0 |
Viene poi riconosciuta un’ulteriore detrazione (diversa da quella introdotta per ridurre il cuneo fiscale dal 1° luglio 2020 ad opera del Decreto Legge numero 3/2020) pari a 65,00 euro per chi ha redditi da 25 mila a 35 mila euro.
Naturalmente, come accadeva già con le precedenti detrazioni, gli importi indicati sono annuali, suscettibili di essere rapportati al periodo di lavoro svolto nell’anno. Nel calcolo devono essere compresi i giorni che danno diritto alla retribuzione soggetta a ritenute fiscali (cosiddetti “giorni detrazione”), in particolare si includono festività, riposi settimanali ed altri giorni non lavorativi, mentre devono essere esclusi quelli per i quali non spetta alcun compenso (per citare alcuni esempi le aspettative non retribuite e le assenze ingiustificate).
Quanto appena descritto non vale per la prima fascia di detrazione (quella per i redditi sino a 15 mila euro). In tal caso, pur rapportando l’importo ai periodi lavorativi, questo non potrà essere inferiore a 690,00 euro elevati a 1.380,00 euro per i rapporti a tempo determinato.
Il confronto con il 2021
Per meglio comprendere la portata della riforma vediamo i criteri di calcolo in vigore sino al periodo d’imposta 2021, prima delle modifiche decise dalla Legge di Bilancio:
Anno 2021 | |
Reddito complessivo (RC) | Detrazione |
Non superiore a 8.000,00 euro | 1.880,00 |
Superiore a 8.000,00 e non eccedente i 28.000,00 euro | 978 + [902 * (28.000,00 – RC) / 20.000,00] |
Superiore a 28.000,00 e non eccedente i 55.000,00 euro | 978 * [(55.000,00 – RC) / 27.000,00] |
Superiore a 55.000,00 euro | 0 |
Per la detrazione spettante alla fascia sino a 8 mila euro valgono le stesse considerazioni fatte per chi, dal 2022, totalizza un reddito complessivo non superiore a 15 mila euro (detrazione minima equivalente a 690 / 1.380 euro).
Detrazioni lavoro dipendente 2022: confronto tra importi 2021 e 2022
Nella seguente tabella vedremo, a parità di reddito complessivo, a quanto ammontavano le detrazioni da lavoro dipendente sino al 2021 e la somma spettante per il 2022.
Reddito complessivo | Importo 2021 | Importo 2022 | Differenza 2022 – 2021 |
8.000,00 euro | 1.880,00 euro | 1.880,00 euro | 0 |
15.000,00 euro | 1.564,30 euro | 1.880,00 euro | + 315,70 euro |
20.000,00 euro | 1.338,80 euro | 2.642,21 euro | + 1.303,41 euro |
25.000,00 euro | 1.113,30 euro | 2.249,53 euro | + 1.136,23 euro |
32.000,00 euro | 833,06 euro | 1.627,57 euro | + 794,51 euro |
40.000,00 euro | 543,28 euro | 868,10 euro | + 324,82 euro |
Pensiamo ad un dipendente con reddito complessivo pari ad euro 20 mila:
Anno | IRPEF lorda (A) | Detrazioni lavoro dipendente (B) | IRPEF netta dovuta
(A-B) |
2021 | 4.800,00 | 1.338,80 | 3.461,20 |
2022 | 4.700,00 | 2.642,21 | 2.057,79 |
Detrazioni lavoro dipendente 2022: a chi spettano?
Le detrazioni appena descritte spettano (ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del TUIR) in favore di coloro che producono, nel periodo d’imposta, uno o più redditi appartenenti alle seguenti categorie:
- Redditi di lavoro dipendente;
- Compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, cooperative di servizi, cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, cooperative della piccola pesca;
- Indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti, a seguito di incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- Somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio ovvero di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale;
- Somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Le remunerazioni dei sacerdoti;
- Le prestazioni pensionistiche di cui al Decreto Legislativo 21 aprile 1993 numero 124, comunque erogate;
- Gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 10 tra gli oneri deducibili, esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 41;
eccezion fatta per quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell’articolo 10 comma 1 lettera c) fra gli oneri deducibili.
Detrazioni lavoro dipendente 2022: cambia il trattamento integrativo e addio all’ulteriore detrazione
È opportuno ricordare che all’aumento delle detrazioni da lavoro dipendente si accompagna la modifica (sempre ad opera della Legge di Bilancio 2022) dell’impianto del trattamento integrativo (ex “Bonus Renzi”). Quest’ultima, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, spetterà in misura “piena” (euro 1.200,00 netti annui) per chi ha un reddito complessivo non superiore a 15 mila euro (rispetto alla precedente soglia di 28 mila euro).
Viceversa, coloro che totalizzano un reddito eccedente i 15 mila ma non superiore i 28 mila euro avranno diritto al bonus soltanto se la somma delle detrazioni (elencate all’articolo 1 comma 1 del Decreto Legge 6 febbraio 2020 numero 3) è superiore all’IRPEF lorda. In caso positivo, il trattamento integrativo (comunque non eccedente i 1.200,00 euro annui) sarà pari alla differenza tra le suddette detrazioni e l’imposta lorda.
Da ultimo, la Manovra ha abrogato, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’ulteriore detrazione spettante, sino all’anno precedente, in favore di coloro che possedevano redditi superiori a 28 mila ma non eccedenti i 40 mila euro.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento