Egregio Direttore, mio padre è morto prematuramente nel giugno 2014. Da poco aveva fatto ristrutturare la vecchia casa dove ha vissuto per anni con mia madre e per tale ristrutturazione ha beneficiato del 36%-50% di detrazione d’imposta.
Ora che lui non c’è più, come dobbiamo comportarci noi figli, siamo in tre, con quella detrazione? Cordialmente grazie (Gloria A. – Ancona)
Nella risposta al quesito posto dalla Sig.ra Gloria, tratteremo di cosa accade alla detrazione per ristrutturazioni quando il titolare muore.
Occorre individuare due situazioni che si possono verificare:
A. Gli eredi dopo il decesso del parente detengono l’immobile ma non vi abitano;
B. Gli eredi dopo il decesso del parente detengono l’immobile e uno o più di loro decidono anche di adibirlo a nuova abitazione principale.
C. Gli eredi prima e dopo il decesso del parente abitavano e continuano ad abitare nella casa ristrutturata.
Al fine di decidere su quale degli eredi del padre della Sig.ra Gloria debba ricadere il diritto alla detrazione occorrerà quindi comprendere se gli eredi stessi utilizzeranno o meno l’immobile ereditato come abitazione principale.
A. Gli eredi detengono l’immobile ma non vi abitano
In questo caso ognuno degli eredi, pro-quota, beneficerà della detrazione che in origine spettava al defunto.
Quindi, ipotizzando che la detrazione spettasse al defunto, deceduto nel 2014, per euro 3.000 in 10 anni, la ripartizione avverrà come segue.
Anno 2014: detrazione spettante al defunto – gli eredi dovranno compilare a nome del defunto il modello UnicoPF e detrarre la quota di euro 3.000 di beneficio per l’anno 2014.
Anno 2015: detrazione spettante pro-quota agli eredi: per l’anno d’imposta 2015 ogni erede detrarrà la quota spettante. Pertanto ipotizzando che nel caso della Sig.ra Gloria vi siano tre figli, ciascuno di essi, fino al momento del termine della detrazione (decimo anno), potrà detrarre l’importo di euro 1.000 (quota originaria di ero 3.000 spettante al padre suddivisa in 3 quote, quelle dei figli).
Dal quesito posto non è dato di sapere se la madre della Sig.ra Gloria sia ancora in vita, in quel caso, la detrazione spetterebbe unicamente alla madre rimasta in vita, poiché dopo il decesso di uno dei due coniugi, colui che sopravvive conserva il c.d. diritto di abitazione, ovverosia una sorta di usufrutto legale, cioè stabilito dalla legge, che garantisce che il coniuge sopravvissuto non perda, per una qualsivoglia questione il diritto a vivere nella casa coniugale.
B. Uno o tutti gli eredi si trasferiscono nell’immobile del defunto
Qualora dopo il decesso del padre, uno o tutti gli eredi si trasferissero nell’abitazione ristrutturata e la adibissero ad abitazione principale, in quel caso, il diritto alla detrazione spetterà a coloro degli eredi che ci vivranno.
Quindi se ad esempio la detrazione spettante al defunto fosse stata di euro 3.000 e solo due dei tre eredi decidessero di trasferire la propria dimora nell’abitazione in questione accadrebbe quanto segue.
Anno 2014: detrazione spettante al defunto – gli eredi dovranno compilare a nome del defunto il modello UnicoPF e detrarre la quota di euro 3.000 di beneficio per l’anno 2014.
Anno 2015: detrazione spettante pro-quota agli eredi che abitano nell’immobile ristrutturato: per l’anno d’imposta 2015 ogni erede detrarrà la quota spettante. Pertanto ipotizzando che nel caso della Sig.ra Gloria vi siano tre figli, di cui solo due abiteranno nell’immobile ed il terzo no, ciascuno dei due, fino al momento del termine della detrazione (decimo anno), potrà detrarre l’importo di euro 1.500 (quota originaria di ero 3.000 spettante al padre suddivisa in 2 quote, quelle dei figli che adibiranno l’abitazione del padre a loro dimora principale).
- Prima e dopo il decesso gli eredi vivevano e vivranno nella casa del defunto
In questo caso spetterà la detrazione a quali degli eredi continueranno a vivere nell’abitazione del defunto e pro-quota, con ciò assimilando il presente caso a quello precedente.
IMPORTANTE:
ciò che emerge da quanto fino a questo punto illustrato è che la detrazione per ristrutturazioni può essere fruita dagli eredi quando l’immobile è libero, cioè quando gli eredi ne hanno la piena disponibilità e possono utilizzarlo come meglio credono. Nel caso invece di immobile locato, dovendo gli eredi rispettare i vincoli del contratto di locazione, perderanno qualunque detrazione per ristrutturazione, non avendo per tale immobile la piena disponibilità (infatti è affittato), fatto salvo il caso in cui nell’arco del decennio di spettanza della detrazione l’immobile torni nella disponibilità degli eredi, in questo caso essi potranno beneficiare della detrazione delle rate residue. |
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento